Tabella del Tribunale di Milano

Damiano Spera
21 Ottobre 2015

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, a differenza di quello patrimoniale, non può esser provato nel suo preciso ammontare e deve quindi essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Queste scarne norme dischiudono tutte le problematiche del danno non patrimoniale: la nozione ed il contenuto del danno non patrimoniale, gli oneri di allegazione e prova e i criteri di liquidazione del danno. Gli arresti della giurisprudenza della Corte Costituzionale, prima, e delle Sezioni Unite della Cassazione, poi, hanno tracciato le linee guida per dare una risposta a queste domande. Le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate al 2018, elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano hanno rielaborato e trasfuso questi principi nel processo guidando il giudice e le parti nella ricerca della prova e nella concreta liquidazione del danno risarcibile.
Inquadramento

SI VEDA PER AGGIORNAMENTO: TABELLE MILANESI 2021

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.). Il danno non patrimoniale, a differenza di quello patrimoniale, non può esser provato nel suo preciso ammontare, e deve quindi essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).

Queste scarne norme dischiudono tutte le problematiche del danno non patrimoniale: la nozione ed il contenuto del danno non patrimoniale, gli oneri di allegazione e prova e i criteri di liquidazione del danno.

Gli arresti della giurisprudenza della Corte Costituzionale, prima, e delle Sezioni Unite della Cassazione, poi, hanno tracciato le linee guida per dare una risposta a queste domande. Le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano hanno rielaborato e trasfuso questi principi nel processo guidando il giudice e le parti nella ricerca della prova e nella concreta liquidazione del danno risarcibile.

Tuttavia non credo sia possibile comprendere l'attuale quadro normativo, giurisprudenziale e tabellare senza ripercorre sia pure brevemente le principali tappe del danno non patrimoniale che hanno accompagnato, negli ultimi venti anni, l'evoluzione della tabella milanese.

In evidenza

«Poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 cod. ass., per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto» (Cass. civ., sent. n. 12408/2011).

Le tabelle milanesi edizioni 1995 - 1996 - 2003

Per danno non patrimoniale si intendeva, nel passato e fino alle sentenze Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008 e ss. dell'11 novembre 2008 (c.d. “sentenze di San Martino”), esclusivamente il danno morale soggettivo, inteso come «transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima».

In conformità dell'art 185 c.p. che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale, si è ritenuto fino al 2003 che l'art. 2059 c.c. trovasse applicazione (fatte salve altre sporadiche e poco ricorrenti eccezioni legislative) pressoché esclusivamente nelle ipotesi di accertamento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di un reato.

La Corte Costituzionale, con la nota C. cost., sent. n. 184/1986, evidenziava che l'art. 2043 c.c. è una “norma in bianco”. Ebbene, «la vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l'art. 2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli dalla Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito. L'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., va, necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi, per le ragioni già indicate, i danni morali subiettivi) tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana».

Per la Corte Costituzionale il criterio liquidativo doveva «risultare rispondente da un lato ad un'uniformità pecuniaria di base (…) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana».

Tuttavia, nella variegata prassi processuale, in applicazione di questi principi, gli uffici giudiziari riconoscevano, in fattispecie analoghe, importi di gran lunga diversi: per il danno da morte in favore dei prossimi congiunti si potevano liquidare a Milano 200 milioni di lire (pari a circa 100.000,00 euro) ed a Palermo 50 milioni di lire (pari a circa 25.000,00 Euro).

Negli uffici giudiziari erano nel frattempo sorti gli Osservatori, organismi spontanei composti da avvocati e giudici che perseguono il fine di monitorare e concordare prassi processuali condivise. L'Osservatorio di Milano, previo monitoraggio delle sentenze emesse nei casi omogenei e più ricorrenti, provvide nell'anno 1995 ad allestire una tabella per la liquidazione del danno biologico dall'1% al 100%, prevedendo il valore del punto, che variava in misura progressiva in relazione alla gravità della menomazione (più grave è il danno, maggiore è il risarcimento) e in misura regressiva in relazione all'età del danneggiato (più anziano è il danneggiato, minore è il risarcimento).

Circa il danno morale soggettivo (ex art. 2059 c.c.) subito dalla vittima primaria, l'Osservatorio riteneva che equo criterio di liquidazione di questa diversa voce di danno fosse la misura da ¼ a ½ di quanto riconosciuto alla stessa vittima a titolo di danno biologico.

Circa il danno morale subito dalle vittime secondarie per morte del prossimo congiunto (quello oggi definito “danno da perdita del rapporto parentale”) fu approvata, sempre nell'anno 1995, una specifica "Tabella danno superstiti", che prevedeva la liquidazione di questa voce di danno ai prossimi congiunti, con un complicato sistema di calcolo che faceva riferimento al «danno morale (da determinarsi secondo i criteri prima illustrati) che sarebbe spettato al defunto se questi, anziché morire, fosse sopravvissuto ed avesse riportato un'invalidità pari al 100%».

Questa tabella di liquidazione (ritoccata nel 1996) fu poi applicata fino all'anno 2003 (per approfondimenti circa le ragioni dell'evoluzione negli anni, le corrette modalità di applicazione e le criticità delle tabelle milanesi, v. D. Spera, Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, in Officine del Diritto, Giuffrè, 2018).

Le tabelle milanesi edizioni 2004 - 2008

Le “sentenze gemelle” della Cassazione e la sentenza C. cost. n. 233/2003.

Nel maggio 2003 furono pubblicate le “sentenze gemelle” Cass. civ., n. 8827/2003 e Cass. civ., n. 8828/2003.

Della sentenza Cass. civ., n. 8827/2003 è opportuno richiamare i seguenti punti di motivazione:

«Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa. Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona (…). Ritiene il Collegio che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.. Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. C. cost., sent. n. 184/1986, che si avvale tuttavia dell'argomento per ampliare l'ambito della tutela ex art. 2043 c.c. al danno non patrimoniale da lesione della integrità biopsichica; ma l'argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare una interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c.). D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale».

Il risarcimento del danno è così ricondotto al «sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto».

Appena due mesi dopo, la Corte Costituzionale, con sent. n. 233/2003, adottava i medesimi principi di diritto espressi dalla menzionate “sentenze gemelle”.

La nuova tabella del danno biologico 2004

Ebbene, a seguito della descritta evoluzione giurisprudenziale, in data 9 novembre 2004 l'Osservatorio approvò la nuova Tabella milanese - edizione 2004 di «liquidazione del danno alla persona” al fine di “promuovere senza alcun carattere di vincolatività criteri di liquidazione tendenzialmente uniformi in casi ricorrenti».

Questa nuova Tabella prendeva le mosse proprio dalle citate “sentenze gemelle” e dalla sentenza della C. cost. n. 233/2003.

E dunque l'Osservatorio, al fine di agevolare la liquidazione e la personalizzazione del risarcimento, proponeva la seguente schematizzazione.

a) Il danno biologico permanente e temporaneo veniva qualificato come danno non patrimoniale che deriva dalla lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della persona e considerato relazione a tutte le attività realizzatrici della persona (cfr. C. Cost., sent. n. 356/1991).

