Sinistri coinvolgenti veicoli immatricolati all’estero

Filippo Martini
11 Dicembre 2014

L'Ufficio Centrale Italiano (UCI) assume la veste di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti. Inoltre, è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto delle imprese di assicurazione estere aderenti alle convenzioni internazionali, nelle azioni di risarcimento dei danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero, potendosi svolgere verso l'ente, nei casi, la legittima domanda di condanna diretta ex art. 145 Cod. Ass.
Nozione

A mente dell'art. 126, comma 2, Cod. Ass., l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), oltre ai compiti di cui all'art. 125 Cod. Ass., svolge le seguenti attività:

Capo b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lett. b), comma 3, lett. b) e c), ed al comma 4 dell' art. 125 Cod. Ass., ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;

Capo c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lett. b), al comma 3 ed al comma 4 dell' art. 125 Cod. Ass., in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto all' art. 145, comma 1, Cod. Ass., art. 146 Cod. Ass. e art. 147 Cod. Ass.. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall' articolo 144 Cod. Ass..

In base alla normativa sopra richiamata, il soggetto coinvolto in un sinistro con veicolo estero, che voglia agire nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano, dovrà quindi necessariamente:

  • verificare nella singola fattispecie la sussistenza dei presupposti che legittimano la presenza in giudizio dell'ente de quo;
  • verificare la tipologia di azione esperibile nel caso concreto;
  • provvedere, e ciò come in qualsiasi altra ipotesi di azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, alla messa in mora dell'ente, mediante comunicazione inviata nel rispetto delle forme e dei contenuti previsti dagli artt. 145 e 148 Cod. Ass.;
  • convenire in giudizio il responsabile civile (proprietario del veicolo straniero), mediante notifica dell'atto introduttivo presso l'Ufficio Centrale Italiano, per i motivi di cui si dirà infra;
  • rispettare, al momento dell'introduzione del giudizio, i termini di comparizione che la normativa prevede per il caso specifico, e dei quali si dirà infra;
  • nel merito, come in qualsiasi altra ipotesi di sinistro stradale, ottemperare all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., dimostrando che la responsabilità del sinistro è da ascriversi, in via esclusiva, o quantomeno concorsuale, alla condotta di guida del conducente del veicolo straniero;
  • in punto quantum debeatur, quantificare i danni subiti e, ovviamente, dare dimostrazione, mediante allegazione di idonei documenti, della congruità degli importi richiesti, nonché della loro riferibilità al sinistro.
Elemento Oggettivo

Sulla base della normativa sopra richiamata, l'Ufficio Centrale Italiano assume la veste di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione, nonché legittimato a stare in giudizio per conto delle imprese di assicurazione estere aderenti alle convenzioni internazionali, potendosi svolgere verso l'ente, nei casi, la legittima domanda di condanna diretta ex art. 145 Cod.Ass..

Ciò nei seguenti casi:

  1. quando il conducente del veicolo estero responsabile sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione emesso dall'ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale Italiano (art. 125, comma 2, lett.b), Cod. Ass.);
  2. quando il veicolo responsabile sia stato immatricolato in un Paese aderente al sistema che ha rimosso l'obbligo di controllo dell'esistenza dell'assicurazione internazionale del veicolo, valendo quindi la semplice targa del mezzo in uno dei Paesi aderenti per ritenerlo automaticamente assicurato (l'elenco dei paesi aderenti è quello di cui all'ultimo d.m. Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008), come dispone l'art. 125, comma 3, lett.b), Cod. Ass.);
  3. quando il veicolo sia stato assicurato con un certificato internazionale denominato “carta verde” (art. 125, comma 3, lett.c), Cod. Ass.);
  4. quando il veicolo sia stato immatricolato in un Paese terzo, col quale l'obbligo di assicurazione si ritenga automaticamente assolto per effetto di accordi stipulati fra l'UCI ed i corrispondenti uffici esteri e l'Unione Europea abbia riconosciuto tali accordi (art. 125, comma 4, Cod. Ass.).

