Responsabilità negli appalti privati

18 Aprile 2014

L'appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento verso un corrispettivo in denaro di un'opera o di un servizio commissionatogli da un soggetto detto appaltante o committente (definizione: art. 1655 c.c.; disciplina: artt. 1655-1677 c.c.). Nel caso in cui l'appaltante sia un ente pubblico e l'opera od il servizio appaltati siano destinati a soddisfare un interesse della collettività, il contratto in esame è definito appalto pubblico ed è disciplinato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Nozione

L'appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento verso un corrispettivo in denaro di un'opera o di un servizio commissionatogli da un soggetto detto appaltante o committente (definizione: art. 1655 c.c.; disciplina: artt. 1655-1677 c.c.).

Nel caso in cui l'appaltante sia un ente pubblico e l'opera od il servizio appaltati siano destinati a soddisfare un interesse della collettività, il contratto in esame è definito appalto pubblico ed è disciplinato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

L'oggetto del contratto

L'appalto ha ad oggetto un facere, attinente alla realizzazione di un'opera od al compimento di un servizio.

Tipico esempio di appalto d'opera è la costruzione di un edificio o la ristrutturazione di un immobile.

Diversamente, un appalto di servizi può avere ad oggetto differenti prestazioni, spesso continuative o periodiche; basti pensare alla pulizia di edifici, al lavaggio di lenzuola ed asciugamani presso strutture ospedaliere o grandi alberghi, alla organizzazione di stand fieristici, etc.

L'obbligazione tipica del contratto d'appalto a carico del soggetto appaltatore (spesso imprenditore) rientra tra quelle di risultato, in quanto l'appaltatore si obbliga nei confronti del committente a realizzare l'opera od il servizio negoziato.

La realizzazione di un'obbligazione siffatta necessita per sua natura di un lasso di tempo più o meno lungo, tale per cui viene definita come una obbligazione di durata. Tale caratteristica giustifica una disciplina in materia di recesso diversa da quella generale, come emerge dall'art. 1671 c.c., in forza del quale è riconosciuto al committente un diritto potestativo di recesso, cui consegue un obbligo di indennizzo in favore dell'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (c.d. responsabilità da fatto lecito, che si può configurare -ad esempio- laddove nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto il committente non gode più della originaria capacità finanziaria, ciò legittimando -eccezionalmente rispetto alla ordinaria disciplina sul recesso- una risoluzione anticipata del rapporto).

Figure affini

Appalto e compravendita (art. 1470 c.c.): si ha contratto di appalto e non contratto di vendita quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera; pertanto si ha appalto laddove il lavoro è un elemento contrattuale prevalente rispetto alla materia (cfr. Cass. n. 20301/2012 in tema di costruzione di un capannone di grandi dimensioni per mezzo di fornitura di prefabbricati da parte dell'appaltatore).

Appalto e contratto d'opera (manuale: artt. 2222 c.c. e ss.; intellettuale: artt. 2229 c.c. e ss.): tali contratti si differenziano in quanto nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato appaltatore è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, anche se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa di cui all'art. 2083 c.c. (cfr. Cass., n. 12519/2010).

Appalto e contratto di trasporto (art. 1678 c.c.): l'appalto realizza una obbligazione di durata. Pertanto si ha appalto laddove ricorra un'organizzazione apprestata dal trasportatore (appaltatore) per l'esecuzione del contratto; gli elementi presuntivi possono essere la molteplicità e sistematicità dei servizi, la pattuizione di un corrispettivo unitario e l'assunzione dei rischi da parte del trasportatore stesso. L'appalto di servizi di trasporto attiene a prestazioni continuative con disciplina unitaria, le quali non si esauriscono in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, essendo volte alla realizzazione di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (cfr. Cass. n. 6160/2009 e Cass. n. 2620/1981).

L'appaltatore

L'attività dell'appaltatore si caratterizza per la profonda autonomia nei confronti del proprio committente per ciò che concerne l'organizzazione del lavoro ed i profili tecnici dell'opera.

Quanto all'organizzazione del lavoro, si badi infatti che l'eventuale ingerenza del committente incide in modo significativo sul regime delle responsabilità o corresponsabilità nelle ipotesi di inadempimento contrattuale; basti pensare al classico esempio della responsabilità per vizi e difetti in capo non solo all'appaltatore, bensì anche al venditore costruttore committente (vedi infra le ipotesi dell'appalto a regia e di appaltatore quale nudus minister).