Si richiamava l'attenzione del medico legale a valutare in termini standardizzati il danno biologico subito dalla vittima:

  • «sia nel suo aspetto statico, quale danno fisiologico,
  • sia nei suoi aspetti dinamico-relazionali medi, quale insieme di conseguenze negative prodotte, mediamente, dalla lesione nella vita quotidiana della vittime (così i “Criteri orientativi” - edizione 2004).

«Pertanto la liquidazione del danno biologico effettuata sulla base di tali tabelle considera il danno biologico subito dalla persona nei suoi aspetti statico e dinamico relazionali medi.

Nella prospettiva di rispondere alla “esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei valori propri della persona anche in riferimento all'art. 2 Cost.» (così Cass. civ., n. 8827/2003), va rilevato che ulteriori condizioni soggettive del danneggiato, diverse da quelle “medie”, non sono considerate nella valutazione medico legale standard e quindi neppure dalle cd. Tabelle milanesi, che non tengono quindi conto degli aspetti dinamico-relazionali personali del danno: tali profili, dunque, possono e debbono essere oggetto di ulteriore specifica valutazione (c.d. personalizzazione del danno biologico) da parte del giudice, ove allegati e provati (cfr. Cass. civ., n. 8827/2003, «il danno biologico, a seguito di una valutazione che deve essere nel più alto grado possibile personalizzata, è liquidato in precipua considerazione di ciò che il soggetto non potrà più fare»).

Al fine della valutazione personalizzata del danno biologico, in presenza di idonee allegazioni e prove (si pensi ad esempio al caso di amputazione del dito per una persona che pratichi l'hobby di suonare uno strumento musicale; al caso di riduzione della funzionalità dell'arto inferiore per una persona che coltivi sistematicamente uno sport; ovvero all'incidenza specifica di una data lesione sulla c.d. capacità lavorativa generica in ipotesi di lavori particolarmente usuranti o caratterizzati da mansioni più difficoltose rispetto alla media), l'Osservatorio propone dunque (anche alla luce delle soluzioni normative in materia di cd micropermanenti di cui alle l n. 57/2001 e l. n.273/2002) che la liquidazione del danno biologico possa essere aumentata fino al 30% rispetto alla misura del risarcimento che risulterebbe dalla semplice applicazione della tabella» (così ancora nei “Criteri orientativi” - edizione 2004).

b) Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale diverso dal biologico, l'Osservatorio prendeva atto che per le citate sentenze gemelle 2003 il danno non patrimoniale era comprensivo del «danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso(sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito riconducibile ad un'ipotesi astratta di reato) e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto»(così Cass. civ., sentenza 8827/2003).

L'esigenza di dare risalto al danno non patrimoniale (diverso dal biologico) in tutte le sue componenti, evitando peraltro duplicazioni, induceva l'Osservatorio a ritenere opportuna una stima globale di tale voce di danno, che fosse frutto di un giudizio equitativo, articolato e motivato in relazione agli elementi allegati e provati.

I criteri della Tabella 2004 - Liquidazione del danno non patrimoniale diverso dal biologico

Vittima primaria

L'Osservatorio propone per il caso di vittima primaria che abbia subito danno biologico:

  • di mantenere fermo il precedente criterio di liquidazione del danno “morale soggettivo” tradizionalmente inteso, parametrato in via equitativa sull'entità del danno biologico: il danno morale soggettivo (patema d'animo contingente) è dunque quantificabile in linea di massima nella misura da 1/4 a 1/2 della liquidazione del danno biologico;
  • di portare fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico l'entità massima del risarcimento attribuibile per il danno non patrimoniale (diverso dal biologico) unitariamente inteso (patema d'animo contingente + pregiudizi diversi derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto) ove, oltre al danno morale soggettivo, risulti una ulteriore significativa compromissione di interessi costituzionalmente protetti, diversi dal diritto alla salute.

Vittime secondarie

Morte di familiare

Si è rilevato che la misura del risarcimento prevista dalle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, pur facendo riferimento al danno ”morale”, dunque apparentemente al mero aspetto del “danno da sofferenza contingente”, tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell'ambito dell'unitario danno non patrimoniale, diverso dal biologico.

L'Osservatorio propone di disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente nella liquidazione il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

A tal fine l'Osservatorio proponeva come indicazione di massima un'ampia forbice, che fosse idonea, da un lato, a consentire al giudice una maggiore elasticità, dall'altro, a non comprimere in non auspicabili automatismi il dovere della motivazione. I soggetti legittimati a chiedere il danno in esame, come per le precedenti tabelle, rimanevano i figli, i genitori, il coniuge (non separato) o il convivente more uxorio ed i fratelli del prossimo congiunto deceduto.

Grave lesione di familiare

Anche in questo caso l'Osservatorio propone di disancorare la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche per presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede, da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare.

La Tabella milanese – edizione 2004 aveva “ripudiato” il danno esistenziale come categoria autonoma, perché non risarcibile né quale danno-conseguenza né quale danno-evento; sarebbe altrimenti derivata un'abrogazione in via interpretativa dell'art. 2059 c.c., che consente, tuttora e rigorosamente, la risarcibilità del danno non patrimoniale «solo nei casi determinati dalla legge».

Anche la Tabella – edizione 2004 veniva aggiornata negli anni successivi, in base agli indici ISTAT costo vita.

Le tabelle milanesi edizioni 2009 - 2014 - 2018

Nell'anno 2009, l'Osservatorio milanese procedette ad ulteriore “revisione” delle Tabelle in esame in considerazione delle sentenze Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008 e ss. dell'11 novembre 2008, cd. di San Martino (v., D.SPERA, Nuovi germogli nei solchi della tabella milanese dopo le sentenze delle Sezioni Unite 11.11.2008, in Il danno non patrimoniale, Giulio Ponzanelli, Marco Bona ed autori vari, Giuffré, pag. 501 e ss.).

Le sentenze di San Martino

Ai fini che qui interessano è opportuno evidenziare solamente le statuizioni delle Sezioni Unite circa il danno esistenziale, quello morale ed il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute.

In estrema sintesi, la Cassazione ha precisato che il danno non patrimoniale, connotato da tipicità, è risarcibile:

  1. in tutte le fattispecie di reato ex art. 185 c.p.;
  2. nelle ipotesi specificamente previste dalla legge;
  3. quando ricorra la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, cioè, in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

In mancanza di una di queste "tre chiavi" non si apre la porta del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.!

«I pregiudizi di tipo esistenziale» sono risarcibili se costituiscono la «conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto(…) e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c.» e devono rientrare nell'ambito dell'art. 2059 c.c.. Si deve, in definitiva, affermare che «di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere».

E tuttavia le Sezioni Unite hanno ribadito che «Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre».

La nozione di «danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata»; non ne parla la legge ed è inadeguata se si pensa che la sofferenza morale cagionata da reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo.

Nell'ambito del danno non patrimoniale il danno morale non individua una autonoma sottocategoria, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi, quello «costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento».

Bisogna pertanto distinguere se la «sofferenza soggettiva» sia «in sé considerata» o sia «componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale».

Ricorre il primo caso (ad esempio) nel dolore che subisca la persona diffamata.

Se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza «si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua nuova configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato».

Il danno «biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione», può contenere solo come “voci” i «pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione».

