Stato di bisogno del danneggiato / Provvisionale

12 Maggio 2014

La fattispecie in oggetto è regolamentata nel capo IV (procedure assicurative) del titolo X Cod. Ass. e prevede che gli aventi diritto al risarcimento del danno che si trovino in stato di bisogno possano chiedere una somma di denaro in acconto.L'art. 147 Cod. Ass. non apporta sostanziali modifiche all'art. 24 della l. n. 990/1969 istitutiva dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti.La norma stabilisce come nel giudizio di primo grado (sia esso civile o penale) gli aventi diritto al risarcimento che in conseguenza del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, possano chiedere che sia loro assegnata una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno.
Nozione

La fattispecie in oggetto è regolamentata nel capo IV (procedure assicurative) del titolo X Cod. Ass. e prevede che gli aventi diritto al risarcimento del danno che si trovino in stato di bisogno possano chiedere una somma di denaro in acconto.

L'art. 147 Cod. Ass. non apporta sostanziali modifiche all'art. 24 della l. n. 990/1969 istitutiva dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti.

Elemento oggettivo

La norma stabilisce come nel giudizio di primo grado (sia esso civile o penale) gli aventi diritto al risarcimento che in conseguenza del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, possano chiedere che sia loro assegnata una somma di danaro da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno.

L'art. 5 l. n. 102/2006 è intervenuto a modificare l'art. 24 l. n. 990/1969 (già abrogato dal precedente d.lgs. n. 209/2005 istitutivo del Codice delle Assicurazioni Private) prevedendo la possibilità di concedere l'acconto (o anticipazione) anche agli aventi diritto che non si trovino in stato di bisogno, nei limiti di una somma variabile tra il 30 e il 50% del presumibile importo risarcitorio definitivo.

La norma ha destato stupore e perplessità, in quanto pur essendo stata emanata in data successiva all'entrata in vigore del codice delle assicurazioni private e quindi all'abrogazione dell'art. 24 l. n. 990/1969, ha modificato quest'ultimo articolo con le aggiunte sopra riportate.

Malgrado lo sconcerto per il metodo adottato dal legislatore, la norma, dopo la sua pubblicazione è entrata a far parte del nostro ordinamento e in quanto tale è efficace a prescindere dall'errore di collegarla ad un articolo di legge già abrogato.

L'articolo 147, pertanto, deve intendersi modificato nel senso che l'acconto può essere concesso anche qualora gli aventi diritto non si trovino in stato di bisogno, ma nella misura di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.

Sull'applicabilità del d.lgs. n. 209/2005 risulta concorde anche la giurisprudenza sia di legittimità che di merito (Cass. pen. sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 8080; Tribunale civ. di Catania, ord. 20 dicembre 2012, in Arch. Giur. Circolaz., n. 3, 2013, pag. 294).

Trattandosi di norma processuale, per il principio tempus regit actum è da ritenersi applicabile anche ai processi già pendenti.

Nesso di causalità

Come si evince dalla norma, il giudice concede l'acconto unicamente nel caso in cui, da un sommario accertamento, risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.

Il nesso causale tra la condotta di guida del conducente e il sinistro andrà valutato secondo i principi dettati dall'art. 40 c.p. e art. 41 c.p.

In campo civilistico, la giurisprudenza, in adesione alla dottrina, ritiene che il nesso di causalità materiale consiste nella relazione probabilistica tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". Ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità, occorre in primis accertare, sul piano della causalità materiale (intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), il collegamento della condotta colposa rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da imputare l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita (Cass. civ., n. 23575/2013).

Secondo un giudizio prognostico ex ante, l'evento di danno deve apparire come una conseguenza normale dell'antecedente.

Il nesso di causalità si deve ritenere interrotto in tutti i casi in cui una causa concorrente sopravvenuta è sufficiente, da sola, a determinare l'evento.

Onere della prova

Il requisito per l'accoglimento dell'istanza di concessione dell'acconto o anticipazione, è la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, da individuarsi in seguito ad un giudizio sommario e anticipatorio sul merito della causa.

Il giudice liquiderà una somma sulla base della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.

Si esclude che il giudice possa accogliere l'istanza facendo affidamento alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.

La norma, infatti, prevede la sussistenza di gravi elementi di responsabilità e pertanto, in questa fase incidentale del giudizio, diversamente dalla sua invocabilità nella fase decisionale, non si ritiene di poter fare riferimento alla mera presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo.