Quanto alla tecnica di realizzazione dell'opera, l'appaltatore è tenuto ad osservare le regole dell'arte conosciute in quel momento per il corretto compimento del lavoro.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera il committente ha diritto di controllare se lo svolgimento dei lavori avviene secondo le condizioni stabilite dal contratto ed a regola d'arte, tanto che l'appaltante può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a quelle condizioni, pena la risoluzione del contratto e salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (art. 1662 c.c.).

Laddove pertanto vi siano profonde ingerenze da parte del committente nell'organizzazione del lavoro e nelle scelte tecniche dell'appaltatore, il regime della responsabilità muta.

Si può così affermare che:

  • vi è una totale responsabilità dell'appaltatore quando il committente non abbia partecipato in alcun modo all'organizzazione ed alle scelte tecniche del lavoro;
  • vi è una ripartizione di responsabilità tra committente ed appaltatore nel caso di ingerenza da parte dell'appaltante;
  • vi è una totale ed esclusiva responsabilità del committente nell'ipotesi di appalto a regia (vedi infra).

Nel caso in cui un progetto venga fornito dal committente, residua comunque in capo all'appaltatore l'autonomia dell'organizzazione materiale tecnica dell'opera, con l'obbligo di valutazione critica del progetto al fine di rilevare eventuali vizi del progetto medesimo laddove l'opera finale ne possa essere compromessa (cfr. Cass. n. 14598/2000).

La responsabilità dell'appaltatore

La disciplina della responsabilità dell'appaltatore è dettata dagli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., accanto ai quali trovano applicazione i principi generali in tema di responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1176, 1218 e 1453 c.c. e s.s.

Tenuto conto che l'obbligazione in capo all'appaltatore è di risultato, può affermarsi che -laddove vi sia un danno dovuto ad imperizia, negligenza od imprudenza- la colpa dell'appaltatore è in re ipsa, in quanto egli ha assunto l'obbligazione di realizzare l'opera secondo la regola dell'arte, ciò presupponendo la conoscenza in capo all'appaltatore della tecnica per compiere i lavori appaltati con propria organizzazione di mezzi.

Più in particolare, in forza dell'art. 1667 c.c., la responsabilità dell'appaltatore trova il suo fondamento nella colpa e pertanto, una volta conclusa l'opera commissionata, è onere del committente fornire la prova di vizi e difetti per mezzo di perizie di parte e chiedendo al giudice di disporre CTU. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha dunque affermato che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte [ciò conformemente al noto orientamento giurisprudenziale Cass. S.U. n. 13533/2001, n.d.s.], mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (cfr. Cass. n. 19146/2013).

Una particolare ipotesi di responsabilità dell'appaltatore ricorre nel caso di fornitura viziata dei materiali, atteso che ai sensi dell'art. 1658 c.c. la materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi, nonché per avere omesso di verificare la qualità dei materiali forniti dal committente. Infatti, ai sensi dell'art. 1663 c.c., nell'ipotesi in cui i materiali siano stati forniti dal committente, l'appaltatore è tenuto ad avvertire l'appaltante di eventuali vizi dei materiali che possono compromettere la corretta esecuzione dei lavori.

Nella prassi tuttavia possono verificare dei casi in cui l'appaltatore è esente da colpa:

  • il progetto predisposto a cura del committente potrebbe presentarsi errato; come sopra evidenziato (cfr. Cass. n. 14598/2000) l'appaltatore ha l'obbligo di denunciare al committente eventuali carenze o vizi progettuali; se pertanto il disappunto tecnico viene manifestato senza esito alcuno, allora l'appaltatore è esente da responsabilità. Cfr. Cass. n. 10550/2001, secondo la quale l'appaltatore “è esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo”.
  • I vizi possono derivare da istruzioni errate impartite dal committente o dal direttore dei lavori (professionista nominato dal committente, vedi infra); in tali casi l'appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile quando rilevata l'erroneità delle istruzioni impartite le abbia denunciate al committente o al direttore dei lavori senza esito alcuno. Al riguardo si legga Cass. n. 6754/2003, secondo la quale “l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente”. Laddove pertanto l'appaltatore abbia denunciato al committente o al direttore dei lavori l'erroneità nell'esecuzione dei lavori, senza tuttavia alcun esito, va ritenuto esente da responsabilità.
  • L'appaltatore è esente da colpa anche laddove il vizio sia riconducibile all'uso scorretto dell'opera consegnata; parimenti l'appaltatore è esente da responsabilità nel caso di caso in cui l'esecuzione dell'opera sia divenuta impossibile per una causa non imputabile ad alcuna delle parti, con la conseguenza che il committente dovrà pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera (art. 1672 c.c.).
Altri soggetti responsabili

In corso d'opera il committente può verificare la regolare e corretta esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1662 c.c.