La versione aggiornata della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute

Ebbene, nel novembre 2008, risultò subito evidente che, alla luce degli esposti principi di diritto delle Sezioni Unite, non fosse più possibile continuare ad applicare la precedente Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale, atteso che la medesima prevedeva la separata liquidazione del danno morale, nella misura da un quarto alla metà dell'importo liquidato per il danno biologico. Incorreva dunque anche questa Tabella nelle censure delle Sez. Unite, perché determinava una duplicazione di risarcimento del danno.

Pertanto, nei mesi successivi l'Osservatorio ritenne la necessità di adeguare la Tabella milanese ai dicta delle Sezioni Unite.

Dopo numerose riunioni e confronti (anche con “delegati” di altri distretti giudiziari), in data 25 giugno 2009, furono approvate le nuove «Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale - Edizione 2009».

Si afferma nei “Criteri orientativi” di queste Tabelle che, per effetto del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze di San Martino, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milanoha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Si proponeva, quindi, per il risarcimento del danno biologico permanente (ma analogo criterio valeva anche per quello temporaneo):

«la liquidazione congiunta:

  • del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
  • e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,

vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:

  • c.d. danno biologico “standard”,
  • c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
  • c.d. danno morale.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato: 1) a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva); 2) a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:

  • sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
  • sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti».

A commento della Tabella – edizione 2009 ho evidenziato che non vi sono ragioni per ritenere che le Sezioni Unite abbiano inteso negare l'esistenza e la risarcibilità delle sofferenze fisiche e morali in presenza di danno biologico. Le Sezioni Unite hanno censurato solamente liquidazioni con errati automatismi tabellari. In effetti spesso i giudici non si avvedono che, quando c'è lesione biologica, i pregiudizi conseguenti alla menomazione psicofisica - «il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare» e quello ravvisato nella pena e nel dolore conseguenti e cioè «nella sofferenza morale determinata dal non poter fare» - sono, in definitiva, due facce della stessa medaglia, essendo la sofferenza morale «componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale». I giudici devono, quindi, con congrua motivazione, «procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico», valutando congiuntamente i pregiudizi anatomo-funzionali e le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso (v. D. Spera, Ratio, criteri applicativi e lacune della nuova tabella milanese del danno non patrimoniale 2009, in “Danno e Responsabilità”, Speciale n. 1/2009, pag. 42 e ss.).

La costruzione della curva dei valori monetari

Sulla base di questa premessa, l'Osservatorio ha ritenuto opportuno salvaguardare comunque i valori monetari finora riconosciuti in relazione al grado percentuale di danno biologico.

Occorre distinguere tra il piano logico-giuridico attinente alla individuazione-descrizione del contenuto del danno non patrimoniale e il piano meramente liquidatorio del risarcimento: la ri-comprensione logico-strutturale delle sofferenze fisiche e morali connesse col danno biologico nello stesso danno non patrimoniale, non comporta che il ristoro di quelle sofferenze debba oggi ritenersi già compreso negli importi precedentemente previsti per la liquidazione del solo danno biologico.

E così l'Osservatorio ha affiancato alla colonna del «Punto biologico 2008» (quello ricostruito in relazione al solo danno biologico standard depurato dal danno morale, risalente all'anno 1996 e con i successivi adeguamenti ISTAT fino al gennaio 2018), ), una seconda colonna avente ad oggetto il «Punto danno non patrimoniale [ora] al 2018», curva risarcitoria standard ricostruita con la congiunta liquidazione del danno biologico e di quello da sofferenza (ex morale).

Ai fini della costruzione di questa seconda colonna, l'Osservatorio ha preso le mosse dai precedenti giurisprudenziali. Ha così rilevato che nelle sentenze aventi ad oggetto le liquidazioni dei danni da lesione all'integrità psico-fisica, di regola, per le micropermanenti (1-9%) con la precedente Tabella il danno morale, in assenza di particolari allegazioni e prove, veniva liquidato nella misura di un quarto dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico. Dalla invalidità del 10% in poi, anche in difetto di specifiche prove, i giudici liquidavano a titolo di danno morale, una percentuale del danno biologico via via crescente, fino al massimo del 50% per invalidità superiori al 33-34%.

Per la costruzione della nuova Tabella del danno non patrimoniale 2009, il punto biologico base della tabella edizione 2008 è stato rivalutato al 2009 ed è stato poi aumentato nella misura del 25% per le micropermanenti; al fine di evitare “pericolosi gradini”, l'aumento percentuale è stato via via incrementato dal 26% al 50% in relazione alle invalidità corrispondenti da 10 a 34 punti percentuali; questo incremento rimane poi costante sino al 100% di invalidità.

L'aumento personalizzato (indicato nell'ultima colonna della tabella) prevede, correlativamente, percentuali fino al 50% per tutte le micropermanenti e poi dal 49% sino al 25%, in relazione alle invalidità corrispondenti da 10 a 34 punti percentuali, rimanendo costante in tale misura fino al 100%.

Come si giustificano queste percentuali?

In effetti, con la vecchia Tabella milanese, il giudice aumentava il danno biologico fino ad un massimo del 30% in considerazione delle «particolari condizioni soggettive del danneggiato» e, successivamente, aumentava tale importo, a titolo di danno morale, sino al 50%; in definitiva l'aumento massimo era pari all'80% dell'importo base (o più esattamente al 95% dell'importo base, aumentando del 50% l'importo base già aumentato del 30%).

Ora, in considerazione di una liquidazione unitaria del complessivo danno non patrimoniale, si è ritenuto equo determinare la forbice dei valori monetari tra un minimo (espressamente previsto in tabella) pari al danno biologico aumentato, con le modalità descritte, fino al 50% ed un massimo, aumentato fino ad un valore complementare alla percentuale complessiva del 75% (o più esattamente all'87,50% dell'importo base, aumentando del 50% l'importo base già aumentato del 25% per le micropermanenti, ovvero aumentando del 25% l'importo base già aumentato del 50% per le macropermanenti).

In quest'ottica non dovrà apparire una contraddizione che il range di personalizzazione sia del 50% per le micropermanenti e del 25% per le macropermanenti.

Infatti, ben può verificarsi che il danno, relativo alla “voce” sofferenza fisica e psichica, sia molto elevato anche in conseguenza di lesioni di lieve entità (si pensi alla lesione del nervo trigemino, valutata nella misura del 4-5% di menomazione psico-fisica, che provoca talora sofferenze dolorosissime; si pensi all'amputazione della falangetta del dito mignolo di una bambina, per la quale è agevole presumere forti sofferenze psichiche nell'età adulta).

Per converso, circa la riduzione del range di personalizzazione previsto per le invalidità superiori al 34%, l'Osservatorio ha evidenziato che nelle macroinvalidità le condizioni di vita del soggetto sono in gran parte compromesse e si giustifica, quindi, l'aumento “standard” del minimo tabellare e, correlativamente, un minore residuale spazio per comprovate personalizzazioni.

L'Osservatorio non ritiene che nell'ipotesi di macrolesioni si verifichi ipso iure la lesione di altri diritti inviolabili della persona. Argomentare diversamente significherebbe far rivivere, sotto altre spoglie, l'ormai tramontato danno esistenziale, non conseguente alla lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona.

Tuttavia sarà sempre possibile che «il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti» (così i “Criteri orientativi” - Edizione 2018).

