Esclusa la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico per condotta imprudente dello studente rimasto gravemente ferito in una discesa «fuori pista»
30 Marzo 2016
Massima
Nell'ipotesi di incidente sciistico occorso ad uno studente, il comportamento imprudente di quest'ultimo, volontariamente avventuratosi in una discesa «fuori pista», integra gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore dell'impianto, che ha adeguatamente segnalato i limiti delle piste battute, stante l'interruzione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Il caso
Uno studente minorenne in gita scolastica, dopo aver partecipato ad una gara del campionato di sci organizzato dalla scuola, mentre sciava con alcuni compagni su un percorso al di fuori delle piste battute, urtava una roccia, riportando gravi lesioni. I genitori del minore (costituitosi in proprio al raggiungimento della maggiore età) agivano in giudizio contro il Ministero della Pubblica Istruzione, ora Miur e la società di gestione del comprensorio sciistico, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente occorso al figlio. Il Ministero chiamava in causa l'assicuratore, ai fini di manleva. Il Tribunale di Venezia accoglieva le domande attoree nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione per inadeguata sorveglianza dello studente da parte della struttura scolastica, con condanna dell'assicuratore alla manleva per la quota del 20%, mentre le rigettava nei confronti del gestore dell'impianto sciistico poiché, pur offrendo quest'ultimo con il contratto atipico di skipass non solo la funzione del servizio di risalita, ma anche quella di servizio di pista, con conseguente obbligo a suo carico di manutenzione in sicurezza della pista medesima, non è possibile estendere tale obbligo contrattuale anche al «fuori pista», soprattutto nel caso in cui, come nella fattispecie, le piste erano ben delimitate dalla battitura della neve (Trib. Venezia, sez. III, 17 ottobre 2008, n. 2404). La sentenza veniva appellata in via principale dal Ministero della Pubblica Istruzione e in via incidentale dagli attori e dall'assicuratore. La Corte di Appello di Venezia, rigettati gli appelli incidentali e in parziale accoglimento del gravame principale, riconosceva il concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c., nella causazione dell'evento dannoso nella misura del 40%, in considerazione della sua condotta imprudente, riducendo conseguentemente le somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore degli attori. Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione i genitori dello studente e quest'ultimo. La questione
La questione in esame è la seguente: nell'ipotesi in cui uno studente, in gita scolastica, subisca gravi lesioni sciando «fuori pista», il gestore dell'impianto di risalita e della pista da sci è tenuto al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza dell'incidente? Le soluzioni giuridiche
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della responsabilità del gestore di aree sciabili attrezzate ritenendo configurabile, nell'ipotesi specifica, il caso fortuito che, a norma dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità del custode. La decisione, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, riconduce all'ipotesi del fortuito il caso in cui l'evento dannoso sia da ascrivere al comportamento colposo del danneggiato, che abbia un'efficacia causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento stesso (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2006, n. 832). È onere del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, costituito non solo dall'elemento esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento (cd fortuito autonomo), ma anche il fattore del tutto eccezionale e imprevedibile dotato di assorbente efficacia causale, rispetto al quale la cosa sia stata mera occasione del danno (cd fortuito incidente), ancorché riconducibile alla condotta colpevole della vittima (Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2563). È ravvisabile una responsabilità del gestore della pista da sci ai sensi dell'art. 2051 c.c. nel caso di danni riconducibili ad inadeguata manutenzione della pista, ovvero ad urto dello sciatore con ostacoli naturali o artificiali che non siano stati adeguatamente segnalati e protetti, mentre non è esigibile dal custode l'eliminazione dei pericoli cd tipici (alberi ai fianchi del tracciato, mutevolezza del pendio, tratti nevosi di differente consistenza, ecc.), essendo sufficiente la segnalazione del pericolo non immediatamente percepibile per escludere la sua responsabilità (Trib. Cuneo, 14 gennaio 2009, in Giur. merito 2009, 9, 2150, s.m., nota di D'Angelo D., Qualche notazione sulla responsabilità del gestore di piste da sci, in Giurisprudenza di Merito 2009, pag. 2153, fasc. 9; v., inoltre, Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4018; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22344). Giova, inoltre, evidenziare che la disposizione del primo comma dell'art. 17, L. 24 dicembre 2003, n. 363 esclude la responsabilità del concessionario e del gestore degli impianti di risalita per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi «fuori pista» serviti dagli impianti medesimi. Secondo i Giudici di Piazza Cavour, la sentenza pronunciata in grado di appello, applicando correttamente i principi vigenti in subiecta materia, ha ritenuto che il comportamento imprudente dello studente abbia integrato gli estremi del caso fortuito, sì da escludere qualsivoglia responsabilità della società di gestione del comprensorio sciistico, non solo ex art. 2051 c.c., ma anche sotto il profilo degli artt. 2050 e 2043 c.c.. Nella fattispecie, l'evento dannoso si era verificato non lungo una pista sciabile, ma su un percorso «fuori pista» con neve non battuta, situato sotto l'impianto di risalita, imboccato intenzionalmente e imprudentemente dal ragazzo con i suoi compagni, nonostante le misure adottate dal gestore per impedire eventi lesivi agli utenti, in particolare mediante appositi cartelli presenti in tutti gli ingressi alle piste. Tenuto conto, peraltro, che non era stato dedotto e provato il rapporto di custodia nella zona «fuori pista», tale comportamento del danneggiato ha comunque interrotto il nesso causale tra la res e l'evento dannoso. Osservazioni
Premesso che la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico può essere qualificata sia come contrattuale sulla scorta del contratto (atipico) di skipass, sia come extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o art. 2051 c.c., laddove si opti per quest'ultima ricostruzione, incombe sul gestore, convenuto in giudizio dallo sciatore danneggiato, offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ovvero un fattore esterno - che può essere costituito anche dal comportamento colposo dello stesso danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito. Grava, inoltre, sul gestore l'onere di allegare e provare l'adempimento degli oneri a suo carico, volti a garantire la sicurezza dell'area sciabile, con particolare riguardo alla rimozione o, qualora ciò non sia possibile, alla segnalazione di ostacoli o pericoli atipici, naturali o artificiali, a protezione degli utenti delle piste. Pertanto, sempre che sia dedotto e provato il rapporto di custodia nella zona interessata dall'incidente e che sia accertata la predisposizione di idonee misure di protezione a tutela degli sciatori, deve escludersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società gestrice dell'impianto di sci per le lesioni occorse allo sciatore, allorché sia accertata dal giudice, all'esito dell'istruttoria, l'assenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, invece determinato dalla condotta colposa della medesima vittima dell'incidente, così configurandosi un'ipotesi di caso fortuito. Nell'ipotesi in cui il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, esso potrà, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato. In tal caso il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno, ridurrà l'entità del risarcimento in misura proporzionale all'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso.
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