Il controllo suddetto, oltre ad essere esercitato direttamente da parte del committente, può anche essere oggetto di una delle principali mansioni del direttore dei lavori, professionista incaricato dal committente proprio per vigilare sulla buona esecuzione delle opere secondo la regola dell'arte e sul rispetto del progetto prestabilito.

Il direttore dei lavori è dunque responsabile per quanto attiene ai profili strettamente tecnici dell'appalto, tanto è vero che quel professionista spesso è l'ingegnere, l'architetto o il geometra che ha redatto il progetto originario.

Negli appalti privati la nomina del direttore dei lavori non è obbligatoria fatta eccezione per le costruzioni in cemento armato ed a struttura metallica (L. 5 novembre 1971, n. 1086) e per le opere in conglomerato cementizio semplice (R.D. 16 novembre 1939, n. 2229).

Per contro negli appalti pubblici le amministrazioni sono tenute ad istituire un ufficio di direzione dei lavori come stabilito nel Codice degli appalti pubblici, art. 130, comma 1 d.lgs. 163/2006.

La figura del direttore dei lavori, deputata per sua natura ad ingerire nelle attività dell'appaltatore, non elimina comunque l'autonomia dell'appaltatore medesimo laddove l'attività del direttore dei lavori si limita al controllo ed alla verifica tecnica dell'operato dell'appaltatore.

Nel caso in cui tuttavia detta ingerenza venga esercitata con particolare continuità ed analiticità, così da impedire sostanzialmente all'appaltatore qualsivoglia autonomia decisionale, tecnica e realizzativa, l'imprenditore appaltatore diverrà un mero esecutore, c.d. nudus minister del committente. Tale ipotesi ricorre nel cosiddetto appalto "a regia" dove “il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente, sì da giustificarne l'esonero da responsabilità per difetti dell'opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di "nudus minister" del committente” (cfr. Cass. n. 2752/2005).

In tema di responsabilità del direttore dei lavori, la giurisprudenza pacificamente afferma che l'obbligazione in capo al D.L. è di mezzi e ha ad oggetto una attività di controllo mediante l'impiego di peculiari competenze tecniche, intellettive ed operative per assicurare il risultato; circa il contenuto delle obbligazioni e della concreta attività del D.L. (al quale non si richiede la presenza continua e giornaliera sul cantiere) cfr. Cass. n. 10728/2008.

Il direttore del cantiere viene scelto dall'appaltatore con lo scopo di curare lo svolgimento delle opere in forza di poteri dirigenziali ed organizzativi dei lavori, provvedendo all'esecuzione tecnica dell'opera, all'organizzazione dell'attività necessaria ed assumendosi la responsabilità per i danni provocati da terzi durante lo svolgimento dei lavori.

Da ultimo si badi che l'appaltatore non può rivestire la figura del direttore dei lavori, in quanto tale professionista -a differenza del direttore di cantiere, fiduciario dell'appaltatore- è un rappresentante del committente, preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere (cfr. Cass. sentenza n. 19895/2013).

Strumenti a tutela del committente

Ai sensi dell'art. 1667, comma 2 e 3 , c.c. il committente ha il diritto di chiedere l'eliminazione dei difetti all'appaltatore. A tale riguardo giova ribadire il particolare regime in tema di onere della prova che incombe in capo al committente, come già sopra evidenziato, richiamando Cass. S.U. n. 13533/2001 e Cass. n. 19146/2013.

Se il difetto non può essere eliminato, il committente può chiedere la riduzione del prezzo (tale domanda può essere avanzata anche laddove il vizio, pur non essendo eliminabile, non è di gravità tale da pregiudicare l'utilizzabilità del bene).