In verità la ratio della disciplina comunitaria fu proprio quella di incentivare l'abolizione del controllo in frontiera dei certificati assicurativi internazionali per agevolare il reciproco riconoscimento delle coperture di garanzia sulla base della semplice immatricolazione del veicolo responsabile nel Paese aderente alla procedura internazionale.

La terminologia usata per identificare i veicoli coperti dall'assicurazione per così dire automatica fa riferimento allo “stazionamento abituale” del veicolo in un territorio che faccia parte dei Paesi aderenti al sistema.

Sul concetto di stazionamento abituale si è a lungo dibattuto circa la equivoca (ed infelice) scelta terminologica e linguistica (si veda, per una trattazione esauriente, G. Giannini - M. Pogliani L'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Giuffrè, 1994, 43).

La questione è stata comunque da tempo chiarita con l'identificazione del requisito del possesso di una “targa di immatricolazione” (sia che la stessa sia definitiva o temporanea) registrata in uno Stato aderente (da ultimo si veda la Dir. 2009/103/CE del 16 settembre 2009).

Onere della Prova

Quanto all'onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni sopra elencate, lo stesso spetta alla parte che agisce in giudizio.

Chi voglia convenire in giudizio l'UCI dovrà quindi, alternativamente, allegare elementi che facciano ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l'obbligo assicurativo, sub specie :

  • esistenza di valida Carta Verde;
  • stipulazione di una polizza di frontiera;
  • immatricolazione del veicolo in questione in un Paese membro della UE;
  • ovvero terzo, ma a condizione che con tale ultimo stato terzo sia intervenuto un accordo in base al quale l'Ufficio Centrale Italiano si sia reso garante per i danni provocati in Italia da un mezzo munito di targa allo stesso appartenente.

Qualora la parte attrice non dimostri la sussistenza di uno dei requisiti di cui sopra, la relativa domanda giudiziale non potrà che essere integralmente rigettata per carenza di legittimazione passiva del convenuto, con conseguente eventuale legittimazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ex multis GdP Carinola sent., 3 dicembre 2007 n°3007; Trib. Roma sent., 23 dicembre 2004 n°34022; Trib. Roma sent., 16 dicembre 2003 n°39852).

La questione dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza delle condizioni di legittimazione passiva dell'UCI e quindi di percorribilità dell'azione diretta verso l'ente garante del veicolo estero responsabile del sinistro, è pacifica in dottrina e, come visto, in giurisprudenza. (Quanto alla dottrina si veda G. Gallone, Commentario al Codice delle Assicurazioni, Piacenza, 2009, 52; F. Martini, Ancora in tema di legittimazione passiva dell'UCI, Dir. Econ. Ass., 2008, II-III, 612 e ss.; F. Martini, La legittimazione passiva dell'UCI, Dir. Econ. Ass., 2004,I, 617 e ss.; G. Giannini, F. Martini, M. Rodolfi L'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti Giuffrè 2003, 91; G. Campeis, A. De Pauli, Il diritto internazionale della circolazione stradale, Giuffrè 1997, 311; R. Deidda, L'assicurazione internazionale di RCA, 1994, 112 e ss..)

In caso, quindi, di accertata carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio Centrale Italiano, ovvero di assenza di prova circa le condizioni di operatività della garanzia internazionale offerta dall'UCI alle condizioni di legge, l'attore potrà chiamare in giudizio l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, previo invio, ai sensi dell'art. 287 Cod. Ass., della richiesta risarcitoria, sia all'Impresa stessa che alla CONSAP, pena l'improcedibilità della relativa domanda.

L'onere della prova in capo al danneggiato, circa l'esistenza delle condizioni di legittimazione passiva dell'UCI, ha anche una portata per così dire “qualitativa” assoluta. L'UCI non potrà essere chiamato a rispondere dei danni causati da un veicolo estero se di quest'ultimo non venga fornita in giudizio in modo certo e documentato la prova della esistenza di una valida carta verde al momento del fatto, ovvero l'altrettanto certa immatricolazione del veicolo in uno dei Paesi per i quali l'obbligo assicurativo si ritiene assolto in ogni caso.

