Immissioni (risarcimento del danno da)

Alessandro Benni de Sena
16 Aprile 2014

In tema di immissioni la prima norma che viene espressamente in considerazione è l'art. 844 c.c., a mente del quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Storicamente la norma persegue lo scopo di comporre i conflitti che possono sorgere tra proprietari di fondi attigui, peraltro con un certo favore per il soggetto capace di contribuire maggiormente allo sviluppo economico della nazione. Infatti, al comma 2 è previsto che l'autorità giudiziaria nell'applicare la norma deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso.

Inquadramento

In tema di immissioni la norma di riferimento è l'art. 844 c.c., a mente del quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Storicamente la norma persegue lo scopo di comporre i conflitti che possono sorgere tra proprietari di fondi attigui, peraltro con un certo favore per il soggetto capace di contribuire maggiormente allo sviluppo economico della nazione. Infatti, al comma 2 è previsto che l'autorità giudiziaria nell'applicare la norma deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso.

Anche dal punto sistematico è sintomatica la collocazione nel libro II del Codice, come altri limiti legali alla proprietà (distanze legali tra costruzioni, divieto di atti emolutivi, etc.). Per queste ragioni si tende ad escludere che l'art. 844 c.c. tuteli il diritto alla salute, senza pregiudicare la protezione di interessi diversi attraverso le tradizionali regole sull'illecito aquiliano (questo sin da Corte Cost., 23 luglio 2974, n. 247).

Si pone, allora, il problema di individuare la norma idonea a tutelare i diritti della persona, eventualmente lesi.

Non si può sottacere la tendenza a rileggere l'art. 844 c.c. quale strumento anche di tutela della salute dei cittadini attraverso un'interpretazione estensiva alla luce dei valori costituzionali (Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2013, n. 12828; Cass. civ., sez. VI, 3 novembre 2014, n. 23419; Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2015, n. 6786, secondo cui l'art. 844 mira a tutelare la proprietà nella sua interezza, con riferimento alle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità del bene e non solo alla tutela della salute in quanto tale). L'accertata lesione del diritto alla salute comporta l'inapplicabilità dei criterî di contemperamento dei contrapposti interessi, come vedremo.

Per la tutela del diritto alla salute si ricorre alle tradizionali forme di tutela di cui agli artt. 2043 e ss. c.c..

In via generale, occorre distinguere tra immissioni lecite e immissioni illecite, alla luce del criterio della normale tollerabilità. Superato tale limite le immissioni costituiscono fatto illecito, governato dalle norme sulla responsabilità extracontrattuale, ossia dall'art. 2043 c.c..

In evidenza

L'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà. L'azione inibitoria ex art. 844 c.c. può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. nonché la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. (Cass. civ., Sez. Un., 15 ottobre 1998, n. 10186).

Elemento oggettivo

Data la clausola di salvezza prevista dall'art. 844 c.c. (“e simili propagazioni”) il concetto di immissioni non è limitato a quelle espressamente previste dalla norma (fumo, calore, esalazioni, rumori e scuotimenti), che devono ritenersi a titolo esemplificativo, ma può essere interpretato estensivamente comprendendovi altri fenomeni idonei a recare molestie, come le radiazioni e le onde elettromagnetiche, che l'evoluzione delle tecnologie pone all'attenzione del giurista (Cass. civ., sez. II, 6 marzo 1979, n. 1404; Trib. Como, 30 novembre 2001).

Senza entrare nello specifico dell'analisi dell'art. 844, è necessario tenere presente alcuni aspetti, al fine di tenere presente la differenza tra l'azione di natura reale e l'azione risarcitoria.

Innanzitutto, ai fini dell'art. 844 le emissioni devono costituire «effetti indiretti e mediati», provenienti da un'attività lecita, svolta in modo continuato o periodico, ma «non occasionale».