Se dai difetti sono derivati dei danni non riparabili, il committente gode anche dell'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1668 comma 1 c.c.

Inoltre, il committente, sempre nel caso di vizi e difetti, può chiedere ai sensi dell'art. 1668 comma 2c.c. la risoluzione del contratto, quando l'opera è del tutto inadatta alla sua destinazione.

È interessante notare la differenza dal contratto di compravendita, nel quale la risoluzione può essere avanzata per vizi meno gravi rispetto all'ipotesi in esame nel contratto di appalto; si badi infatti che l'art. 1490 c.c. prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui i vizi diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa venduta, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore (cfr. Cass. n. 5250/2004).

In tale ultima ipotesi la risoluzione comporta il diritto per il committente alla restituzione di quanto pagato all'appaltatore, nonché al risarcimento del danno compreso l'interesse positivo, sempre che sussista la colpa dell'appaltatore.

Tutte le azioni sopra menzionate si prescrivono nel termine di due anni dal giorno della consegna (art. 1667 comma 3 c.c.), mentre le azioni contrattuali comuni si prescrivono nell'ordinario termine di dieci anni (esempio: danno da ritardo nella consegna dei lavori appaltati).

Il termine di decadenza è invece di giorni sessanta dalla scoperta, entro i quali il committente deve denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi dell'opera (art. 1667 comma 2 c.c.).

L'art. 1669 c.c. contiene invece la disciplina riguardante la rovina e i difetti di beni immobili destinati per loro natura a lunga durata. Tale responsabilità, fondata sulla colpa dell'appaltatore, configura un'ipotesi di responsabilità extra contrattuale.

La colpa dell'appaltatore è esclusa laddove egli non abbia avuto alcun margine di autonomia nell'esecuzione del contratto, nonché laddove l'appaltatore abbia tempestivamente suggerito soluzioni più corrette a quelle originarie proposte dal committente e ciononostante l'appaltante gli abbia chiesto di eseguire ugualmente i lavori.

Per contro sussiste la responsabilità dell'appaltatore che abbia omesso di verificare la validità tecnica del progetto fornito dal committente; pertanto l'appaltatore va esente da responsabilità solo laddove le carenze progettuali non erano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali (cfr. Cass. n. 3932/2008 con riguardo ai vizi progettuali attinenti alle caratteristiche del suolo e peculiarità geologiche).

È possibile inoltre affermare che tra la responsabilità ex art. 1667 e 1668 c.c. e la responsabilità ex art. 1669 c.c. vi sia un vero proprio rapporto di genere a specie, dovendosi applicare tale ultima norma (speciale rispetto alle prime due) nell'ipotesi di vizi costruttivi di particolare gravità e che interessano gli elementi essenziali della struttura della funzionalità dell'opera; vizi siffatti si presentano dunque per loro natura meno gravi rispetto alle difformità di cui agli art. 1667 e 1668 c.c.; di talché “in tema di appalto, il giudice può qualificare la domanda proposta ricollegandola all'art. 1669 cod. civ. invece che considerarla quale richiesta di adempimento contrattuale ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa” (cfr. Cass. n. 7537/2004).

L'art. 1669 c.c. prevede un termine di decadenza di un anno dalla scoperta, nonché il termine di un anno dalla denuncia per esercitare il diritto ivi previsto, a pena di prescrizione.

I vizi e difetti dell'opera

Al fine di individuare il momento in cui sorge la responsabilità dell'appaltatore, giova descrivere brevemente come ha fine il rapporto di appalto, che, come evidenziato in premessa, ha ad oggetto una obbligazione di durata.

Il riferimento è alle operazioni di verifica e di collaudo, le quali indicano due momenti di un'operazione complessa il cui termine coincide col compimento dell'appalto.

Il collaudo è la dichiarazione da parte dell'appaltante che l'opera è stata eseguita o non è stata eseguita regola d'arte (collaudo positivo o collaudo negativo).

Verifica e collaudo sono atti tipici del committente, il quale deve essere messo nelle condizioni da parte dell'appaltatore di poterli eseguire ai sensi dell'art. 1665 comma 2 c.c..

Nel caso in cui l'appaltatore inviti alla verifica tecnica il committente il quale tuttavia senza giusti motivi promette di procedere alla suddetta verifica senza poi effettuarla o non ne comunica il risultato, l'opera si intende accettata ai sensi dell'art. 1665 comma 3 c.c.