Eventuali incongruenze documentali, errori di trascrizione dei dati amministrativi anche su rapporti di incidente, ovvero in caso di dichiarata contraffazione della carta verde da parte del bureau presunto emittente (al quale l'UCI abbia inviato la richiesta di conferma del documento) renderanno la domanda improponibile nei confronti dell'UCI per la sua carenza di legittimazione passiva.

Così, ad esempio, in giurisprudenza, si veda in Trib. Napoli sent., 25 maggio 2009 n. 221, secondo cui «l'UCI, quale ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale, è abilitato a provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia da veicoli esteri ed a garantirne il pagamento, nonché ad assumere la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore, alla condizione che il veicolo estero responsabile “stazioni abitualmente” nel territorio degli Stati membri della Comunità Europea, anche nel caso che il veicolo non sia coperto da assicurazione, vale a dire a condizione che lo stesso presenti una Targa di immatricolazione» proveniente da detto Stato membro.

Non è sufficiente, invece, per ritenere l'UCI legittimato passivo, che il danneggiato provi che il veicolo straniero sia di proprietà di una società con sede in uno Stato membro, perché la situazione proprietaria del veicolo non lo qualifica come “stabilmente stanziante” in uno dei paesi membri e come tale suscettibile di applicazione della disciplina che regola l'obbligo di garanzia dell'UCI.

Aspetti processuali

Quanto alle condizioni di proponibilità della domanda giudiziale nei confronti dell'UCI, stante il chiaro richiamo operato dal comma 2, lett. c), dell'art. 126 Cod. Ass. alla normativa di cui all'art. 145, comma 2, Cod. Ass., non vi è dubbio che debbano ritenersi applicabili anche all'azione proposta nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano le prescrizioni ivi contenute e relative ai termini, alle modalità ed ai contenuti della lettera di messa in mora.

Se la norma così esposta non sembra soggetta a particolari problemi interpretativi, è vero però che nella pratica si presentano frequentemente alcune situazioni procedurali limite sulle quali si è resa necessaria l'opera chiarificatrice della Suprema Corte di Cassazione. (Sulla questione della domiciliazione del responsabile del fatto e dell'assicuratore estero presso l'UCI, si veda sul punto Ri.Da.Re. La domiciliazione legale presso l'Ufficio Centrale Italiano dell'assicurato, del responsabile civile e dell'assicuratore estero)

La dilatazione dei termini di comparizione. Una prima importante particolarità procedurale riferibile alla disciplina dell'UCI è prevista in caso di proposizione di una domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano, nonché dei soggetti presso lo stesso domiciliati e risiede nella previsione relativa alla dilatazione dei termini di comparizione ordinari (peraltro già prevista sotto il vigore della precedente normativa).

A tal proposito, difatti, il comma 3 dell'art. 126 Cod. Ass. stabilisce che «ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e art. 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni».

La ratio della norma de quo è insita nella volontà del Legislatore di salvaguardare il diritto alla difesa (costituzionalmente tutelato) del soggetto straniero, il quale è solo convenzionalmente domiciliato in Milano presso l'UCI, ma di fatto risiede all'estero.

All'UCI compete in effetti l'onere di comunicare ai soggetti presso lo stesso domiciliati della pendenza della lite e della data ultima per presentare le proprie difese e, per far ciò, necessita di un “tempotecnico” che il Legislatore ha voluto conteggiare ampliando quelli previsti per la normale costituzione di un soggetto residente in Italia.

In sostanza, quindi, il danneggiato che voglia far valere giudizialmente il proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano e dei soggetti ivi domiciliati, dovrà necessariamente, a pena di nullità dell'atto introduttivo, rispettare i seguenti termini di comparizione:

giorni 90 in caso di citazione avanti al Giudice di Pace;

giorni 180 in caso di citazione avanti al Tribunale.

Un discorso diverso potrebbe essere fatto in caso di citazione dei soggetti de quo in grado di appello, e ciò in quanto in tale ipotesi non vi sarebbe esigenza di rispetto della ratio in esame.

