Vacanza rovinata (responsabilità civile)

14 Novembre 2017

La mancata o incompleta fruizione di uno o tutti i servizi di un pacchetto di viaggio può determinare un danno risarcibile per il turista, il danno da vacanza rovinata, in senso lato: questo danno può avere natura patrimoniale o non patrimoniale. Il danno non patrimoniale consiste, sotto il profilo meramente fenomenico e descrittivo, nel pregiudizio, evidentemente soggettivo, patito dal turista per la frustrazione delle sue aspettative di piena fruizione della vacanza, a causa dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni del pacchetto di viaggio. Per danno da vacanza rovinata, in senso stretto, in dottrina e giurisprudenza si intende esclusivamente il sopra descritto danno non patrimoniale e, nel seguito della presente scheda, ci si riferirà esclusivamente all'accezione in senso stretto.
Nozione

Scheda in fase di aggiornamento autorale di prossima pubblicazione.

La mancata o incompleta fruizione di uno o tutti i servizi di un pacchetto di viaggio può determinare un danno risarcibile per il turista, il danno da vacanza rovinata, in senso lato: questo danno può avere natura patrimoniale o non patrimoniale.

Esempi di danno patrimoniale sono gli esborsi sostenuti dal turista per l'acquisto di un servizio di trasporto sostitutivo di quello pattuito nel pacchetto e non fornito oppure gli esborsi sostenuti dal turista per spese mediche conseguenti a malattia contratta per la scarsa igiene dei cibi somministrati nel servizio alberghiero, che compone il pacchetto di viaggio.

Il danno non patrimoniale consiste, sotto il profilo meramente fenomenico e descrittivo, nel pregiudizio, evidentemente soggettivo, patito dal turista per la frustrazione delle sue aspettative di piena fruizione della vacanza, a causa dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni del pacchetto di viaggio.

Per danno da vacanza rovinata, in senso stretto, in dottrina e giurisprudenza si intende esclusivamente il sopra descritto danno non patrimoniale e, nel seguito della presente scheda, ci si riferirà esclusivamente all'accezione in senso stretto.

Evoluzione del concetto di danno da vacanza rovinata

Il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata nel nostro ordinamento è frutto del diritto pretorio, essendo stato elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alla responsabilità aquiliana, ove si accompagni al danno alla persona, nonché anche in via contrattuale sulla scorta di una norma comunitaria, nella specie l'art. 5 della direttiva 90/314/CEE, che ha disciplinato il cd. “pacchetto di viaggio”.

Di recente, il Legislatore nazionale ha espressamente disciplinato tale danno non patrimoniale, con riferimento ai contratti del turismo organizzato, all'art. 47 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo, in vigore dal 21 giugno 2011.

Per comprendere cosa è oggi il danno da vacanza rovinata è utile, allora, ripercorrere, seppure succintamente, l'iter normativo e giurisprudenziale che ha condotto all'attuale configurazione di questo rimedio risarcitorio.

Un primo tentativo legislativo, volto a disciplinare il crescente fenomeno del turismo di massa transnazionale ed a cercare di armonizzare le legislazioni nazionali per fornire un sistema omogeneo di rimedi è costituito dalla Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) di Bruxelles sul contratto di viaggio (CCV), predisposta dall'UNIDROIT, approvata a Bruxelles il 23 aprile 1970, recepita dall'ordinamento giuridico italiano con l. 27 dicembre 1977, n. 1084, in vigore dal 4 ottobre 1979, applicabile ai contratti di viaggio internazionali, abrogata dall'art. 3 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 a far data dal decorso di un anno dalla notifica al governo belga, a mente dell'art. 39 CCV: benché la CCV sia stata recepita solo da Italia e Belgio, essa ha costituito di fatto un modello di disciplina dei contratti del turismo organizzato che è stato ripreso, sia pure con varianti, nella legislazione comunitaria, e quindi domestica, successiva.