L'accettazione può anche avvenire senza verifica laddove il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera ai sensi dell'art. 1665 comma 4 c.c.

Il momento dell'accettazione è particolarmente rilevante soprattutto con riferimento all'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per vizi conosciuti o conoscibili e dunque al diritto al pagamento del corrispettivo. A tale riguardo giova evidenziare che “in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera” (cfr. Cass. n. 5131/2007).

L'accettazione può essere espressa o tacita; è tacita quando una volta avvenuta la consegna al committente quest'ultimo, anche senza procedere alla verifica, non avanza alcuna riserva.

Laddove per contro il committente avanza delle riserve, l'opera non si può considerare accettata, ciò significando che la mera consegna dell'opera non equivale ad accettazione della stessa laddove il committente presenta appunto delle riserve; ciò può avvenire per esempio quando l'appaltante abbia l'urgenza di rientrare nella disponibilità materiale dell'opera ed a tal fine dunque può ricevere l'opera con la riserva di eseguire la verifica tecnica successivamente, così evitandone l'accettazione.

Può capitare che una volta conclusa l'opera, il costo dell'intero lavoro sia superiore a quanto originariamente pattuito, come per esempio nell'ipotesi di varianti in corso d'opera. In tale caso il collaudo viene inteso come operazione strettamente tecnica di conformità e di correttezza dell'opera, mentre non comporta alcun accettazione del maggiore importo in capo al committente.

Nel caso in cui non avvenga l'accettazione né espressa né tacita, il committente non è tenuto ad alcuna denuncia per evitare la decadenza, ciò in quanto solo l'accettazione comporta la liberazione dell'appaltatore.

Si badi altresì che l'appaltatore non risponde per le difformità ed i vizi dell'opera quando il committente abbia accettato l'opera (anche per fatti concludenti) e le difformità dei vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, salvo che siano stati tenuti nascosti in malafede dall'appaltatore (art. 1667 comma 1c.c.).

Da ultimo, laddove l'appaltatore riconosca (espressamente o tacitamente) l'esistenza di vizi, non sono applicabili termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 comma 3 c.c., col limite della prescrizione ordinaria decennale.

Tuttavia, gli effetti del riconoscimento proveniente dal subappaltatore non si estendono all'appaltatore, ciò imponendo al committente la denunzia del vizio nel termine di decadenza, stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell'appalto che restano contratti distinti e autonomi (cfr. Cass. n. 22344/2009).

Si badi infine che “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (cfr. Cass. n. 13983/2011).

La natura dei vizi

L'art. 1667 c.c. distingue vizi palesi e vizi occulti.

Un vizio è tale laddove possa essere rilevato in forza delle conoscenze tecniche e scientifiche del tempo in cui l'opera fu progettata e realizzata; pertanto l'appaltatore non può essere ritenuto responsabile laddove abbia applicato correttamente le regole dell'arte all'epoca conosciute ed accettate e solo successivamente ritenute scientificamente errate a seguito di una scoperta tecnica che al momento dell'esecuzione del contratto non era conosciuta né conoscibile.

Si definiscono vizi occulti quei difetti non riconoscibili e comunque non conosciuti dal committente, con la conseguenza che, anche laddove l'accettazione sia avvenuta senza riserve, comunque il committente può far valere se occulti dal momento della scoperta ed entro il termine decadenziale di sessanta giorni nell'ipotesi ex art. 1667 c.c. ovvero di un anno nell'ipotesi ex art. 1669 c.c.

Di particolare rilievo è l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza. Tale giorno non coincide col momento in cui emerge il difetto, bensì dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate, di parte ovvero in sede di ATP a seguito del deposito della consulenza (cfr. Cass. n. 2460/2008).

Inoltre, quanto alla tempestività della denuncia, spetta al committente provare di avere comunicato all'appaltatore l'esistenza di vizi e difetti entro la scadenza del termine decadenziale. Tale prova deve essere temporalmente circoscritta al fine di individuare il giorno esatto dell'avvenuta denuncia, in quanto una generica collocazione temporale della denuncia in un periodo più o meno ampio privo di una puntuale individuazione del giorno può comportare il rigetto della domanda per intervenuta decadenza, non avendo il committente provato la tempestività della denuncia a fronte della eccezione di intervenuta decadenza sollevata dalla controparte appaltatrice.