Si suole evidenziare che le immissioni non devono provenire da attività dirette verso il fondo altrui (facere in alieno), ma devono avvenire solo per effetto di attività compiute sul proprio fondo (facere in proprio). Infatti, per le prime potrà trovare applicazione l'art. 949 c.c. (atio negatoria) e non l'art. 844 c.c. e tali attività potranno essere considerate sempre illecite con conseguente diretta applicazione delle regole sulla responsabilità aquiliana.

Ai fini dell'art. 844 c.c., bisogna, poi, distinguere se le immissioni provochino un danno alla salute, nel qual caso saranno ritenute illecite, indipendentemente dalla valutazione della normale tollerabilità e dal superamento di limiti di legge e saranno coperte dalla tutela risarcitoria di carattere generale ex art. 2043 c.c..

Infatti, se le immissioni provengono da un'attività illecita, non vi sarà alcun motivo di imporre un sacrificio all'altrui proprietà e, quindi, di applicare il parametro della normale tollerabilità. Potranno essere oggetto di valutazione di tollerabilità le immissioni che non provochino danno alla salute.

Nel caso di accertato danno alla salute oppure di superamento colpevole del limite di tollerabilità, le immissioni saranno da considerare intollerabili e non si potranno applicare i criterî di contemperamento dei contrapposti interessi o di priorità dell'uso. Trattandosi, in quest'ultimo caso, di fatto illecito, troverà applicazione la regola generale del neminem laedere, ossia il dovere di osservare le norme di comune esperienza per evitare danno ingiusti a terzi. Quindi, in questi casi ai fini risarcitorî non vi è spazio per alcun contemperamento (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2015, n. 10169; Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2014, n. 23283).

Ai fini dell'art. 844, comma 2, c.c. che prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, tale norma deve essere letta tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità (Cass. civ., sez. II, 8 marzo 2010, n. 5564; Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2006, n. 8420).

In evidenza

In tema di immissioni rumorose, l'art. 844 c.c. e le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità hanno finalità e campi di applicazione distinti, atteso che il primo è posto è posto a tutela del diritto di proprietà ed è volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini, mentre i secondi hanno carattere pubblicistico, perseguendo finalità di interesse pubblico ed operano nei rapporti tra i privati e la P.A. Sicché il giudice, al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, non è necessariamente vincolato ai parametri fissati dalle norme speciali, i quali possono essere considerati come criteri minimali di partenza, potendo questi pervenire al giudizio di intollerabilità delle immissioni, ex art. 844 c.c., ancorché contenute nei limiti di detti parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2012, n. 10587).

Elemento soggettivo

L'art. 844 prescinde del tutto dalla “colpa” (Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2000, n. 14353) e si fonda sul contemperamento delle esigenze della produzione con il diritto di proprietà. Trova così sostegno la logica strettamente proprietaria sottesa alla norma, anche perché se si guardasse alla colpa perderebbe ogni senso il criterio della normale tollerabilità.

Ove venga in considerazione, invece, l'art. 2043 c.c., possiamo appena ricordare che il principio del neminem laedere impone a tutti (sia privati, sia Pubblica Amministrazione) il dovere di osservare tutte le regole per evitare danni ingiusti a terzi. Assumeranno rilevanza, quindi, oltre che i comportamenti dolosi (per i quali è sufficiente che l'agente sia consapevole delle conseguenze dannose della sua condotta e le accetti, determinandosi ugualmente a compiere l'azione), anche i comportamenti colposi (per i quali l'evento dannoso si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). Versa in colpa colui che provoca immissioni sul fondo altrui, quando la sua azione è volontaria, se non ha preveduto o se ha agito egualmente nonostante la previsione di procurare immissioni con danno ingiusto altrui. Consegue che esula la colpa se la fonte delle immissioni non può farsi rientrare nell'atto volontario dell'uomo o nell'ambito della sua responsabilità, ossia se dovuta a caso fortuito o forza maggiore.

V'è da dire che la colpa viene identificata talvolta con il fatto stesso del superamento del livello di tollerabilità normale anche se si faccia un uso normale della cosa (Cass. n. 23283/2014 cit.), altre volte si prendono in considerazione profili attinenti a concreti elementi di colpevolezza a carico del danneggiante.