Anche per il danno non patrimoniale conseguente alla inabilità temporanea si è proceduto alla rivalutazione all'1 gennaio 2009 (secondo gli indici ISTAT) del valore base di liquidazione del danno biologico, pari ad € 70,56 pro die. Tale importo è stato aumentato del 25% determinando in € 88,00 il valore minimo di liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità totale, comprensivo sia delle menomazioni anatomo-funzionali che delle sofferenze soggettive “standard”; quest'ultimo importo prevede un incremento di personalizzazione sino al 50% ed è quindi pari ad un massimo di € 132,00 (valore monetario espresso nella tabella 2009), poi aumentato negli anni successivi ed ora pari ad Euro 98,00.

Nella tabella 2018 si è previsto un “aumento personalizzato in presenza di comprovate peculiarità fino a max 50%”.

In questa versione dei “Criteri orientativi”, anziché indicare l'importo massimo di aumento personalizzato (ora pari ad Euro 147,00), si è preferito cambiare la veste grafica, evidenziando solamente l'immutata corrispondente percentuale del 50%. Questa modifica è giustificata sia da ragioni di armonia con la tabella relativa al danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute (che indica non l'importo, ma solo la percentuale di personalizzazione correlata a ciascun punto di danno biologico) sia dalla necessità di richiamare l'attenzione degli avvocati e del giudice sulla circostanza che l'importo di Euro 98,00 è già compensativo dei pregiudizi medi anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva che normalmente conseguono alla massima inabilità assoluta e cioè quella pari al 100%.

Oneri di allegazione e prova

Circa gli oneri di allegazione e prova per una compiuta personalizzazione del danno non patrimoniale bisognava evitare il rischio di un'alluvione di istanze probatorie, non gestibile nell'attuale processo civile.

Proprio in considerazione della “vocazione nazionale” della Tabella milanese, l'Osservatorio si è anche fatto carico di tener presente le conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi.

Sulla base di tutte queste premesse, la nuova Tabella prevede quindi un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale.

Con il valore minimo il giudice liquida un importo che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” e cioè «corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva» (così i citati “Criteri orientativi”). Tutti questi pregiudizi possono ritenersi, dunque, “standardizzabili” e cioè provati, anche presuntivamente, una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica dal medico legale.

Alcune generiche attività ed estrinsecazioni della personalità, come lavarsi, vestirsi, camminare, leggere, andare al cinema, ecc., sono proprie di ogni essere umano di una certa età e sesso e possono, quindi, ritenersi precluse o limitate, in tutto o in parte, in presenza della menomazione psicofisica, senza la necessità di uno specifico onere di prova, attraverso il ricorso alle presunzioni ed alle «nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza» (art. 115 cpv. c.p.c.).

L'avvocato avrà l'onere di allegare e provare soprattutto mediante presunzioni le conseguenze anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva normalmente conseguenti ad una determinata lesione dell'integrità psico-fisica: chi ha subito la lesione della caviglia avrà qualche difficoltà nella deambulazione e una modesta sofferenza per tutta la vita. Ai fini di tale risarcimento, dunque, non è necessaria una prova rigorosa.

Il giudice, anche in assenza di specifiche e ulteriori allegazioni e prove, liquiderà il danno non patrimoniale, in relazione al grado percentuale di menomazione e all'età, nei valori “medi” riportati nella Tabella.

Invece, entro il range di «aumento personalizzato» previsto in Tabella, muta radicalmente il ruolo che dovrà essere assunto dai protagonisti del processo.

Il giudice procederà ad una «adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali …, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva» (così i citati “Criteri orientativi”).

Sull'avvocato graverà, quindi, l'onere di allegare e provare (ove possibile anche mediante presunzioni) le «particolari condizioni soggettive del danneggiato» e cioè i particolari pregiudizi relazionali ed esistenziali patiti dalla vittima: una specifica usura lavorativa oppure la «lesione al dito del pianista dilettante» (e ciò a prescindere dagli eventuali ed ulteriori danni patrimoniali); l'avvocato dovrà allegare altresì se la malattia o i postumi permanenti siano stati particolarmente dolorosi, ecc. (v., da ultimo, Cass. civ., ord. n. 3035/2018).

Anche nei “Criteri orientativi Edizione 2018” si ribadisce che “la tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo.

Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (v. Cass. civ., sent. n. 12408/2011).

Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, ecc..

Infatti senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo” (nettamente smentita dalla sentenza Cass. civ., Sez. Un. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. civ., Sez. Un. n. 16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria.

In definitiva, va sottolineato che, in tutte le ipotesi di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice non è affatto esonerato dall'obbligo di una congrua motivazione”.

Bisogna ribadire, comunque, che, in tutte le ipotesi di applicazione della Tabella milanese, poiché non sussistono vincoli normativi (come è spiegato nei “Criteri orientativi”), il giudice dovrà aumentare o diminuire la liquidazione anche oltre i valori massimi e minimi, qualora la fattispecie concreta esorbiti dalla casistica media e tenuta presente durante i lavori di allestimento della tabella milanese. Ciò potrà accadere qualora il danno conseguenza - in termini di pregiudizi anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenze - sia di particolare levità o gravosità: si pensi, per un verso, al danno non patrimoniale temporaneo e permanente conseguente al colpo di frusta e, per altro verso, alle particolari sofferenze fisiche e psichiche conseguenti a lesioni dolose o ad altre condotte penalmente rilevanti e/o particolarmente abiette.

Anche nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 si afferma che i criteri tabellari di Milano «costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità»; e nel principio di diritto si ribadisce che i parametri di valutazione uniformi della liquidazione del danno «vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto».

Anche in relazione al danno biologico temporaneo, l'avvocato dovrà allegare i pregiudizi anatomo-funzionali, interrelazionali di sofferenze soggettive subiti dalla vittima durante il periodo di inabilità temporanea. Tuttavia, se le allegazioni rientrano in quelle “standardizzabiliil giudice liquiderà l'importo minimo pro die sulla base della prova offerta soprattutto in via presuntiva alla luce delle espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Al contrario, l'onere di allegazione e prova sarà particolarmente gravoso ove vengano dedotte specifiche “peculiarità” e cioè (in altri termini ed ancora una volta) che “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali”; solo dopo che la parte abbia assolto al consequenziale onere della prova (nell'ipotesi normalmente ricorrente di contestazione), il giudice potrà aumentare l'importo di Euro 98,00 fino al 50% “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”: ricorrono, in definitiva, gli stessi parametri di allegazione, prova e motivazione richiesti dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (v. Cass. civ., sent. n. 9950/2017).

Purtroppo, nella prassi è abbastanza frequente che questa voce di danno venga sovrastimata, sia in termini di durata che di entità percentuale (per approfondimenti e casistica, v. D. Spera, Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, in Officine del Diritto, op. cit., pp. 20-21).

La versione aggiornata della Tabella del danno non patrimoniale derivante dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale

La Tabella - Edizione 2009 ha invece confermato i criteri di liquidazione del danno da perdita e grave lesione del rapporto parentale subito dai prossimi congiunti.

In proposito è stata approvata solo una parziale modifica dei valori monetari, che non apparivano più idonei a compensare equamente il danno non patrimoniale soprattutto allorché il prossimo congiunto appartenga ad una famiglia costituita da giovani genitori e uno o due figli molto piccoli. È stata effettuata anche una rilevazione dei precedenti giudiziari e si è potuto verificare che, già nel passato, i giudici milanesi non ritenevano equo il limite massimo di circa € 215.000,00. Si è ritenuto quindi, per la morte del figlio, del genitore e del coniuge, di aumentare il range da € 150.000,00 ad € 300.000,00 (poi aumentato ad Euro 331.920,00 con la Tabella - Edizione 2018).