La denuncia non necessita di formule sacramentali e può anche essere effettuata oralmente e dunque provata per testimoni; in tali casi i capitoli di prova devono essere dedotti con particolare precisione, con circostanziate indicazioni temporale al fine di individuare esattamente il dies a quo.

Ebbene, al riguardo -in tema di onere della prova- la giurisprudenza afferma che “in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (cfr. Cass. n. 10579/2012).

Da ultimo si badi che, come meglio precisato nella casistica infra riportata, l'art. 1669 c.c. trova applicazione soprattutto nell'ipotesi di gravi difetti della costruzione, dove per difetto deve intendersi quel vizio che incide sulla sostanza dell'immobile e dunque sugli elementi essenziali del bene, in assenza dei quali l'opera è sfornita dell'utilità -economica e pratica- che normalmente dovrebbe offrire ai suoi fruitori. In tal senso dunque “in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo” (cfr. Cass. n. 11740/2003).

Conseguentemente, rientrano nella disciplina ex art. 1669 c.c. quali gravi difetti l'inadeguata impermeabilizzazione che provoca umidità (cfr. Cass. n. 2260/1998), il dissesto di una canna fumaria in un edificio destinato a civile abitazione (cfr. Cass. n. 5252/1986), l'inefficienza dell'impianto centralizzato di riscaldamento (cfr. Cass. n. 1081/ 1995), l'errata pendenza delle tubazioni della rete fognaria (cfr. Cass. n. 3339 1990), il vizio del tetto del terrazzo di copertura di un edificio che provoca infiltrazioni all'interno degli appartamenti (cfr. Cass. n. 1686 1991).

Aspetti processuali e pratici

Il giudizio deve essere instaurato in base ai normali criteri di competenza per valore e territorio, ai sensi degli artt. 7-40 c.p.c.

Legittimato passivo nelle azioni ai sensi degli artt. 1667 e art. 1669 c.c. è l'appaltatore (ad esclusione dell'ipotesi già vista sopra di appalto a regia), oltre eventualmente al Direttore Lavori ed agli altri professionisti che hanno partecipato alla fase progettuale o alla fase esecutiva dell'appalto.

Legittimato attivo, nell'ipotesi ex art. 1669 c.c., non è solo il committente ma anche gli aventi causa di quest'ultimo.

La giurisprudenza ha esteso l'applicabilità della norma in esame anche nei confronti del venditore immobiliare, col fine di tutelare i soggetti che acquistano da imprenditori edili, con ciò escludendo l'applicabilità della disciplina della vendita che sarebbe svantaggiosa nei confronti degli acquirenti, presentando termini più brevi per ciò che concerne la garanzia per i vizi della cosa (raffronta art. 1495 comma 3 c.c. e art. 1669 c.c.).

La norma in esame ha dunque natura extra contrattuale trovando applicazione non solo tra committente ed appaltatore, ma anche nei confronti degli aventi causa del committente, nonché fra acquirente ed il costruttore-venditore.

Ne consegue che “l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva” (cfr. Cass. n. 9370/2013)

Sulla estensione automatica della domanda attorea nei confronti dei terzi chiamati quali direttore dei lavori, progettista ed altri professionisti che abbiano collaborato nella costruzione edile, dovendosi individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico, cfr. Cass. n. 881/2003.

La somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera -a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c.- ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione.

Il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta. (cfr. Cass. n. 11594/04).

Nel caso in cui l'appaltatore rifiuta di consegnare l'opera terminata al committente per garantirsi il pagamento delle prestazioni, il committente non può esercitare l'azione di spoglio in quanto l'appaltatore, fino alla consegna dell'opera, detiene in qualità di detentore qualificato il cantiere; quindi non vi è alcuna lesione del possesso non essendo qualificabile come spoglio il rifiuto dell'appaltatore di consegnare il bene al committente possessore, al quale non resta che proporre azione di risoluzione del contratto od avanzare ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8522/2003; Cass. n. 4908/1998)

Sulla nullità del contratto di appalto per la costruzione di un'opera senza l'autorizzazione paesaggistica, la concessione edilizia ed il permesso di costruire cfr. Cass. n. 13969/2011 e Cass. n. 4015/2007, secondo cui, in conseguenza di tale nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c., l'appaltatore non può pretendere il corrispettivo pattuito.

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