In particolare, la CCV ha delineato per la prima volta uno schema di responsabilità, modellata sul tipo contrattuale, in quanto incentrata sull'inadempimento totale o parziale del contratto di viaggio da parte dell'organizzatore (chi organizza per un prezzo globale un insieme di prestazioni di trasporto, soggiorno o prestazioni relative) e dell'intermediario (colui che procura un contratto di organizzazione di viaggio) nei confronti del viaggiatore (colui che fruisce del contratto di viaggio), prevedendo l'obbligo dell'organizzatore e dell'intermediario di “proteggere i diritti e gli interessi del viaggiatore secondo i principi generali ed i buoni usi in questo campo” (art. 2 CCV) e sancendo, in caso di inadempimento, la responsabilità dei medesimi “per qualsivoglia pregiudizio” del viaggiatore (art. 13 CCV).

Di seguito, è stata emanata il 13 giugno 1990 la direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», che ha adoperato il medesimo schema, seppure con delle significative varianti, rinunciando a ricondurre il contratto di pacchetto di viaggio ad un determinato tipo contrattuale ed identificando l'area di operatività della disciplina sulla base della ricorrenza del pacchetto di viaggio (che è un prodotto assemblato dall'organizzatore a scopo di cessione a terzi ad un prezzo globale e consiste di almeno due di tre prestazioni: soggiorno, trasporto e servizio diverso dai primi due che costituisca parte significativa del pacchetto e soddisfi un interesse ricreativo del turista).

La direttiva 90/314/CEE ha così definito le figure dell'organizzatore, dell'intermediario e del turista, stabilendo a carico del professionista obblighi informativi precontrattuali, contrattuali e in fase di esecuzione, la forma ed il contenuto del contratto, regolando in maniera speciale l'impossibilità totale o parziale dell'esecuzione della prestazione, il recesso, il potere di modifica unilaterale per turista ed organizzatore, i rimedi in caso di inadempimento totale o parziale, le modalità del reclamo e termini di prescrizione speciali dei diritti del turista; tra le altre cose, il legislatore comunitario ha previsto la facoltà degli Stati membri in sede di recepimento di consentire limitazioni convenzionali “per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso” (art. 5 dir. 90/314/CEE).

La disciplina posta dalla direttiva 90/314/CEE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 111, in vigore dall'11 ottobre 1995 al 22 ottobre 2005, poi è stata trasfusa senza rilevanti modifiche negli artt. 82-100 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, Cod. cons., in vigore dal 23 ottobre 2005 al 20 giugno 2011, indi è confluita dal 21 giugno 2011 negli artt. da 32 a 51, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo.

Ora, l'art. 5 della direttiva 90/314/CEE è particolarmente importante per la storia del danno da vacanza rovinata perché è stato ritenuto dalla Corte di Giustizia UE il fondamento normativo per il risarcimento di tale tipo di danno, inteso come pregiudizio non patrimoniale derivante dalla mancata o incompleta fruizione della vacanza: in particolare, la Corte di Lussemburgo con una sentenza considerata il leading case del danno da vacanza rovinata, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Linz, Austria, in merito all'interpretazione dell'art. 5 della direttiva 90/314/CEE, ha affermato testualmente che: «Si deve perciò risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 5 della direttiva90/314/CEE deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso"» (C.G. EU, 12 marzo 2002, causa C-168/2000, Simone LEITNER c. TUI Deutchland GMBH).

L'interpretazione del Giudice comunitario è stata prontamente condivisa dalla giurisprudenza domestica di merito e di legittimità, onde la dicitura “danni diversi da quelli alla persona”, contenuta nell'art. 5 della direttiva comunitaria 90/314/CEE, e trasfusa ratione temporis prima nell'art. 16 d.lgs.n. 111/1995, poi nell'art. 95 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206, attualmente nell'art. 45 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 è stata interpretata come comprensiva anche del danno morale per mancata o incompleta fruizione della vacanza: in particolare la Cassazione ha affermato che il fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale cd da vacanza rovinata non risiede nell'art. 2 Cost., ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata, come legislativamente disciplinata (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2010 n. 5189), da ultimo espressamente ricostruendo l'iter dell'elaborazione di tale danno: La Corte di Giustizia, già nel 2002 (sentenza 12 marzo 2002, n. 168), pronunciandosi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo

«

deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso

»

, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso

«

danni diversi da quelli corporali

»

,

«

al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche

»

e che

«

tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un'importanza sempre maggiore alle vacanze

»

. Alla luce di tale pronuncia, la dottrina e la giurisprudenza di merito, hanno letto le espressioni generiche contenute nel d. lgs. n. 111 del 1995 (artt. 13 e 14) come comprensive anche del danno non patrimoniale.(Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012 n. 7256).