Nesso di causalità

Come già accennato, ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 844 c.c. le immissioni indirette (caratterizzate dalla mancanza di un facere in alienum), mentre sotto il profilo della causalità esse si ricollegano ad un «fenomeno di propagazione generato da fattori naturali», anche se non può escludersi l'eventuale concorso di un fatto umano. Esse costituiscono ripercussione di fatti compiuti, direttamente o indirettamente, dall'uomo nel fondo da cui si propagano le immissioni.

Nel distinguere l'illiceità per violazione del limite ex art. 844 c.c. e l'illiceità per violazione del generale limite ex art. 2043 c.c., occorre che le immissioni provengano da un fondo. Consegue che per le immissioni dirette o per quelle determinate da circostanze ambientali (ad esempio, rumore causato da aerei o gas di scarico di autoveicoli provenienti non da un'officina meccanica, ma dalla circolazione stradale) non troverà applicazione l'art. 844 c.c. e il nesso di causa sarà regolato alla stregua dell'art. 2043 c.c..

Particolare attenzione suscita il problema di quelle forme di immissioni, come quelle elettromagnetiche, per le quali mancano dati certi scientificamente apprezzabili sulla effettiva pericolosità per la salute. Qui la valutazione del pericolo per la salute potrà essere fondata non sulla semplice possibilità di nocumento, ma sulla probabilità, mediante giudizio prognostico, di un concreto pericolo per la salute. Tale aspetto è importante, specie pensando alla possibilità di ricorrere alla tutela inibitoria e cautelare, nella quale sarà centrale la valutazione del pericolo per la salute.

Onere della prova

In caso di risarcimento del danno alla stregua dell'illecito aquiliano, l'onere probatorio seguirà le regole generali proprie della disciplina.

Sull'illiceità e sulla colpevolezza delle immissioni si è già detto.

Con riguardo al nesso di causa tra immissioni e pregiudizio, il danneggiato avrà l'onere di dimostrare tale legame con rigore logico-giuridico e non in termini approssimativi o generici (Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2014, n. 9895).

Con riguardo al danno non patrimoniale, si ripropongono le questioni circa la sua prova e del suo ammontare.

Senza affrontare la vexata questio del danno in re ipsa, a fronte dell'orientamento secondo cui la prova della lesione di un diritto costituzionalmente garantito è anche prova del danno, v'è da dire che la prova dell'esistenza della lesione non significa anche prova ai fini del risarcimento, in quanto si dovrà necessariamente fornire la prova ulteriore dell'entità del danno e, in ogni caso, quando si lamenta una compromissione della vita relazionale, etc. si evidenzia soltanto una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto. Tale interesse necessita di una previa individuazione affinché possa venire poi in considerazione il pregiudizio che, in ipotesi, sia derivato dalla lesione dello stesso, con la precisazione non secondaria, altresì, che la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale. Tale danno conseguenza deve essere provato.

A seguito delle note sentenze della Suprema Corte del 2008, il risarcimento del danno non patrimoniale ha carattere unitario e i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti nella liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta "portata tendenzialmente onnicomprensiva". La riparazione del danno non patrimoniale potrà essere accordata in caso di lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato, oppure negli altri casi previsti dalla legge.

Si può porre il problema se, liquidato il danno biologico in senso stretto (lesione accertata dal punto di vista medico-legale) residui spazio per la liquidazione dei danni “relazionali”. In termini assoluti non si può predeterminare la risposta.

La liquidazione del danno biologico unitariamente inteso, anche attraverso un'adeguata personalizzazione in considerazione della concreta lesione allegata e provata, è idonea a riparare integralmente il danno.

Può essere necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice e se sia stato, in particolare, assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto. In presenza di una liquidazione del danno biologico che contempli in effetti anche tale negativa incidenza sugli aspetti dinamico- relazionali del danneggiato, è correttamente da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a tale titolo già determinato, venga attribuito un ulteriore somma a titolo (anche) di danno esistenziale (Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19211).