Così, in effetti, ha deciso chiaramente la suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sent. 22 febbraio 2000, n. 1968), laddove ha stabilito che «in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri, la disposizione contenuta nel comma 9 dell'art. 6 della legge n. 990 del 1969, nella formulazione di cui all'art. 1 della legge n. 242 del 1990, secondo cui ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione (Ufficio Centrale Italiano - U.C.I.) i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma cod. proc. civ. sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni, trova applicazione unicamente al giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello».

Circa la non applicabilità in appello del termine dilatato, si esprime anche la dottrina (G. Gallone, Commentario al Codice delle Assicurazioni, 2009, 54 e M. De Poli, Il Codice delle assicurazioni private, vol II, tomo I, Padova, 2007, 278).

Per parte nostra riteniamo condivisibile tale orientamento, sia per le ragioni già esposte, sia perché se si vuole interpretare letteralmente il tenore del comma 3 dell'art. 126 del Cod.Ass. (che riprende la formula già contenuta nel comma 9 dell'art. 6 della l. n. 990/1969), che riferisce l'obbligo di rispettare il più lungo termine di comparizione alla “proposizione” della domanda, si deve leggere in tale intendimento del Legislatore quello di contenere tale disposizione eccezionale nei margini della introduzione materiale dell'azione e quindi limitarla alla notifica del primo atto introduttivo del processo.

La rivalsa dell'UCI. Altra questione processuale rilevante e dettata dalla speciale disciplina prevista dall'art. 126, comma 5, Cod. Ass., si pone nei seguenti termini: «per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese».

L'istituto previsto dalla norma costituisce un diritto dell'UCI qualificabile come proprio autonomo diritto di credito che sorge con l'adempimento di una obbligazione di garanzia, da parte dell'ente.

L'identificazione del veicolo come immatricolato in Italia è dunque il criterio di collegamento della disciplina internazionale all'UCI il quale deve rimborsare al bureau del Paese ove è avvenuto il sinistro il corrispettivo del danno versato alla vittima e causato dalla circolazione del veicolo italiano non assicurato.

In esito a ciò, pertanto, l'UCI acquisisce il diritto di agire in rivalsa verso il proprietario del veicolo italiano che abbia lasciato circolare il proprio mezzo in territorio straniero privo di adeguata copertura assicurativa.

Tali accadimenti non sono infrequenti, per esempio, nella pratica di espatrio per commercio di veicoli un tempo immatricolati in Italia, quando il proprietario cedente non si curi, ad esempio, di provvedere alla materiale radiazione della targa presso il pubblico registro automobilistico e quindi consenta che il mezzo, in possesso del nuovo acquirente, circoli nel territorio straniero ancora con targa italiana.

Il veicolo può circolare illegittimamente all'estero sia perché non ceduto a nuovo acquirente, sia semplicemente perché, pur essendo stato ceduto, il precedente proprietario (al quale era riferibile l'immatricolazione in Italia) non abbia curato di dare seguito alle procedure di radiazione del veicolo dal Registro nazionale.

Qualunque sia dunque la ragione della riferibilità amministrativa del veicolo al territorio dello Stato italiano, il precedente proprietario non è liberato dall'onere di risarcire all'UCI del danno provocatogli che corrisponde all'assolvimento dell'onere di versare l'importo liquidato direttamente al bureau del Paese di accadimento del sinistro.

In base alla vigente Convenzione Internazionale sancita dalla Direttiva CEE 24 aprile 1972 n. 72/166/CEE e relativa Convenzione Complementare Interbureaux, recepita dalla legge italiana (d.m. 11 dicembre 1973 e l. n. 242/1990), l'Ufficio Centrale Italiano garantisce, infatti, a tutti gli Uffici Nazionali di Assicurazione degli Stati aderenti il rimborso delle somme dagli stessi pagate per il risarcimento dei danni causati nel territorio dei rispettivi Stati da veicoli a motore, immatricolati in Italia, e non assicurati a norma di legge.

A fronte di tali rimborsi, l'Ufficio Centrale Italiano, per espressa disposizione legislativa – art. 2, comma 2, d.m. 11 dicembre 1973 e art. 3, comma 3, l. n. 242/1990 (oggi come visto sostituito dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 art. 126, comma 5) – , ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo non assicurato per le somme pagate e le relative spese.