Da ultimo, va evidenziato che il Codice del turismo ha, sì recepito all'art. 45 d.lgs. 23/5/2011 n. 79 il riferimento alla risarcibilità dei danni diversi da quelli alla persona ma ha anche aggiunto espressamente, e regolato specificamente, il danno da vacanza rovinata, all'art. 47 d.lgs. 23/5/2011 n. 79.

Elemento oggettivo

Secondo le parole del Giudice di legittimità, questo danno consiste

«

nel pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo

»

e nel

«

disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, con l'esclusione, quindi, di danni psicofisici e/o alla vita di relazione

»

(Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012 n. 7256).

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata può consistere in una conseguenza di un danno alla persona (nel qual caso è risarcibile anche in via extracontrattuale, non autonomamente ma semmai come personalizzazione del danno non patrimoniale, ricorrendo i presupposti del danno alla persona, ex art. 2043 e ss c.c. e art. 2059 c.c; art. 2 Cost.) ovvero può derivare, in via esclusivamente contrattuale, dall'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni di cui al pacchetto di viaggio: in tal caso è regolato negli artt. 44, 45 e 47, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo.

L'art. 44, riguardante il danno alla persona, ha previsto un termine di prescrizione di tre anni dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza, salvi i diversi termini previsti in materia di trasporto dall'art. 2951 c.c. e fermo il rinvio alle convenzioni internazionali che disciplinino la prestazione specifica da cui è derivato il danno, infine prevedendo la nullità del patto che ponga limiti risarcitori.

L'art. 45 d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, relativo a danni diversi da quelli alla persona, ha stabilito un termine prescrizionale di un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza e ha consentito la negoziazione per iscritto di clausole limitative della responsabilità, ferma l'applicazione della disciplina in materia di clausole vessatorie ed il rispetto delle convenzioni internazionali che disciplinano le singoli prestazioni oggetto del pacchetto e quanto previsto dagli artt. 1783 e 1784 c.c.

L'art. 47, in tema di danno da vacanza rovinata, ha sancito che:

«

Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta

»

, quanto alla prescrizione, rinviando agli artt. 44 e 45 d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79.

Questo danno è così correlato - nel dettato normativo, di matrice comunitaria - ad un inadempimento totale o parziale o ad una inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, con ciò evidentemente richiamando un concetto di responsabilità di natura contrattuale; peraltro, quando il contratto sia stato concluso, un orientamento della giurisprudenza di merito fa rientrare nella responsabilità contrattuale (piuttosto che in quella precontrattuale) anche l'inadempimento degli obblighi informativi prenegoziali sanciti dall'art. 37 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, tra le altre cose, sulle condizioni in materia di passaporto e visto e gli obblighi sanitari ed ogni altra formalità per effettuare il viaggio ed il soggiorno (Trib. Verbania 23 aprile 2002; Trib. Firenze 18 gennaio 2007).

Inoltre, la definizione dell'art. 47 d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 riecheggia la stretta correlazione individuata nell'elaborazione pretoria tra danno e lo scopo vacanziero del viaggio: sul punto, va difatti ricordato come la giurisprudenza abbia più volte fatto ricorso al concetto di causa concreta del contratto per giustificare il risarcimento del danno da vacanza rovinata, osservando come la finalità turistica, o scopo di piacere del viaggio, non è un motivo irrilevante del contrarre, ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è volto funzionalmente a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando perciò l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2007 n. 16315; Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n 7256).