Altra cosa, poi, è ritenere che l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti. Infatti, a ben vedere, il danno viene in considerazione unicamente per l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, così rientrando nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c. che non conosce i criterî di composizione, come già visto. Sul punto occorrerebbe una maggior consapevolezza dei termini che si vanno ad adoperare.

Quanto all'individuazione di diritti costituzionalmente tutelati, in generale si nega che il turbamento della tranquillità famigliare costituisca danno risarcibile (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011 n. 17427). L'accertamento dell'eventuale intollerabilità delle immissioni non esonera il molestato dall'onere di provare la specifica compromissione patologica della sua salute, non potendosi identificare detta compromissione nei meri "fastidi" naturalmente conseguenti alle immissioni moleste (Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2009, n. 25820; Cass. 16 dicembre 2014 n. 26367; Cass. Sez. Un., 19 agosto 2009 n. 18356; Trib. Milano, 10 luglio 2015 n. 8537; Trib. Savona 30 aprile 2014).

D'altra parte, in tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, anche quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20927). In particolare, il rumore protratto per ore in certe situazioni di tempo mette seriamente e ingiustamente a repentaglio valori importanti come il riposo notturno, la serenità e l'equilibrio della mente (Trib. Lucca, 10 gennaio 2014, n. 40; Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2013 n. 4848).

Le immissioni potranno cagionare una compromissione dell'integrità psico-fisica costituente una vera e propria patologia, ma anche un disagio o alterazioni della personalità del soggetto e del suo modo di essere, che però devono essere apprezzabili giuridicamente, escludendosi i disagi futili o le lesioni a diritti più o meno inventati.

Sarà necessaria la prova dell'incidenza, in concreto, della lesione di un valore fondamentale dell'individuo sulle sue attività realizzatrici, con conseguente alterazione, di contenuto apprezzabile, della personalità del soggetto, sia sotto il profilo personale sia sotto quello relazionale.

I mezzi di prova sono quelli apprestati in via generale dall'ordinamento.

Il giudice potrà trarre il proprio convincimento dalla prova testimoniale.

Si potrà ricorrere alla perizia medico-legale, quale strumento di controllo dei fatti costituenti la prova.

Non si può escludere il ricorso alle presunzioni semplici, che siano però di valenza sintomatica, dalle quali desumere con certezza o almeno con elevata probabilità, l'effettività del pregiudizio subito, valutando tutti quegli elementi utili sia sotto il profilo personale che sotto quello relazionale (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26899). Si tenga presente che la mera potenzialità offensiva della condotta non è sufficiente, essendo pur sempre necessario che venga precisata ogni circostanza idonea a sorreggere la richiesta di danni.

Per tali considerazioni il ricorso ai fatti notori o alle nozioni di comune esperienza deve essere molto cauto, occorrendo un collegamento concreto alla fattispecie in esame, che permetta di utilizzare ai fini probatori tali elementi presuntivi anche al caso concreto, in quanto ogni soggetto ha una propria personalità e un proprio modo di essere e di reagire.

Si pone, poi, il problema della imputabilità al danneggiante di danni di natura psichica agevolati dalla predisposizione della vittima. Se lo stato di particolare debolezza della vittima non può di per sé giustificare un'attenuazione di responsabilità o una riduzione del quantum del risarcimento, occorre sempre che il fatto venga riconosciuto sufficiente a provocare il danno. È sempre necessario il nesso eziologico tra fatto illecito e ripercussione psichica negativa.

Da ultimo, le immissioni potrebbero cagionare anche un danno patrimoniale, nel qual caso il danneggiato avrà l'onere di provare la perdita subita (diminuzione di valore) o il mancato guadagno secondo le regole tradizionali.

CLASSIFICAZIONE DANNO MORALE: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Danno alla salute in re ipsa e liquazione del danno Inapplicabilità dei criteri di contemperamento

Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2015, n. 10169; Cass. Civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5844.