Nel 2009, per il danno non patrimoniale in favore del fratello, per la morte del fratello, si è provveduto invece al normale adeguamento ISTAT dei valori della precedente Tabella.

Poiché erano stati rilevati precedenti giurisprudenziali di risarcimento del danno subito dal nonno per la morte di un nipote, tenuto conto dei valori monetari liquidati nelle sentenze, si è ritenuto opportuno equiparare questo pregiudizio non patrimoniale a quello subito dal fratello per la morte di un altro fratello.

L'inserimento nella Tabella solo di quest'ultima voce di danno non comporta necessariamente la non riconoscibilità del danno da perdita di altri rapporti parentali; significa solamente che non è ancora possibile rilevare un numero sufficiente di precedenti giurisprudenziali che possa consentire l'allestimento di una apposita Tabella.

Nei “Criteri orientativi” Edizione 2018, si è voluto ancora più efficacemente stigmatizzare che “il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto”.

È da segnalare che nei “Criteri orientativi” Edizione 2018 i valori monetari della forbice sono indicati (come nei criteri delle Edizioni precedenti) nella colonna “da”, che indica i valori minimi (Euro 165.960,00 e Euro 24.020,00), e nella colonna “a”, che indica i valori massimi (Euro 331.920,00 ed Euro 144.130,00).

Peraltro, nella scheda riepilogativa dei valori monetari, dopo la pag. 30/30 degli importi liquidabili per danno non patrimoniale da lesione del bene salute, le predette colonne indicano, per il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per perdita del rapporto parentale, la medesima forbice dei valori monetari, ma le colonne sono denominate “valore monetario medio”, per gli importi minimi e “aumento personalizzato (fino a max)” per gli importi massimi.

Poiché sono sorti dei dubbi interpretativi, colgo l'occasione per chiarire quanto segue.

L'Osservatorio di Milano non ha mai manifestato l'intenzione di modificare la Tabella del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Al contrario, ha ribadito sempre la necessità che le “Tabelle storiche milanesi” (danno da lesione del bene salute e da perdita/grave lesione del rapporto parentale) non possano essere più modificate, perché assunte a “parametro di conformità della valutazione equitativa” del danno alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (v. citata sentenza Cass. civ., n. 12408/2011) (D. Spera, Le Supreme corti hanno validato le tabelle milanesi e ora ispirano le nuove proposte tabellari, in Ridare.it). Pertanto, con la nuova Edizione delle Tabelle, si è proceduto solamente alla rivalutazione dei valori monetari secondo gli indici I.S.T.A.T. alla data dell'1.1.2018.

Tuttavia, il “Gruppo 3” del “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio di Milano, costituito nel settembre 2015, ha registrato due diverse criticità nell'applicazione della Tabella in esame:

a) un'interpretazione errata: alcuni giudici ed avvocati hanno ritenuto che si potesse agevolmente applicare un valore mediano tra quelli minimi e massimi indicati nella predetta forbice, con la conseguenza che, anche in mancanza di specifiche allegazioni e prove, fosse consentita la liquidazione di valori di circa Euro 245.000,00 in favore del coniuge/figlio/genitore e di circa Euro 80.000,00 in favore del fratello/nonno;

b) una liquidazione eccessivamente discrezionale e pertanto una decisione non sufficientemente prevedibile: il giudice è chiamato ad individuare, nella fattispecie concreta, un valore monetario ritenuto congruo in un range che prevede importi in aumento fino al 100% di quello base, per la prima serie dei prossimi congiunti, e fino al 500%, per la seconda serie dei prossimi congiunti.

Per la soluzione della criticità sub a), si è pensato di indicare il valore monetario della seconda colonna come “aumento personalizzato”:

- per ragioni di armonia con l'analoga ultima colonna della Tabella del danno da lesione del bene salute, che prevede gli indici per la personalizzazione del danno in termini percentuali;

- perché tale formale modifica è parsa meglio rispondere ai principi di diritto da sempre enunciati dalla Suprema Corte sugli oneri di allegazione e, in caso di contestazione, prova delle circostanze di fatto indicate nella Tabella milanese come presupposti idonei a giustificare una congrua percentuale di personalizzazione. Anche di recente la pronuncia n. 5013/2017 della Cassazione ha ribadito che il giudice, nell'ambito della propria valutazione equitativa, deve selezionare criteri “comunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata, che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto: per il danno da perdita del rapporto parentale, l'apprezzamento deve concernere quali fatti specifici cui parametrare la misura economica dello sconvolgimento di vita, la gravità del fatto, l'entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d'animo, l'età della vittima e dei congiunti all'epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto”.

Forse così meglio si comprende quanto esposto nei “Criteri orientativi”: “Va ribadito che non esiste un “minimo garantito” da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito.

Tuttavia, ai fini della liquidazione dell'importo indicato in tabella (ad esempio: Euro 165.960,00) il giudice, in presenza di specifiche allegazioni di parte, potrà fare utile applicazione anche e soprattutto della prova presuntiva.

I valori indicati in tabella sono infatti quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti.

La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.

Aggiungo che la menzionata prima colonna denominata “valore monetario medio” ricalca, in sostanza, la denominazione ed il contenuto della colonna base del “punto danno non patrimoniale al 2018” della Tabella da lesione del bene salute. Non a caso, nei “Criteri orientativi” relativi a quest'ultima Tabella è spiegato che il giudice liquiderà un importo che dia congruo ristoro ai pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione con “valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti”. Dunque, analogamente, la menzionata prima colonna della Tabella del danno da perdita del rapporto parentale racchiude proprio i valori monetari medi di liquidazione dei pregiudizi standard e cioè quella c.d. “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le citate sentenze Corte cost. n. 184/1986, Cass. civ., n. 12408/2011 e n. 5013/2017.

Per la soluzione della criticità sub b), l'Osservatorio di Milano, dopo attenta analisi, ha ritenuto di ribadire l'assoluta inidoneità del sistema di liquidazione dell'aumento personalizzato “a punti” (adottato, per esempio, dall'analoga Tabella romana), per la conclamata arbitrarietà nell'attribuzione dei vari “punteggi” e per la rigidità applicativa, cui conseguono facili (ma deprecabili) automatismi e disarmoniche liquidazioni del danno.

L'Osservatorio ha deciso allora di prendere le mosse dalle liquidazioni effettivamente operate dalla giurisprudenza di merito. Si è quindi proceduto ad un ampio monitoraggio di decisioni nella materia in esame per verificare in base a quali parametri, in concreto, i singoli giudici liquidino il danno nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti nell'ampia forbice della Tabella.

Con la preziosa collaborazione degli avvocati componenti del “Gruppo 3” dell'Osservatorio sono state reperite e catalogate ben 415 domande (proposte avanti a 16 diversi Tribunali d'Italia) aventi ad oggetto la richiesta di danno da perdita del rapporto parentale; sono stati individuati i vari range di personalizzazione nella liquidazione del danno per ciascun prossimo congiunto (per la disamina di questo lavoro dell'Osservatorio, v. amplius, D. Spera, Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, in Officine del Diritto, op. cit., pp. 37-43).