Proprio per questa ragione, peraltro, il danno da vacanza rovinata contrattuale non è configurabile al di fuori dell'ipotesi di un pacchetto di viaggio, poiché solo in simile evenienza le ragioni del contrarre del passeggero assumono rilevanza giuridica ai fini della causa concreta del contratto, onde non è possibile l'applicazione per analogia ad un contratto di trasporto, in cui l'obbligazione del vettore è solo quella di trasferire il passeggero ed il suo bagaglio da un luogo all'altro a prescindere dai motivi del viaggio (G.d.P. Milano, sez. VIII, 1 febbraio 2011).

Invece, la Corte di Giustizia ha affermato come la direttiva 90/314/CEE sia a maggior ragione applicabile anche all'ipotesi di pacchetto di viaggio on demand, cioè organizzato su misura delle specifiche richieste individuali del viaggiatore (C.G. EU., causa C-400/00, 30 aprile 2002).

Deve qualificarsi come pacchetto turistico, e soggiace alla relativa disciplina, anche l'acquisto di un soggiorno presso una struttura alberghiera inserita in un villaggio turistico, a nulla rilevando che per la fruizione dei servizi da questo offerti in base alla prefissata combinazione venduta, il consumatore abbia dovuto pagare sul posto un prezzo aggiuntivo (sotto forma dell'acquisto di una “tessera club”) quando questo era comunque obbligatorio (Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2012, n. 3256).

Soglia minima di offensività

Quale tipo di inadempimento o di inesatta esecuzione fonda la responsabilità contrattuale da vacanza rovinata?

Come sopra riportato, l'art. 47 d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 ha richiamato espressamente l'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. I primi commentatori del codice hanno interpretato la disposizione come una conferma espressa del requisito della soglia minima di gravità dell'inadempimento per la configurabilità del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, sancito nel noto arresto del Giudice della nomofilachia in tema di danno non patrimoniale (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).

Ma quando può ritenersi che l'inadempimento o l'inesatto adempimento sia sufficientemente grave da fondare il risarcimento del danno?

Ora, se non vi è dubbio che fonda il risarcimento del danno l'inadempimento integrale delle prestazioni oggetto del pacchetto di viaggio ovvero che ha determinato la non fruizione integrale del pacchetto (cd danno da mancata vacanza), ricorrente in ipotesi di violazione dell'obbligo informativo sui visti e passaporti per l'espatrio, o di grave danno alla persona con conseguente mancata fruizione della vacanza, ben più difficile è identificare il grado di gravità dell'evento di inadempimento (idoneo a fondare il risarcimento) nelle ipotesi di inadempimento parziale o inesatto adempimento delle prestazioni del pacchetto di viaggio, sul punto oltretutto dovendosi ricordare che l'art. 43 comma 1 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo ha sancito che si considerano inesatto adempimento anche “le difformità degli standard qualitativi promessi o pubblicizzati”.

In concreto, è stato più volte affermato che certamente non fondano il diritto al risarcimento i meri disagi e fastidi, di natura bagatellare, quali il lieve ritardo nell'imbarco sulla nave da crociera o sull'aereo, per di più giustificato da condizioni meteorologiche, o altri consimili inconvenienti (Giudice di pace Roma, 25 novembre 2005; Giudice di pace Venezia, 8 giugno 2000) da considerare anche nel contesto delle peculiarità della meta turistica prefissata, della situazione logistica prescelta (App. Roma 22 dicembre 2005). Anche la Corte di legittimità, applicando ratione temporis il d.lgs n. 111/1995, ha affermato che è necessaria una soglia minima di rilevanza della lesività per fondare il diritto al risarcimento del danno, precisando che detto limite non discende né dalla detta norma (all'epoca vigente) né dall'interpretazione della Corte di Giustizia, ma rintracciandolo nell'art. 2 Cost.:

«

In riferimento al diritto alla vacanza contrattualmente pattuita, invece, la necessità della gravità della lesione dell'interesse e il superamento di una soglia minima di tollerabilità, trova fondamento nella sempre più accentuata valorizzazione della regola di correttezza e buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, che…accompagna il contratto in ogni sua fase; regola specificativa...degli inderogabili doveri di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., e la cui violazione può essere indice rivelatore dell'abuso del diritto, nella elaborazione teorica e giurisprudenziale. La richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. In mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice del merito…individuare il superamento o meno di tale soglia, avuto riguardo alla causa in concreto - costituita dalla finalità turistica, che qualifica il contratto determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero" - emergente dal complessivo assetto contrattuale, e considerando l'autonoma valutabilità dell'interesse allo svago e riposo rispetto al danno patrimoniale subito

»

(Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n 7256).

L'interesse del turista che il pacchetto è volto funzionalmente a soddisfare connota dunque la causa concreta del concreto e determina perciò l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero (Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2007 n. 16315; conf.: Cass. civ., n. 7256/2012 cit).

Ecco allora che per descrivere il danno e la gravità del danno sofferto dal turista per le aspettative sul viaggio frustrate inevitabilmente è necessario accertare quale sia stato il “preminente scopo vacanziero”, e quale o quali siano stati l'inadempimento parziale o inesatti patiti: per fare ciò, il giudice non può che riferirsi al contratto di pacchetto di viaggio, in concreto acquistato .

Contratto di pacchetto di viaggio

Il contratto di pacchetto di viaggio è un prodotto peculiare, diverso dagli altri beni di consumo di massa (quali ad es. un frigorifero o un'automobile) perché per definizione è un prodotto “nuovo”, cioè “organizzato” dal tour operator mediante la combinazione di almeno due dei tre seguenti servizi: trasporto, soggiorno e

«

un servizio non accessorio al trasporto o al soggiorno che costituisce parte significativa del pacchetto per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista

»

(art. 34 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo).

Per sapere se vi è stato, e quanto è grave, l'inesatto adempimento il giudice deve allora sapere in che cosa consiste lo specifico pacchetto di viaggio concluso tra le parti e per fare ciò non può che riferirsi alla descrizione fornita dal professionista: di qui l'importanza che la legge riconosce, agli artt. 36, 37 e 38d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo, agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali che il professionista deve fornire al turista in sede di trattative e di conclusione del contratto.

Come icasticamente affermato da un commentatore: le notizie fornite al turista

«

rappresentano il vero spartiacque tra i sogni del viaggiatore e ciò che il tour operator si è impegnato (e quindi è tenuto) a mettergli a disposizione nel corretto adempimento dell'obbligazione assunta

»

(L.ROSSI CARLEO, M.DONA, Il contratto di viaggio turistico, Napoli ESI, 2010, p. 202).

In concreto, in tema di gravità dell'inadempimento la Cassazione ha sottolineato come nell'ipotesi di viaggio compiuto per un'occasione irripetibile, come per esempio accade per il viaggio di nozze, la gravità è in re ipsa (Cass. civ., n. 7256/2012 cit.).

Del pari, è stata riconosciuta la responsabilità dell'organizzatore da vacanza rovinata nell'ipotesi di acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto il viaggio aereo e l'alloggiamento in un complesso turistico in cui, diversamente da quanto risultava dalla fotografia pubblicata sul “depliant”, la spiaggia era sporca e il mare inquinato da idrocarburi (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2010, n. 5189). Nello stesso senso, la Cassazione ha riconosciuto che rientra tra i servizi essenziali che il tour operatore deve offrire

«

la fruizione delle attrattive naturalistiche od artistiche della meta del viaggio”, con riferimento all'impossibilità di effettuare la balneazione nello specchio di mare antistante la struttura turistica, descritto come balneabile (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008 n. 10651).

Elemento soggettivo

La responsabilità civile per danno da vacanza rovinata può derivare quale danno-conseguenza di un inadempimento o dell'inesatta esecuzione delle prestazioni previste nel pacchetto di viaggio, ascrivibile a dolo o a colpa dell'organizzatore o dell'intermediario, ovvero derivare, quale componente del danno non patrimoniale ai fini della personalizzazione del danno alla persona, da fatto illecito, quindi con elemento soggettivo di colpa o dolo o con riferimento alle ipotesi particolari di responsabilità di tipo oggettivo previste dal codice civile.