Danno alla salute non in re ipsa

Trib. Teramo, 15 luglio 2009; Trib. Milano, sez. X, 30 aprile 2008, n. 5567; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2008, n. 3284; Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2007, n. 15131.

Danno esistenziale compreso nel danno biologico

Trib. Milano n. 5567/2008 cit. (in difetto di allegazione e prova di un pregiudizio specifico); Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2015, n. 1720; Trib. Firenze, 15 gennaio 2015, n. 103 (il danno esistenziale può consentire un'adeguata personalizzazione della liquidazione tabellare unitaria del danno biologico); Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2014 n. 1361.

Danno esistenziale non è sempre assorbito nel danno biologico

Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19211 (con ampi riferimenti giurisprudenziali)

Diritto al riposo notturno e vivibilità dell'abitazione. Valutazione

Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26899; Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2009, n. 25820

Aspetti medico-legali

L'assoggettamento ad immissioni acustiche intollerabili può ledere l'integrità psicofisica e cagionare quindi un danno biologico, ma può determinare anche un danno non patrimoniale consistente in un'alterazione delle quotidiane attività realizzatrici del danneggiato, la quale provoca malessere, generatore di ansia, irritazione, depressione, pur non rilevanti sotto il profilo medico legale (Corte App. Milano, 14 febbraio 2003, in Giur. it. 2003, 2287). Tali aspetti devono essere valutati e provati con molta attenzione, per non sconfinare nella pretesa di risarcimenti per lesioni immaginarie, come visto supra.

Aspetti processuali

Come visto, l'azione di natura reale ex art. 844 c.c. è cumulabile con l'azione di risarcitoria di natura personale.

Quanto alla legittimazione ad agire viene in rilievo la diversa natura delle due azioni: l'art. 844 c.c. dovrebbe riguardare i rapporti tra proprietari, ma viene interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale e personale di godimento, con la precisazione che, ove siano da disporre accorgimenti tecnici al fine di ricondurre le immissioni nei limiti della tollerabilità che comportino la necessità di modificazioni strutturali dell'immobile, allora la legittimazione spetterà al solo proprietario.

Nel caso di fondo condotto in locazione e che il responsabile delle immissioni sia il conduttore, l'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse (oppure per far accertare l'inesistenza di servitù), deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato. Altrimenti, qualora l'azione sia diretta alla mera rimozione di una situazione lesiva o a fare cessare un'attività ed abbia, dunque, natura personale, legittimato passivo è soltanto il locatario quale autore delle immissioni (Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2006, n. 15871).

Legittimato passivo, quanto alla tutela risarcitoria, è l'autore delle immissioni. Legittimato attivo è chiunque si trovi, anche accidentalmente e casualmente, nella zona delle immissioni.

Per superare il problema che la pretesa dell'eliminazione dell'immissione presuppone un'azione di natura reale, che non spetterebbe al titolare di un diritto obbligatorio, si è fatto anche ricorso all'azione di risarcimento del danno in forma specifica. In generale, lo strumento di protezione del diritto alla salute viene individuato proprio nel risarcimento in forma specifica. Sul rapporto tra azione inibitoria e risarcimento ex art. 2058 c.c., nonché sull'idoneità di tale forma di risarcimento a coprire tutti i danni, si rinvia alla scheda sul risarcimento in forma specifica.

Per quanto riguarda la prescrizione, l'azione diretta ad ottenere la cessazione delle immissioni è imprescrittibile, essendo manifestazione di una facoltà del proprietario.

Per l'azione risarcitoria trova applicazione la regola in tema di illecito permanente, in quanto il fatto generatore del danno ha tale carattere: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da immissioni illegittime avrà inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e non può dirsi definitivamente consumato nel suo momento iniziale, ma nell'evento finale coincidente con la cessazione del fatto.

Ove, però, i danni continuativi e progressivi derivino da un unico fatto generatore, il momento iniziale del decorrere della prescrizione dovrebbe con ricedere con la prima manifestazione dei danni.

