Ammissibilità dell'appello incidentale «trasversale»
30 Gennaio 2015
Massima
Cass. civ., Sez. III, sent., 9 dicembre 2014 n. 25848 L'appello col quale la vittima di un fatto illecito chieda un più cospicuo risarcimento del danno espone il responsabile, che sia anche assicurato contro i rischi della responsabilità civile, all'eventualità che in caso di accoglimento del gravame il massimale assicurato risulti incapiente. Ne consegue che quell'appello, facendo sorgere un interesse altrimenti insussistente, legittima l'assicurato-danneggiante a proporre appello incidentale tardivo autonomo, anche nei confronti di capi della sentenza non impugnati con l'appello principale, ovvero nei confronti di parti diverse dall'appellante principale. Sintesi del fatto
I genitori di una sedicenne agiscono in giudizio per la figlia chiedendo il risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di una caduta dal motorino, a loro dire cagionata da un avvallamento del manto stradale. Convengono dunque il Comune proprietario della strada, il quale chiama in garanzia l'appaltatore delle opere di manutenzione della medesima, il quale, a propria volta, chiama in garanzia il proprio assicuratore per responsabilità civile. Il tribunale adito ritiene che il sinistro sia da attribuire per il 25% alla ragazza e per il 75% all'appaltatore, condannando il suo assicuratore al risarcimento dei danni liquidati in oltre € 150.000. La corte d'appello, investita dell'impugnazione proposta sia in via principale dagli originari attori (i quali sostengono che la responsabilità del fatto debba essere interamente attribuita all'appaltatore e che il danno debba essere liquidato in misura maggiore), sia in via incidentale dall'appaltatore medesimo e dal suo assicuratore, riforma la pronuncia, rigettando le domande spiegate dai genitori della ragazza nonché quelle proposte nei confronti dell'appaltatore. Osserva la corte di merito, per un verso, che il primo giudice non ha accolto la domanda da questi ultimi indirizzata nei confronti del Comune proprietario della strada (non dell'assicuratore dell'appaltatore), mentre i genitori non hanno sul punto spiegato impugnazione, neppure sotto il profilo dell'omessa pronuncia, e, per altro verso, che l'appaltatore non aveva un obbligo di continua sorveglianza della strada, ma solo quello di intervenire per effettuare specifiche opere di volta in volta richieste dal committente. Quanto al governo delle spese di lite, la corte d'appello ne dispone l'integrale compensazione «per motivi umanitari». La pronuncia della corte di appello è impugnata per cassazione dai genitori e dall'appaltatore: gli uni sostengono che il giudice dell'impugnazione non si sarebbe avveduto dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'appaltatore; l'altro sostiene che le spese di lite sarebbero state ingiustificatamente compensate. La corte di cassazione rigetta tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.
La questione
I ricorrenti per cassazione, ossia i genitori della ragazza, sostengono che l'appaltatore aveva spiegato il proprio appello incidentale, tardivo, non nei loro confronti, ma nei confronti di una diversa parte del giudizio, e cioè del Comune proprietario della strada: di guisa che, secondo loro, tale impugnazione incidentale tardiva sarebbe stata inammissibile. Ecco allora il quesito al quale la S.C. ha dato risposta: può l'appellante incidentale tardivo proporre l'impugnazione contro una parte diversa dall'appellante principale? Le soluzioni giuridiche
La Corte di cassazione nega che l'appello incidentale tardivo possa essere proposto esclusivamente nei confronti dell'appellante principale ed afferma il principio riassunto nella massima riportata sopra. La soluzione è conforme all'insegnamento della S.C., fermo ormai da un quarto di secolo. Vale in proposito rammentare che l'appello incidentale è tempestivo se proposto nel termine ordinario di impugnazione decorrente dalla notificazione o dalla pubblicazione della sentenza, mentre è tardivo se la parte ha fatto acquiescenza alla sentenza o sono decorsi i termini. La materia è regolata dall'art. 334 c.p.c., il quale stabilisce:
Il punto cruciale, in argomento, è quello concernente la definizione dei limiti entro il quale l'appello incidentale tardivo può essere proposto. Un indirizzo ormai remoto, ma rimasto fermo per decenni, faceva leva sulla distinzione tra: a) impugnazioni incidentali tipiche (dirette contro lo stesso capo di sentenza già impugnato in via principale ovvero contro un capo che con esso fosse in rapporto di dipendenza o di connessione); b) impugnazioni incidentali autonome (dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, ma relativo ad un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata). Si riteneva, dunque, che l'appello incidentale tardivo fosse ammissibile nel primo caso, ma non nel secondo, dal momento che, in tale ipotesi, l'interesse alla proposizione dell'impugnazione tardiva è del tutto sganciato dalla proposizione dell'impugnazione principale. Questo indirizzo è stato però ribaltato da una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U.,sent., 7novembre 1989 n. 4640) che si è in seguito trasformata in ius receptum. Secondo le S.U. la previsione dell'appello incidentale tardivo ha lo scopo di favorire l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza — ciò perché chi è parzialmente soccombente non è costretto ad appellare dal timore che lo faccia l'altra parte all'ultimo momento utile — sicché, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. Dunque, quale che sia il contenuto dell'appello principale, l'appello incidentale tardivo non incontra in linea di massima limite alcuno. Con particolare riguardo all'appello proposto dall'appellante incidentale non nei confronti dell'appellante principale ma di un'altra parte del giudizio — appello incidentale che abbiamo qui chiamato «trasversale» — vale poi ricordare una successiva pronuncia delle Sezioni Unite, la quale ha in buona sostanza affermato che l'appello incidentale tardivo è ammissibile tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, sia pure in ipotesi di appello incidentale «adesivo», cioè di impugnazione rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale (Cass. civ., S.U., 27 novembre 2007 n. 24627). Con specifico riferimento all'appello incidentale tardivo «adesivo», il quale mira a rimuovere lo stesso capo di sentenza impugnato in via principale, si è peraltro precisato, anche dopo la sentenza delle Sezioni Unite appena ricordata, che l'interesse ad impugnare sorge per l'appellante adesivo non dall'impugnazione principale, ma dalla sentenza medesima, sicché detto appello incidentale non sfugge all'onere dell'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, non potendo essere perciò proposto sotto forma di appello incidentale tardivo (Cass. civ., Sez. lav., sent., 28 maggio 2004 n. 10367; Cass. civ.,Sez. III, 13 dicembre 2005 n. 27448; Cass. civ., Sez. lav., sent., 15 marzo 2007 n. 6034; Cass. civ., Sez. I, 21 marzo 2007 n. 6807; Cass. civ., Sez. lav., 22 marzo 2007 n. 7049; Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2008 n. 1610; Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2008 n. 6284; Cass. civ., Sez. II, 4 giugno 2010 n. 13644). Inoltre, sotto il profilo soggettivo, poiché ai sensi dell'art. 334 c.p.c. la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti, contro le quali è stata proposta impugnazione o alle quali è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per l'esistenza di un litisconsorzio necessario o per un rapporto di dipendenza delle cause, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da chi in primo grado è stato convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili, contro il quale non sia stata proposta impugnazione e al quale gli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore siano stati notificati esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c. Non c'è dubbio, dunque, che l'appello incidentale tardivo che abbiamo chiamato «trasversale», quale quello proposto dall'appaltatore nei confronti del proprio contraente, ossia del Comune proprietario della strada, fosse ammissibile.
Una breve malinconica riflessione è possibile trarre dalla vicenda, davvero peculiare sul piano processuale. Essa riguarda in pari misura giudici ed avvocati:
In fine dei conti, per responsabilità che paiono collocarsi da ambo i versanti del pretorio, la ragazzina caduta dal motorino non ha potuto infine ottenere il risarcimento che - non sappiamo se l'avvallamento del manto stradale vi fosse davvero o no - forse le spettava. Habent sua sidera lites, potremmo chiosare, con il che, come spiegava Calamandrei, si vuol dire in sostanza che la giustizia è un giuoco da non prendersi sul serio. |