L'art. 46 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo ha previsto quattro ipotesi di esclusione della responsabilità civile contrattuale, testualmente sancendo:

«

Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli artt. 43, 44 o 45 d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza maggiore

»

.

Quanto agli ausiliari, l'art. 43.2 ha stabilito:

«

L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti

»

. Sul punto, la Corte di legittimità ha affermato che sia il venditore, sia l'organizzatore di viaggi “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi non a titolo di colpa in eligendo o in vigilando ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore, in una fattispecie relativa a danni patiti da turista durante trasferimento in taxi, organizzato da tour operator, dall'albergo all'aeroporto (Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2012 n. 22619). In applicazione dello stesso principio, è stata ritenuta la responsabilità dell'organizzatore del viaggio per i danni patiti dal turista per la collisione cagionata dal timoniere ed avvenuta tra l'imbarcazione a bordo della quale viaggiava il turista ed altro natante (Cass. civ., 10 settembre 2010 n. 19283) e la responsabilità del tour operator per i danni conseguenti al morso di una piccola scimmia che era stata lasciata libera di vagare dal proprietario dell'albergo ove il turista soggiornava allo scopo di divertire i turisti (Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2009 n. 25396).

«

»

Legittimazione attiva

Ai sensi degli artt. 42 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo e ss. è legittimato attivo all'azione risarcitoria contrattuale il “turista”, il quale a mente dell'art. 33 lett. c) d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo è: «l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico». Dunque può chiedere il risarcimento del danno la persona fisica che abbia concretamente fruito, o che avrebbe dovuto concretamente fruire delle prestazioni del pacchetto di viaggio, che può anche essere persona diversa dall'acquirente dello stesso, evidenziandosi come l'art. 33 d.lgs. 23/5/2011 n. 79 richiami l'istituto del contratto per persona da nominare per collegare con relazione contrattuale il fruitore del pacchetto di viaggio, l'intermediario e l'organizzatore.

Legittimazione passiva

A mente dell'art. 43 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo

«

in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuto al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”.

Ex art. 33 lett. a) d.lgs. 23/5/2011 n. 79 l'organizzatore del viaggio è

«

il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'art. 34 d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, o offrendo a turista anche tramite un sistema di combinazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione

»

.

L'intermediario, ai sensi dell'art. 33 lett. b) d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 è:

«

il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati

»

.

La giurisprudenza ha evidenziato come la dicitura

«

secondo le rispettive responsabilità

»

individua una responsabilità non solidale tra i due soggetti bensì funzionale alle rispettive obbligazioni assunte nei confronti del turista consumatore (Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004; Trib. Napoli, 17 maggio 2005; App. Firenze, 26 settembre 2001) e che fanno perno, rispettivamente, sull'organizzazione e sulla distribuzione del pacchetto.

Segnatamente, la giurisprudenza ha ricondotto la prestazione dell'organizzatore del viaggio alla fattispecie della locatio operis, affermando di conseguenza che l'obbligazione assunta dal tour operator è un'obbligazione di risultato e non di mezzi (Cass. civ., 10 settembre 2010 n. 19283; Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008 n. 10651; Cass. civ., 9 novembre 2004 n. 21343; Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004) e risponde quindi di fronte al turista per qualsiasi difetto di organizzazione o quando esegue direttamente il servizio turistico.

Di contro, la prestazione dell'intermediario di viaggio è stata ricondotta alla ipotesi del mandato con rappresentanza (art. 1703 c.c. e ss.), sicché gli effetti dell'acquisto del pacchetto di viaggio si verificano direttamente in capo all'acquirente incombendo di conseguenza sull'intermediario gli obblighi, anche informativi, tipici del mandatario, rispondendo unicamente della violazione delle obbligazioni nascenti dal mandato (Cass. civ., 28 novembre 2002, n. 16868; Trib. Torino, 8 ottobre 2007) quali ad es. l'errata compilazione del biglietto, il mancato acquisto del pacchetto prescelto, la mancata previsione di una tempistica adeguata in ipotesi di acquisto di voli in coincidenza, ecc..