Tale diritto di rivalsa si fonda esclusivamente sulla circostanza che l'Ufficio Centrale Italiano abbia dovuto rimborsare al Bureau Gestionaire il danno e costituisce un diritto proprio dell'ente in questione esercitabile contro i soggetti – il proprietario ed il conducente – che abbiano posto in circolazione il veicolo (o non impedito la sua viabilità contra legem) autore e responsabile del sinistro all'estero (per una completa ed ancora attuale disamina della disciplina della rivalsa dell'UCI, si veda G. P. Vianello, “Il diritto di rivalsa dell'UCI ed il suo regime prescrizionale”, in Assicuraz. Internaz. Veicoli 1990, 271).

Anche la Giurisprudenza ha avuto modo di affermare come il diritto di rivalsa attribuito per legge all'Ufficio Centrale Italiano non coinvolga valutazioni circa la responsabilità nella causazione del sinistro, ma si ricolleghi solamente all'effettivo pagamento effettuato dallo stesso a favore del Bureau Gestionaire (Trib. Milano, Sez. XII Civile, sent., 24 aprile 2002, n. 5595 inedita).

Quanto ai soggetti passivi dell'azione di rivalsa dell'UCI, appare evidente che l'azione abbia quale destinatario il proprietario del veicolo che sia circolato all'estero privo di copertura assicurativa, così come il conducente del veicolo che non abbia curato la regolarità delle garanzie obbligatorie per il rischio da circolazione stradale.

La prescrizione del diritto di rivalsa dell'UCI. Un'altra importante questione riguarda il regime di prescrizione dell'azione dell'UCI che attiene essenzialmente alla qualificazione dell'azione svolta dall'ente in regime di rivalsa. Ipotizzando dunque che l'azione dell'UCI sia qualificata come autonomo diritto di credito, sorto per effetto dei vincoli imposti dalla disciplina comunitaria, il regime prescrizionale dovrebbe essere quello ordinario legato cioè alla qualifica dell'azione di rivalsa verso l'autore del fatto illecito (così Trib. Milano, sent. 24 aprile 1989 in Ass. Int. Veicoli, 1990, 335 con nota di G. P. Vianello e dello stesso Autore, “Il diritto di rivalsa dell'UCI ed il suo regime prescrizionale”, in Dir. Econ. Ass., 1990, 253).

Così si veda la massima della sentenza della suprema Corte di Cassazione 26 luglio 2002, n. 11052, in Arch. Civ., 2003, 5, pg. 522: «in tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell'art. 2952 cod. civ. si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo» (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto doversi applicare il termine annuale – oggi biennale – di prescrizione al diritto di un impresa relativo alla rifusione dall'assicurazione delle spese c.d. di salvataggio).

Il termine di prescrizione è quindi da ritenersi decennale in ragione della ordinarietà del titolo e dell'azione che l'UCI può intentare ai sensi dell'art. 126 Cod. Ass., traendo detto interesse fonte in un comportamento che trascende, come detto, sia il fatto illecito originale (il sinistro), sia la portata stessa del vincolo contrattuale assicurativo, in questo caso per di più inesistente.

La facoltà per l'Ufficio Centrale Italiano di richiedere informazioni sul sinistro agli organi di polizia. Il comma 6 dell'art. 126 Cod. Ass. private prevede che l'Ufficio Centrale Italiano possa richiedere agli organi di polizia le informazioni acquisite in occasione di un incidente stradale relativamente alle modalità del sinistro, alla residenza e al domicilio delle parti coinvolte e alla targa di immatricolazione - o altro segno distintivo - dei veicoli interessati.

Questa facoltà è stata concessa all'Ufficio Centrale Italiano prevalentemente nell'interesse dei danneggiati, allo scopo di ridurre i tempi necessari per l'istruzione della richiesta di risarcimento, tenuto conto delle obiettive difficoltà di raggiungere in tempi brevi l'assicurato e il conducente del veicolo immatricolato all'estero, che normalmente non sono residenti in Italia, per raccogliere una dettagliata descrizione dell'incidente.