Il monitoraggio è tuttora in corso per il danno da grave lesione del rapporto parentale.

L'Osservatorio avverte sempre l'esigenza di coadiuvare il giudice nella motivazione di una congrua, condivisa e prevedibile liquidazione del danni e, per altro verso, e conseguentemente, coadiuvare le parti nella definizione transattiva stragiudiziale della lite e nell'onere di allegazione e prova nel processo.

Sarebbe dunque auspicabile che il “Gruppo 3”, nei prossimi mesi, proseguisse i propri lavori per raggiungere, in via alternativa o cumulativa, i seguenti obiettivi:

- enucleare i presupposti di fatto generalmente indicati dai giudici nelle motivazioni delle monitorate liquidazioni del danno, in relazione a ciascun range di personalizzazione;

- procedere ad una esemplificazione delle fattispecie tipiche per ciascun range di personalizzazione.

In ogni caso occorre sempre ricordare che compito dell'Osservatorio di Milano è quello di mirare a selezionare, con la dovuta prudenza e ponderazione, le opzioni maggiormente condivise, ma il singolo giudice potrà comunque motivatamente discostarsene.

Non a caso nei “Criteri orientativi” si ribadisce: “In conclusione si deve affermare che all'onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere certamente esclusi meri automatismi non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, ex art. 111 Cost.”.

Sul danno da grave lesione del rapporto parentale, già nel 1990 (v. Trib. Milano, sentenza n. 4768/1990) riconoscevo il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., ai prossimi congiunti del macroleso, per le non transeunti sofferenze psicofisiche patite e per lo sconvolgimento del loro ménage familiare; ma quella sentenza fu “fulminata” dalla Corte d'Appello di Milano.

Ora, invece, nel mutato assetto giurisprudenziale, per quanto attiene al danno conseguente a grave lesione del rapporto parentale, si devono confermare le valutazioni espresse nella precedente Tabella: disancorare la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al prossimo congiunto, è opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo previsto per ciascun rapporto parentale considerato (da applicare solo allorché sia provato il massimo sconvolgimento della vita familiare), non essendo possibile ipotizzare un danno non patrimoniale “medio” (v. Cass. civ., sent. n. 14402/2011 e n. 18641/2011).

Nei “Criteri orientativi” Edizione 2018, per soddisfare l'esigenza di maggiore chiarezza, si aggiunge: “Ad esempio, il giudice, per il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della macrolesione del figlio, potrà liquidare da zero ad Euro 331.920,00, corrispondente al massimo sconvolgimento della vita familiare (che potrebbe in ipotesi sussistere se la madre avesse lasciato il lavoro per dedicare tutta la propria vita all'assistenza morale e materiale del figlio)”.

Anche in tema di perdita o grave lesione del rapporto parentale (come in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona ed, ancora più in generale, in tutte le ipotesi di applicazione dell'art. 2059 c.c.) devesi ribadire che il danno non è mai in re ipsa, riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è danno conseguenza che deve essere in concreto accertato, sia pure (spesso) mediante presunzioni; “è sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato” (così Corte Cost., sentenza n. 372/1994).

Addirittura, il giudice potrebbe non liquidare alcunché per la morte del prossimo congiunto: se fossero provati litigi (ad es., plurime e pretestuose cause giudiziarie) o reati (ad es. furti o truffe, violenza sessuale, ecc.) commessi ai danni del familiare, oppure fossero accertate altre eccezionali circostanze (ad es. il marito, subito dopo il decesso della moglie, ha trascorso una lunga vacanza alle Maldive con l'amante). Seguendo questo indirizzo, il Trib. Milano (sent. n. 6400/2013) ha negato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale - chiesto dai fratelli unilaterali viventi in Colombia, in conseguenza della morte del fratello residente in Italia - “in difetto non solo della coabitazione, ma di qualsivoglia allegazione e principio di prova circa le effettive abitudini e relazioni familiari tra soggetti abitanti, addirittura, in diversi continenti” (così nella motivazione della sentenza).

Non deve dunque scandalizzare una sentenza che accerti la lesione del diritto inviolabile, ma rigetti integralmente la domanda di risarcimento del danno (così il Trib. Milano, sent. n. 3520/2005, in una fattispecie di lesione del diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario).

Per converso il giudice potrà liquidare una somma anche superiore ai massimi tabellari.

Infatti, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi; la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, il giudice sarà libero di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e potrà pervenire ad una liquidazione che superi la percentuale massima prevista in tabella.

Anche in questa ipotesi, non si afferma il “danno punitivo”, ma si ha riguardo alle allegate e provate (anche mediante presunzioni) maggiori sofferenze patite dalla vittima secondaria.

Lesione di altri diritti inviolabili congiuntamente alla lesione del bene salute

Se poi insieme al bene salute sussiste altresì la lesione di altro diritto inviolabile della persona, per l'Osservatorio milanese non è opportuna una liquidazione congiunta di tutti gli interessi lesi.

Quindi, se è leso oltre al diritto alla salute anche il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario ovvero il diritto all'onore, alla dignità o all'immagine o alla libertà di scelta in campo religioso o sessuale, il giudice (di regola) dovrà accertare il giusto risarcimento con separate liquidazioni e certamente oltre i valori (complessivamente) previsti dalla tabella milanese.

Nella Tabella milanese edizione 2004, come si è detto, in queste ipotesi era previsto per il risarcimento del danno non patrimoniale unitariamente inteso (ma diverso dal biologico) un aumento "fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico".

Ora la Tabella milanese (edizioni 2009 – 2014 - 2018) ha completamente espunto questo parametro, sul presupposto che non sia possibile indicare alcun criterio di liquidazione allorché la lesione del bene salute si accompagni a quella di un altro diritto inviolabile della persona: nella casistica concreta può verificarsi che il danno alla salute sia minimale rispetto al danno più rilevante alla libertà sessuale, alla libertà personale, all'onore, alla reputazione, alla consapevole scelta del trattamento sanitario, ecc..

La disapplicazione della tabella milanese e vizio della sentenza per violazione di legge

Con

C

ass. civ.,

sent. n. 12408/

2011

, la Cassazione avverte che la liquidazione dei danni alla persona deve evitare due estremi:

  • «da un lato, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare i criteri legali alle circostanze del caso concreto»;
  • «dall'altro, che il giudizio di equità sia completamente affidato alla intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni».

La Cassazione ha quindi ritenuto che il contemperamento dei due principi tendenzialmente contrapposti richiede che il criterio di liquidazione associ all'uniformità pecuniaria di base del risarcimento ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti minimi e massimi.

Pertanto, nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.

La mancata applicazione della tabella milanese nel giudizio di appello non comporta, per ciò solo, la ricorribilità in cassazione per violazione di legge (in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c.) della sentenza che, in applicazione di diversa tabella, abbia liquidato importi inferiori. Perché il ricorso sia ammissibile occorre:

  • che, in appello, sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice ed il ricorrente si sia specificamente doluto «sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano;
  • che, inoltre, il ricorrente, «nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti».

«In tanto, dunque, la violazione della regula iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c., in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito» (v., amplius, D. Spera, Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, in Officine del Diritto, op. cit., pp. 49-54).