Ciò, ha precisato tuttavia la giurisprudenza, a condizione che l'intermediario faccia constare tale sua qualità dai documenti contrattuali forniti, che debbono altresì recare l'identificazione dell'organizzatore del viaggio, perché ove l'intermediario non adempia tale obbligo informativo, ovvero nel caso in cui provveda direttamente ad assemblare ulteriori servizi al pacchetto di viaggio, risponde direttamente come organizzatore del viaggio, incombendo al professionista di provare di avere fornito idonee informazioni sul punto (Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2010, n. 696).

La legittimazione passiva all'azione risarcitoria dell'organizzatore e dell'intermediario ovviamente può concorrere con quella diretta (contrattuale od extracontrattuale) dello specifico prestatore del servizio turistico, che abbia cagionato il danno (il vettore, l'albergatore, la guida turistica, o i loro ausiliari o prestatori d'opera), fermo restando naturalmente che il perimetro dei danni risarcibili da detti soggetti segue le regole proprie dell'azione contrattuale od extracontrattuale in concreto configurabile e può non coincidere con i danni risarcibili ex artt. 42 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo e ss.

Nesso di causalità

Il danno da vacanza rovinata, come tutti i danni, per essere risarcibile deve essere causalmente connesso con l'evento lesivo consistente per la responsabilità aquiliana nel fatto illecito e per la responsabilità contrattuale nell'inadempimento integrale o parziale o l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per la responsabilità contrattuale, un evento sopravvenuto, assolutamente imprevedibile ed inevitabile, quale il naufragio di una petroliera che ha reso impossibile la promessa balneazione del tratto di costa antistante la struttura alberghiera, è evento idoneo a rendere impossibile la prestazione, con conseguente liberatoria di responsabilità dell'organizzatore per i danni, fermo l'obbligo dell'organizzatore di proporre al viaggiatore adeguate soluzioni alternative ovvero rifondere la quota di servizi non fruiti, in difetto essendo stata riconosciuta corretta la sentenza che aveva condannato l'organizzatore a rifondere la metà del costo del pacchetto (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008 n. 10651).

Onere della prova

Sul danneggiato che chiede il risarcimento del danno contrattuale da vacanza rovinata incombe l'onere di provare di essere un turista che ha fruito, o avrebbe dovuto fruire, di un pacchetto di viaggio, il danno non patrimoniale conseguente alla mancata o parziale fruizione del pacchetto di viaggio, il nesso causale tra inesatto o mancato adempimento ed il danno mentre, in applicazione del principio generale posto in materia contrattuale dall'art. 1218 c.c., il danneggiato può limitarsi ad allegare l'inadempimento totale o parziale dell'organizzatore o dell'intermediario.

La prova del contratto di pacchetto di viaggio è tendenzialmente di tipo documentale, considerati anche gli obblighi di forma scritta e di contenuti minimo previsti dagli artt. 35, 36 e 37 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo per il contratto turistico, nonché l'obbligo di informazioni precontrattuali che vanno fornite dal professionista al consumatore nella fase delle trattative.

La giurisprudenza maggioritaria è nel senso che l'obbligo di forma scritta previsto dall'art. 35 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo sia una nullità di protezione, invocabile solo dal consumatore, e che in nessun caso dal mancato rispetto di tali obblighi informativi possa discendere un beneficio dalla parte professionale inadempiente all'obbligo di forma e contenuto minimo.

Consistendo il danno da vacanza rovinata nel pregiudizio soggettivo per la frustrazione della legittime aspettative di fruizione delle prestazioni turistiche del pacchetto, è indispensabile che il danneggiato alleghi e provi il contenuto delle prestazioni promesse, delle quali lamenta l'inadempimento parziale o totale, all'uopo essendo utile ed opportuna la produzione in giudizio del catalogo o opuscolo informativo sul contenuto del pacchetto e sugli standard qualitativi promessi, ricordando che la giurisprudenza ha ritenuto l'organizzatore vincolato alle promesse contenute nel “depliant” informativo (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2010, n. 5189).