Si è, poi, osservato che, poiché di regola le immissioni si riferiscono ai fenomeni di disturbo cagionati secondo una certa tipologia mutevole nel tempo, in relazione a molteplicità di fattori, ove venga proposto un nuovo giudizio non sussiste litispendenza e giudicato rispetto a pronunce precedenti riferite ad immissioni relative al medesimo autoclave diversi anni prima (Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24127).

Principio di precauzione e di prevenzione

Essendo, come visto, l'art. 844 c.c. una norma aperta (non contenendo un'elencazione tassativa di fonti di immissioni), si presta ad essere invocata nel delicato rapporto tra diritto alla salute e proprietà privata/iniziativa economica, con particolare riferimento alle nuove tecnologie che provocano immissioni, la cui incidenza sulla salute non è ancora scientificamente sicura.

Viene in considerazione il principio di precauzione, che si fonda sull'analisi del rischio(che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e sul quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione. È un principio del diritto comunitario (art. 191 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste; una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività da farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggi l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, come peraltro più volte statuito dalla Corte di Giustizia comunitaria, la quale ha in particolare rimarcato come l'esigenza di tutela della salute umana diventi imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti di azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato. In definitiva, l'obbligo giuridico di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire e riparare alla prevenzione, alla correzione del danno alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), all'integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e della salute quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso). Così Tar Campania Napoli, sez. V, 2 dicembre 2013, n. 5469, con riferimenti ad altri precedenti; Idem, sez. II, 11 marzo 2015, n. 1504; Cons. Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495.

L'applicazione del principio di precauzione deve essere valutata in concreto per ogni fattispecie e non può tradursi in un limite arbitrario, però può portare ad un affievolimento dell'onere della prova, fino ad una vera e propria inversione dell'onere a carico di colui che provoca le immissioni.

Dal principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. L'applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall'uso della sostanza attiva in questione, nonché la valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca.

Casistica

In sé la natura delle immissioni e, quindi, il campo di applicazione possono essere assai variegati: vi sono immissioni rumorose (aeroportuali, di traffico aereo, ferroviario, autostradale, da campane, etc.), elettromagnetiche, luminose, atmosferiche (odori, polveri, calore), idriche, industriali, condominiali, etc.

Lesione del diritto alla salute e non necessari età di dimostrare il superamento del limite della tollerabilità

In caso di gas nocivi provenienti dal camino del vicino, non è necessario dimostrare il superamento della soglia di normale tollerabilità quando sia indiscussa la nocività delle esalazioni (Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2013, n. 12828; Trib. Milano, 22 maggio 2004).

Immissioni sonore.

Criterio comparativo e

metodo differenziale

Il criterio comparativo previsto dall'art. 844 c.c. per accertare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona, e che quindi non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi, sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita da un lato alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale (Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2014, n. 3714; Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2011, n. 17051; Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2010, n. 3438; Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1983, n. 5157).

Liquidazione del danno.

Illiceità.

Contemperamento.

Esclusione.

L'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2015, n. 10169).

Onde elettromagnetiche. Principio di precauzione

In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione - sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale - è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la disciplina contenuta nella l. 22 febbraio 2001, n. 36, e nel DPCM 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307/2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione,da ritenersi presuntivamente esclusa qualora siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore (Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2015, n. 15853).

Allo stato delle attuali conoscenze scientifiche l'esposizione ai campi elettrici e magnetici prodotti dai sistemi di telefonia è considerata fonte di possibili effetti negativi per la salute. Di conseguenza, l'impianto che genera, anche per periodi limitati, dei valori di emissione di onde elettromagnetiche superiori ai limiti massimi consentiti dalle norme in vigore, deve essere eliminato in applicazione del c.d. principio di precauzione per cui il superamento dei limiti fissati, di volta in volta, nelle emissioni, comporta una presunzione di pericolosità per la salute umana il che comporta l'applicazione delle norme di tutela (Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2013, n. 20340).

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