.

Divieto di applicazione analogica dell'art. 139 Cod. Ass.

La Cassazione, sempre nella sentenza

C

ass. civ.,

sent. n. 12408/

2011

, ha posto altresì il problema se, per i danni alla salute temporanei o permanenti inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo, possa o meno farsi applicazione analogica dell'art. 139 cod.ass., nelle ipotesi di non cogente applicazione di questa norma.

La Cassazione aderisce alla tesi contraria all'applicazione analogica perché la ratio dell'art. 139 citato è «volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi».

Pertanto, per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri indicati dalla Tabella milanese e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni. Come è noto l'art. 139 è stato sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge 4 agosto 2017, n. 124, c.d. “Legge Concorrenza”, vigente dal 29 agosto 2017; tuttavia le modifiche introdotte con quella novella non comportano affatto un revirement del principio di diritto in esame.

Per converso, questo principio di diritto in tema di art. 139 gode oggi di un più vasto campo di applicazione, atteso che, con l'art. 3 della legge n. 189/2012, la disciplina di quella norma è stata estesa anche al “danno biologico conseguente all'attività dell'esercente le professioni sanitarie”. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. “Legge Gelli-Bianco), “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private”.

Da taluno si è osservato che da queste novelle si potrebbe desumere la volontà del legislatore di estendere la tabella normativa a tutte le ipotesi di micropermanenti, aventi anche altra genesi causale.

L'Osservatorio di Milano ha ritenuto, invece, di confermare nella tabella ora in vigore le tabelle precedenti anche relativamente alla fascia delle invalidità dall'1% al 9%. La ratio legis del contenimento dei premi assicurativi si attaglia infatti anche alla citata novella l. n. 189/2012, atteso che si prevede «l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantirne idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie»; il fondo è finanziato (oltre che dai professionisti) dal contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati. La citata “Legge Gelli-Bianco”, negli artt. 10-14 prevede e disciplina l'obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e dell'esercente la professione sanitaria”.

Queste statuizioni sono ora validate anche dalla sentenza della C. cost. n. 235/2014, che ha rigettato tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione ai criteri di liquidazione disciplinati dall'art. 139 in esame.

In conclusione, laddove non sia cogente l'applicazione della disciplina normativa di cui all'art. 139 citato, devesi fare applicazione dei principi di diritto enucleati dalla sentenza della

C

ass. civ.,

sent. n. 12408/

2011

, e pertanto, anche per le micropermanenti, i giudici di merito sono tenuti ad applicare la Tabella milanese.

Orientamenti a confronto

Le sentenze della Cassazione sulla necessaria applicazione della tabella milanese:

Vietata la produzione delle tabelle giurisprudenziali con il ricorso in Cassazione in Cassazione

C

ass. civ.,

sent. n. 12408/

2011

Cass. civ., sent. n.

12464/

2012

Cass. civ., sent. n. 23778

/

2014

Cass. civ., sent. n. 24205/

2014

Cass. civ., sent. n. 12397/2016

È consentita la produzione delle tabelle giurisprudenziale con il ricorso in Cassazione

Cass. civ., sent. n. 8557/2012

«La produzione delle tabelle nell'odierna sede di legittimità non comporta violazione dell'art. 372 c.p.c., poiché esse non costituiscono documenti in senso proprio, non integrano nuovi elementi di fatto e devono comunque essere acquisite in giudizio ove il giudice di merito abbia fatto a dette tabelle specifico richiamo, avendo esse natura di allegazioni difensive in certa misura paragonabili a riferimenti giurisprudenziali» (in tal senso, v. Cass. civ., 8 maggio 2001, n. 6396).

Tabelle milanesi e danno esistenziale

Cass. civ., sent. n. 18641/2011

Il giudice ha l'obbligo di verificare «se i parametri recati nella tabella milanese tengano conto anche dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita».

Cass. civ., sent. n. 20292/2012

«Esistenziale è quel danno che, in caso di lesione della stessa salute, si colloca e si dipana nella sfera dinamico relazionale del soggetto, come conseguenza, sì, ma autonoma, della lesione medicalmente accertabile»

.

Cass. civ., sent. n. 24473/2014

«Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate "tabelle" di Milano) pure del c.d. "danno esistenziale", ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. "personalizzazione", riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato» (Cass. civ., 30 giugno 2011, n. 14402).

Cass. civ., sent. n. 20111/2014

Le tabelle del tribunale di Milano prevedono un'adeguata personalizzazione ed hanno carattere tendenzialmente onnicomprensivo di tutte le voci di danno non patrimoniale.

Cass. civ., sent. n. 25817/2017

Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) integrano componenti autonome dell'unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale.

Le nuovissime Tabelle di liquidazione di altri danni non patrimoniali

Il “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel 2015 ha dato vita ad otto Gruppi di lavoro che hanno esaminato la giurisprudenza al fine di elaborare e proporre criteri omogenei utilizzabili in via equitativa anche in altri settori di liquidazione del danno non patrimoniale. I vari Gruppi di lavoro dell'Osservatorio milanese si sono confrontati in decine di riunioni, alle quali hanno partecipato oltre 120 componenti: avvocati, giudici togati e onorari, medici legali, professori universitari, tirocinanti, cultori della materia.

Le proposte elaborate dai Gruppi milanesi 2, 4 e 7 (quest'ultimo suddiviso in due diverse articolazioni) sono state poi sottoposte all'esame di tutti gli Osservatori di altre sedi, in particolare nelle Assemblee nazionali degli Osservatori sulla giustizia civile (2016 Milano, 2017 Roma) ed hanno trovato sostanziale condivisione da parte degli Osservatori di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Torino e Verona (v., amplius, D. Spera, “Verso l'approvazione definitiva delle nuove tabelle milanesi”, in Ridare.it).

Il danno da lesione del bene salute definito da premorienza

Con la locuzione nominale “danno non patrimoniale da lesione del bene salute definito da premorienza” (o, più semplicemente, “danno definito da premorienza”) si intende il pregiudizio all'integrità psicofisica che un soggetto subisce nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto avvenuta in corso del giudizio o prima della definizione transattiva, per una causa diversa ed indipendente dalla lesione subita.

E' possibile immaginare l'ipotesi di Tizio che subisca un certo pregiudizio invalidante a seguito di un errato intervento chirurgico e poi, instaurato il giudizio finalizzato al ristoro del nocumento patito, muoia in un incidente automobilistico, in alcun modo eziologicamente ricollegabile al predetto illecito sanitario.

Appare chiaro che l'evento “morte” certo nel quando, permettendo di determinare con esattezza l'intervallo temporale nel quale la menomazione invalidante dispiega effetti, costituisce l'elemento di differenziazione rispetto al danno biologico tradizionalmente inteso. Infatti, in ipotesi di morte del danneggiato in corso di causa la durata del pregiudizio cessa di essere un valore ancorato all'ordinaria speranza di vita dell'interessato (e quindi ad un mero dato statistico) ma diventa un elemento certo e definitivo.

Per liquidare il danno in esame, finora nella giurisprudenza sono emersi tre prevalenti orientamenti liquidatori: criterio dell'equità pura, criterio c.d. matematico puro, criterio c.d. romano (per una compiuta disamina dei tre menzionati criteri e della “soluzione milanese”, v., amplius, D. Spera, Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, in Officine del Diritto, op. cit., pp. 59-62)

Ebbene, sulla base di queste premesse, il “Gruppo 2”, del “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha optato per l'adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano; esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media.