Per quanto riguarda l'ammontare (e non la concessine) dell'acconto, in seguito alla l. n. 102/2006, le ipotesi si distinguono a seconda sussista lo stato di bisogno oppure no.

Nel primo caso, ai sensi dell'art. 147 il giudice potrà riconoscere un importo non superiore ai 4/5 della presumibile entità del risarcimento; nel secondo caso, quando il danneggiato non verte in stato di bisogno, la somma riconosciuta in acconto potrà oscillare tra il trenta e il cinquanta per cento del presumibile importo risarcitorio definitivo.

Il richiedente danneggiato, pertanto, nel momento processuale in cui riterrà di formulare l'istanza, dovrà fornire al giudice gli elementi necessari a consentirgli di valutare il danno nella sua interezza (patrimoniale e non patrimoniale).

In merito allo stato di bisogno, dottrina e la giurisprudenza sono pervenute a stabilire che questo non può farsi coincidere con lo stato d'indigenza (con riferimento al sostentamento e alle fondamentali esigenze della persona fisica) ma ben può estendersi anche alla necessità di ristabilire l'equilibrio personale e patrimoniale compromesso, prima che il passare del tempo possa peggiorare ulteriormente la situazione del danneggiato.

Aspetti processuali

Il danneggiato che riterrà di poter giovare del disposto della norma in commento, potrà formulare l'istanza ad un giudice civile o penale; la richiesta, pertanto, non potrà essere effettuata nella fase stragiudiziale.

Sarebbe parso logico che anche il GIP fosse legittimato a concedere l'acconto, ma la Corte Cost. n. 192/1991 ha deciso diversamente, specificando che la domanda può sempre essere rivolta al giudice civile, anche durante la fase delle indagini preliminari.

In realtà, successivamente, la Suprema Corte si è orientata nel senso di ritenere legittimato anche il GIP a pronunciarsi sull'istanza di acconto richiesto ex art. 147 Cod. Ass., rilevando come l'espressione giudizio di primo grado, possa ben ricomprendere anche l'udienza preliminare. (Cass. pen., n. 8080/2008, in Arch. Giur. Circolaz. 2008, 9, 755).

Competente a ricevere l'istanza di cui all'articolo in commento è altresì il giudice di pace, in quanto la norma non pone distinzioni, specificando come la domanda possa essere rivolta indistintamente al giudice civile o penale.

In caso di rigetto della domanda, la sentenza provvederà anche in merito alla revoca dell'ordinanza che aveva accolto l'istanza di acconto.

Nel caso in cui si ritenesse che il provvedimento del giudice di concessione ex art. 147 Cod. Ass. fosse inquadrabile tra i provvedimenti cautelari, saranno applicabili le norme processuali relative agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. e pertanto l'ordinanza potrà essere revocata ex art. 696-decies c.p.c.

Detto orientamento, se applicato integralmente, farebbe venir meno la legittimazione del giudice di pace, dato che la disciplina prevede la competenza esclusiva del tribunale.

Di recente, la giurisprudenza di legittimità, incidenter tantum, parrebbe aver deciso per l'inapplicabilità delle norme sui procedimenti cautelari all'ordinanza ex art. 147 Cod. Ass. (Cass. civ., n. 17862/2011).

Secondo parte della dottrina (Giannini-Pogliani, L'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano 1995), infatti, l'istituto in commento è assimilabile ai provvedimenti anticipatori di condanna di cui agli art. 186-bis c.p.c e art. 186-ter c.p.c.

In considerazione del fatto che il procedimento ha origine con l'istanza del danneggiato, il giudice non è legittimato a procedere d'ufficio.

L'istanza può essere proposta anche dagli eredi della vittima.

Il giudice, prima di decidere deve sentire le parti anche per avere notizie sul massimale di polizza oltre che ottenere, dal danneggiato, la dichiarazione di cui all'art. 142 Cod. Ass. in relazione all'eventuale beneficio di assicurazioni sociali obbligatorie.

Si discute se legittimato passivo sia solo l'assicuratore RCA oppure anche l'assicurato. La problematica sembrerebbe essere stata superata con l'interpretazione estensiva anche al responsabile del fatto illecito data da Cass. pen., n. 1940/1982 (in Assicurazione, 1983, II, 3, Mass. 43).

Parte della dottrina è però contraria all'orientamento dei Supremi Giudici, ritenendo che l'istanza di acconto possa essere avanzata solo contro l'assicuratore RCA (Giannini, L'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano, 1988, 226).

