Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: inapplicabilità della norma straniera in contrasto con l'ordine pubblico internazionale

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
30 Maggio 2016

In caso di sinistro stradale con esito mortale avvenuto all'estero, non è applicabile nell'ordinamento italiano la norma di diritto svizzero che rimette la riparazione del «torto morale».
Massima

In caso di sinistro stradale con esito mortale avvenuto all'estero, non è applicabile nell'ordinamento italiano la norma di diritto svizzero che rimette la riparazione del «torto morale», senza alcun parametro di riferimento, ai liberi intendimenti equitativi del giudice, in quanto contrario all'ordine pubblico internazionale di cui all'art. 16, comma 1 della l. n. 218/1995.

Il caso

albanesi, deceduti in un grave incidente autostradale verificatosi in Svizzera, nel quale riportavano lesioni il conducente/proprietario del veicolo e sua moglie, anch'essi di nazionalità albanese. Un furgone, percorrendo la corsia di accelerazione, tamponava violentemente l'autovettura con a bordo le vittime, che stazionava priva di segnalazioni sulla corsia di destra, al di fuori di aree destinate a fermate di sosta o di emergenza.

I giudizi erano riuniti a quello introdotto dalla moglie nei confronti del coniuge proprietario/conducente del veicolo e del suo assicuratore per la RC auto, con chiamata in causa del conducente e della ditta proprietaria del furgone, nonché del suo assicuratore per la RC auto.

In corso di causa era disposto il consulto specialistico previsto dall'art. 14, l. n. 218/1995 per identificare i criteri della legge svizzera regolatori della materia sottoposta alla cognizione del giudice.

Disattesa la domanda azionata dalla moglie del conducente/proprietario dell'autovettura, il Tribunale ha, invece, accolto le domande dei figli dei coniugi deceduti nel sinistro stradale, condannando in solido il conducente/proprietario dell'automobile e il suo assicuratore per la RC auto al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al pagamento delle spese del giudizio e degli oneri di ctu sul diritto straniero.

La questione

A quale giudice è demandata la giurisdizione in caso di incidente stradale avvenuto all'estero, quando il convenuto è di nazionalità straniera, ma residente in Italia? Qual è la legge applicabile e quali sono i criteri da adottare per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai congiunti delle persone decedute?

Le soluzioni giuridiche

La fattispecie all'esame del Tribunale di Ferrara ha richiesto, preliminarmente, la determinazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile. Il risarcimento del danno non patrimoniale reclamato iure proprio dai prossimi congiunti delle vittime primarie dell'incidente stradale ha, poi, imposto l'individuazione del criterio e dei principi di liquidazione utilizzabili.

Alla stregua dell'art. 3, comma 1, della legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato 31 maggio 1995, n. 218, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto sia domiciliato o residente in Italia o vi abbia un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio (Cass. civ., Sez. Un., 29 novembre 2006, n. 25275, Cass. civ., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6585, Cass. civ., Sez. Un., 27 maggio 1999, n. 309; Cass. civ., Sez. Un., 9 dicembre 1996, n. 10954).

L'applicazione della legge svizzera discende dal criterio di collegamento di cui all'art. 62, l. n. 218/1995, configurandosi un'ipotesi di illecito extracontrattuale da circolazione stradale, la cui responsabilità è disciplinata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento ovvero il fatto che ha causato il danno.

Tuttavia il giudice, verificata l'incompatibilità della legge straniera con l'ordine pubblico ex art. 16, comma 1, l. n. 218/1995, ha escluso che il diritto svizzero possa trovare applicazione nella controversia, procedendo al risarcimento del danno «da perdita del rapporto parentale» alla luce della Tabella di liquidazione adottata dal Tribunale di Milano, richiamando la pronuncia della Corte di legittimità secondo cui «il principio di risarcibilità del danno morale da uccisione del congiunto, attenendo alla tutela dei diritti fondamentali della persona, appartiene all'ordine pubblico internazionale, sicché non può trovare applicazione nell'ordinamento italiano la norma straniera - quale l'art. 1327 c.c. austriaco - che tale risarcibilità escluda» (Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2013, n. 19405, cit., nota di F Persano, La risarcibilità del danno parentale quale principio di ordine pubblico internazionale nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Resp. Civ. e Prev., fasc.1, 2014, pag. 154; v., inoltre, Cass. civ., 28 agosto 2013, n. 19788).

Nella sentenza in commento si precisa che «nel caso di “torto morale”, che pure costituisce nel diritto elvetico una oggettiva categoria di danno, il risarcimento non tiene pressoché conto delle sofferenze in capo alla vittima ed è fondato essenzialmente su criteri equitativi rimessi alla totale libertà del giudice senza condizionamenti normativi di sorta, potendo quindi essere risarcito anche il dolore fisico o morale patito dai congiunti della vittima per la sua perdita, in quest'ambito dovendosi solo escludere forme di ristoro “derisorio».

Osservazioni

Nel caso di sinistro da circolazione stradale avvenuto all'estero assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità.

Per quanto attiene alle legge applicabile, la questione va risolta secondo il disposto dell'art. 62 legge n. 218/1995, il quale prevede al primo comma che «la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno».

Sul presupposto che la risarcibilità del danno morale da uccisione del congiunto è principio di ordine pubblico internazionale, poiché attiene alla tutela dei diritti fondamentali della persona (venendo in rilievo l'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, v. Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2557), non è applicabile nell'ordinamento italiano la norma straniera che escluda la possibilità di risarcimento di tale danno in favore dei congiunti delle persone decedute.

Nell'ipotesi di sinistro stradale occorso all'estero, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, anche se di nazionalità straniera. Benché la legge applicabile sia quella del Paese ove è avvenuto l'evento o il fatto che ha causato il danno, non può trovare applicazione nell'ordinamento italiano la norma straniera che esclude la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, ponendosi tale norma in contrasto con l'ordine pubblico internazionale.

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