Di recente, la Corte ha evidenziato come la prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7256).

Criteri di liquidazione

Trattandosi di danno non patrimoniale, per definizione diretto a risarcire la violazione di un interesse, giuridicamente rilevante, alla piena fruizione della vacanza da parte del turista, la giurisprudenza ha concordemente affermato che si tratta di danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Nella concreta casistica giurisprudenziale, il danno è tendenzialmente liquidato in percentuale, che varia da un quarto alla metà del costo del pacchetto di viaggio, sulla base di elementi quali l'entità e la durata dell'inadempimento parziale e l'irripetibilità della vacanza. Di recente la Corte di legittimità ha puntualizzato come non possa escludersi che in determinate ipotesi di peculiare irripetibilità della vacanza, come ad es. nel caso del viaggio di nozze, non possa escludersi che il bene non patrimoniale leso superi il danno patrimoniale rappresentato dal costo del pacchetto (Cass. civ., n. 7256/2012 cit.).

Va ricordato che il Tribunale di Francoforte ha elaborato delle tabelle di liquidazione del danno da vacanza rovinata, stimando i singoli parziali inadempimento con percentuali fisse e predeterminate, misurate sul costo del pacchetto.

Aspetti processuali

Il danno da vacanza rovinata va chiesto con l'atto che introduce il giudizio, se chi agisce è attore o nei termini ex art. 167 c.p.c., se la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata è svolta dal convenuto in via riconvenzionale: trattandosi di un tipo di danno che può affiancarsi o meno ad altri tipi di danni derivanti dall'inadempimento dell'organizzatore o dell'intermediario del pacchetto, quali i danni alla persona o danni patrimoniali, il danneggiato in applicazione del principio generale del divieto di abuso del diritto ex art. 2 Cost., non può frazionare la domanda risarcitoria, proponendo plurime controversie per danni derivanti dagli stessi eventi o condotte o omissioni lesive.

E' possibile agire per il risarcimento di tale danno cumulando l'azione contrattuale e extracontrattuale, ricorrendo i presupposti sopra visti. Una cura particolare va posta dall'attore ai fini dell'individuazione del soggetto passivo della pretesa risarcitoria attesa la mancanza di responsabilità solidale tra intermediario e organizzatore.

Ancora, va ricordato che l'art. 49 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Cod. Turismo prevede che “ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio”. Il reclamo può anche essere svolto mediante lettera raccomandata da inviarsi nel termine di 10 giorni dal rientro del turista nel luogo di partenza. In assenza di precedenti in termini di legittimità sul punto, diverse corti di merito, tra cui il Tribunale di Milano, ritengono che si tratti di termine di decadenza, che va eccepita nei termini perentori processuali, trattandosi di eccezione propria.

Come scritto, è particolarmente utile per entrambe le parti la produzione del catalogo o depliant informativo sul pacchetto di viaggio, allo scopo di provare quali prestazioni erano in concreto comprese nel pacchetto: in ogni caso, incombendo l'obbligo informativo sul professionista, giammai questi potrà giovarsi di non avere fornito al turista le informazioni minime previste dalla legge, in tal caso dovendosi ad es. presumere compresi nel pacchetto tutti i servizi presenti nella struttura alberghiera che non siano stati espressamente esclusi nei documenti di viaggio forniti dall'organizzatore. Ove il turista voglia chiamare a teste altri compagni di viaggio sulla scarsa qualità del servizio turistico, potrebbe essere in concreto ravvisabile, se eccepita, l'incapacità a testimoniare del teste, ex art. 246 c.p.c., in quanto potenzialmente anch'esso danneggiato.

L'avvocato della parte in tesi danneggiante, o della compagnia assicuratrice, dovrà contestare tutte le circostanze concrete esposte da controparte.

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