Nei “Criteri orientativi” della Tabella in esame, si sottolinea che il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi. Siffatta considerazione è la base teorica delle colonne n. 2 e n. 3 della Tabella denominate rispettivamente “danno non patrimoniale per il primo anno” e “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno” e relative alla somma risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto deceda a distanza di un anno o due anni dal fatto lesivo.

Nello specifico, si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo annuo abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto dunque equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo.

Per ogni ulteriore anno di vita vissuta, si procederà, invece, ad addizionare la somma prevista nella colonna n. 4.

Anche in questo caso è prevista la possibilità per il giudice di procedere ad idonea personalizzazione del danno, ai sensi della colonna 5 della Tabella, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri orientativi già elaborati dalla Tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e tenendo conto dell'età del danneggiato.

Il danno c.d. terminale

Il “Gruppo 4” dell'Osservatorio di Milano ha esaminato i criteri di liquidazione del c.d. “danno terminale”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (SS.UU. sent. n. 15350/2015) come le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (v., amplius, D. Spera, Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, in Officine del Diritto, op. cit., pp. 63-71).

La voce di pregiudizio in questione ha conosciuto più di un'incertezza sul piano definitorio, ma il vero punto critico è stato ravvisato, anche da autorevole dottrina, nella assoluta anarchia liquidativa che ha condotto a risarcimenti inaccettabilmente disomogenei, pur a fronte di situazioni analoghe sul piano fattuale.

Nei “Criteri orientativi” sono (tra gli altri) illustrati i seguenti principi/criteri, sulla base dei quali l'Osservatorio di Milano ha allestito la Tabella in esame:

A) Principio di unitarietà ed onnicomprensività: tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972 e ss. dell'11 novembre 2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.

B) Durata limitata: la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.

C) Coscienza: in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente.

D) Intensità decrescente e metodo tabellare: si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva. Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni (c.d. “pozzetto”) di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 30.000,00 euro, non ulteriormente personalizzabile.

E) Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile nella misura massima del 50%.

F) Valori convenzionali: nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subìto dal quarto al centesimo giorno della tabella, l'Osservatorio ha ritenuto equo il valore del quarto giorno in 1.000,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98,00 euro) pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (98,00 euro).

Il danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa

Il “Gruppo 7” (del “Gruppo danno alla persona dell'Osservatorio di Milano”), nell'articolazione “Danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” ha analizzato i parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa utilizzati dalla giurisprudenza, onde verificare la possibilità di enucleare criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno.

Il gruppo ha esaminato in totale n. 89 sentenze ed ha così sussunto i parametri adoperati dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno.

Dall'esame comparativo delle sentenze raccolte ha quindi individuato cinque tipologie di diffamazione che consentono di formulare la seguente proposta di criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno:

1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00;

2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 11.000,00 ad euro 20.000,00;

3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00;

4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 31.000,00 ad euro 50.000,00;

5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad euro 50.000,00.

I criteri per la liquidazione della somma ex art. 96, comma 3 c.p.c.

Il “Gruppo 7” (del “Gruppo danno alla persona dell'Osservatorio di Milano”), nell'articolazione “liquidazione della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.” ha preso le mosse dalla circostanza che la condanna in esame viene comminata indipendentemente dalla prova di qualsivoglia pregiudizio subito dalla parte danneggiata, in ciò concretandosi il principale elemento di novità della norma in oggetto rispetto alla disposizione contenuta nel comma primo del medesimo art. 96 c.p.c.;

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 16601/2017, hanno individuato nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. uno dei punti di emersione della categoria dei punitive damages all'interno del nostro ordinamento, non più impermeabile ad una funzione sanzionatoria ed afflittiva del risarcimento del danno, stante la attuale «concezione polifunzionale della responsabilità civile» tesa a rispondere ad una preminente esigenza di effettività della tutela che, diversamente, «resterebbe sacrificata nell'angustia monofunzionale».

Il “Gruppo 7”, sulla base di queste premesse, ha analizzato i parametri della liquidazione ex art. 96. comma 3, c.p.c. utilizzati dalla giurisprudenza di merito, onde verificare la possibilità di enucleare criteri orientativi.

Il Gruppo ha esaminato in totale 90 provvedimenti.

Dalla disamina del campione così composto è emerso che il parametro “compensi liquidati” è del tutto prevalente nella giurisprudenza, rispetto agli altri più sporadicamente utilizzati.

Il criterio proposto dal gruppo 7 è stato dunque il seguente: “l'importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.

Casistica

CASISTICA

Il giudice ha l'obbligo di applicare le tabelle vigenti al momento della decisione

Cass. civ., sent. n. 7272/2012

Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa provveduto ad una semplice rivalutazione degli importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata).

Così anche Cass. civ., sent. n. 19211/2015

Le tabelle come parametri “normativi” di valutazione del danno

Cass. civ., sent. n. 4447/2014

“Le Tabelle sono dunque "normative" nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all'art. 1226 e, dunque, di corretta applicazione di tale norma. Esse hanno, pertanto, valore normativo nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c.”

Nullità della sentenza per violazione di legge per erronea applicazione della tabella

Cass. civ., sent. n. 5243/2014

In tema di risarcimento del danno, poiché le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte la componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente, è incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale.

Cass. civ., sent. n. 10263/2015

La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Cass. civ., sent. n. 27562/2017

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge, mentre l'omesso esame di un fatto specializzante idoneo a giustificare lo scostamento da dette tabelle deve essere denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Il giudice ha l'onere di motivare la mancata applicazione della tabella milanese

Cass. civ., sent. n. 9950/2017

Nella perdurante mancanza di criteri oggettivi, l'unico metodo ritenuto in grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. “criterio a punto variabile”, adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari (sez. III, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011). Pertanto il giudice che intenda – come pure gli è consentito – adottare criteri alternativi, ha l'onere di spiegare per quali ragioni l'applicazione del criterio c.d. “milanese”, nel caso a lui sottoposto, non sortirebbe risultati equitativi. Nel caso di specie, è incontroverso che il Tribunale non abbia applicato il criterio milanese, senza indicarne le ragioni. La Corte d'appello ha giustificato tale decisione osservando che è facoltà del giudice discostarsi dai valori indicati dalla c.d. tabella milanese, allo scopo di “personalizzare” il risarcimento, ovvero adattarlo alle specificità del caso concreto. Ma se ciò è esatto in teoria, fu nel caso concreto scorretto in pratica, giacché né il Tribunale né la Corte d'Appello hanno accertato alcuna particolarità che giustificasse la liquidazione del danno in misura inferiore a quella standard.

Per le tabelle milanesi si applica il principio iura novit curia

Cass. civ., sent. n. 26805/2017

“L'indicazione della diversa parametrazione in sede di formulazione del motivo di appello costituisce equivalente del 'versare' le tabelle in atti (Cass. civ., n. 12408/2011 e n. 17678/2016), non senza considerare, in una prospettiva più ampia, che è certamente predicabile l'evocazione in giudizio del principio iura novit curia in relazione ad un dato - le tabelle milanesi - ormai assurto a parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. civ., n. 3015/2016).

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