Relativamente alla differenziazione dell'istituto in commento rispetto agli altri provvedimenti anticipatori previsti sia dal codice di procedura civile (art. 186-bis, art. 186-ter e art. 186-quater c.p.c.; art. 539 c.p.p.) che da quello di procedura penale, la Cassazione penale 14 luglio 1983 n. 6740 (in Assicurazione, 1984, mass., 16) ha affermato il principio secondo il quale la concessione dell' “acconto” e la concessione della “provvisionale” in quanto provvedimenti fondati su presupposti diversi, ben possono concorrere tra loro.

Casistica
  • Elemento oggettivo. Non è abnorme il provvedimento di liquidazione di una provvisionale, anche in assenza dello stato di bisogno in capo agli aventi diritto, adottato dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 147 d.lgs. 7 settembre 2005 n.209, Cod. Ass., e dell'art.5 l. n. 21 febbraio 2006 n.102, recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (Cass. pen., n.8080/2008, in Arch. Giur. Circolaz., n. 9, 2008, pag. 755).
  • Sebbene il d.lgs. 7 settembre 2005 n.209, Codice delle Assicurazioni Private abbia abrogato la l. n. 990/1969, l'art. 5 della l. n. 990 (successiva al Codice predetto) che, introducendo un ultimo comma all'art. 24 della l. n. 990 ha previsto la possibilità di concedere provvisionale anche agli aventi diritto non in stato di bisogno, nei limiti di una somma variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato, si ritiene ancora applicabile nonostante la già avvenuta abrogazione della l. n. 990 (ord. 20 dicembre 2012, in Arch. Giur. Circolaz., n. 3, 2013, pag. 294).
  • In tema di responsabilità medica, nel sottosistema civilistico, il nesso di causalità materiale - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". Ma ciò significa che, ai fini dell'attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno), l'efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita (escluso, nella specie, il risarcimento in favore di una donna, la quale lamentava dolori alla testa e difficoltà di pronuncia a suo dire da ascrivere all'errato intervento di un dentista che l'aveva sottoposta ad un intervento di allocazione di una protesi dentaria nell'arcata superiore). (Cass. civ., n. 23575/2013).
  • Il provvedimento previsto dall'art. 24, comma 2, l. n. 24 dicembre 1969 n. 990, è suscettibile di riesame in sede di decisione definitiva del grado di giudizio in cui sia stato emesso; pertanto, pure laddove si lamenti che sia stata negata l'ammissibilità del reclamo contro di esso, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., sull'assunto che si tratti non già di provvedimento cautelare, bensì di provvedimento sommario di natura anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, l'errore eventualmente contenuto in tale pronunzia non dà comunque luogo in alcun modo ad una sentenza in senso sostanziale, essendo priva di definitività. Risolvendosi, pertanto, la negazione della reclamabilità dell'ordinanza, resa a norma dall'art. 24, comma 2, l. n. 24 dicembre 1969 n. 990, soltanto nella stabilità dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio in primo grado, non è ammissibile avverso essa il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, comma 7, Cost. (Cass. civ.,n. 17862/2011).
  • La normativa stabilita dall'art. 24 l. n. 24 dicembre 1969, n. 990, che consente al danneggiato di chiedere la condanna al pagamento della provvisionale, benchè inserita nel quadro della disciplina relativa l'assicurazione obbligatoria r.c. auto, ha carattere autonomo e generale e consente pertanto la suddetta azione sia nei confronti dell'assicuratore che del danneggiante Cass. pen, n. 1940/1982 in Assicurazione, 1983, II, 3, Mass. 43).
  • In tema di incidenti della viabilità, sia il potere del giudice istruttore, previsto dall'art. 24 l. n. 24 dicembre 1969, n. 990, di assegnazione di una somma al danneggiato in concorso di determinate circostanze (stato di bisogno ed accertati gravi elementi di responsabilità a carico del danneggiato) sia la provvisoria esecutività di determinate sentenze di condanna (art. 5 bis,l. n. 26 febbraio 1977, n. 39), attengono a situazioni giuridiche del tutto particolari e diverse rispetto alla possibilità per il giudice penale (che non sia in grado di decidere sulla liquidazione dei danni) di accordare alla parte civile una provvisionale e di dichiararne la provvisoria esecutività. Non può pertanto sostenersi che tali disposizioni siano incompatibili con l'applicabilità degli art. 489 e art. 489-bis del codice di procedura penale (ante riforma) al risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, ovvero ne costituiscano implicita abrogazione (in Assicurazione, 1984, mass., 16).
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