Lesione del possesso e risarcimento del danno

27 Maggio 2014

Il possesso è definito come il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.): si tratta di una situazione di fatto considerata dall'ordinamento meritevole di tutela in sé e per sé, ossia a prescindere dalla tutela riservata al diritto reale, tanto che ne è prevista una tutela tramite speciali azioni (azione di reintegrazione e di manutenzione) (artt. 1168 e 1170 c.c.). Pertanto colui che esplica atti di dominio sulla cosa può essere, e normalmente è, l'avente diritto, ma non è escluso che a lui non spetti il diritto esercitato: sino a quando non si pervenga all'accertamento giudiziale dell'effettiva realtà giuridica, è sufficiente l'esistenza di questo rapporto di potere rispetto a un bene per ottenere la protezione offerta dall'azione di reintegrazione e da quella di manutenzione, rispettivamente contro gli atti di spoglio o di molestia da chiunque perpetrati.

Nozione

Il possesso è definito come il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.): si tratta di una situazione di fatto considerata dall'ordinamento meritevole di tutela in sé e per sé, ossia a prescindere dalla tutela riservata al diritto reale, tanto che ne è prevista una tutela tramite speciali azioni (azione di reintegrazione e di manutenzione) (artt. 1168 e 1170 c.c.). Pertanto colui che esplica atti di dominio sulla cosa può essere, e normalmente è, l'avente diritto, ma non è escluso che a lui non spetti il diritto esercitato: sino a quando non si pervenga all'accertamento giudiziale dell'effettiva realtà giuridica, è sufficiente l'esistenza di questo rapporto di potere rispetto a un bene per ottenere la protezione offerta dall'azione di reintegrazione e da quella di manutenzione, rispettivamente contro gli atti di spoglio o di molestia da chiunque perpetrati.

Il primo elemento del possesso consiste nel potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale: di conseguenza a integrare il possesso è necessario che la disponibilità materiale di un bene si esplichi in conformità alla struttura di un rapporto giuridico reale. Inoltre al potere di fatto deve accompagnarsi l'astensione dei terzi da ogni interferenza che renda impossibile l'instaurarsi o il permanere di tale relazione, cioè un atteggiamento di rispetto presente in ogni fase del possesso, sia iniziale sia successiva al suo acquisto.

Tra i diritti reali, il cui esercizio di fatto è idoneo a dare vita a un possesso, vengono pacificamente annoverati quelli che implicano il compimento di attività materiali sulla cosa o comunque un rapporto diretto con la stessa: così, oltre alla proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi, nonché le servitù prediali. Dubbi nascono per la servitù negativa (consistente in un divieto), la nuda proprietà (concorrendo sul medesimo bene unitamente al diritto di usufrutto, che ha come oggetto la facoltà di godimento), il diritto di superficie e di ipoteca, a causa dell'assenza di una relazione immediata con la cosa.

Il secondo elemento (soggettivo) è tradizionalmente definito animus possidend i, ossia l'intenzione di comportarsi e farsi considerare come titolare di quel diritto reale cui corrisponde la concreta attuazione del potere di fatto, inferibile, in via presuntiva, dalla condotta materiale individuata e circoscritta dal titolo (eventualmente) esistente.

Dal possesso si differenzia la detenzione, consistente nella disponibilità materiale di un bene (nell'interesse proprio – detenzione qualificata – oppure nell'interesse altrui – detenzione non qualificata –) non sorretta dall'animus possidendi, in quanto il detentore non intende attuare un diritto reale proprio, ma è consapevole che un altro soggetto è il possessore. Sul punto va ricordato che l'animus possidendi è incompatibile con l'utilizzo del bene in presenza dell'altrui tolleranza: la consapevolezza che il godimento del bene, avvenuto con condiscendenza del proprietario o del possessore del bene, esclude l'intenzione di possedere.

Il possesso si esercita su una cosa materiale, discutendosi se sia possibile il possesso di beni immateriali in ragione del fatto che non è prospettabile una relazione corrispondente allo schema tipico dei diritti reali e che non sono suscettibili di un uso esclusivo per la loro natura riproducibile.

Il potere sulla cosa presuppone l'impossessamento inteso come apprensione materiale unilaterale, che si configura come occupazione, se la cosa non è posseduta da nessuno e come spoglio, nel caso in cui avvenga contro la volontà del precedente possessore. Il possesso si acquista in modo derivativo per effetto della consegna della cosa, atto bilaterale mediante il quale il possessore viene immesso nel potere di fatto dal precedente possessore, essendo sufficiente che l'accipiens abbia conseguito la possibilità, attuale ed esclusiva, di agire liberamente su di esso senza necessità della materiale apprensione del bene (a titolo esemplificativo si pensi alla consegna delle chiavi di accesso all'immobile).

La perdita del possesso avviene con l'impedimento – non in via temporanea – dell'esercizio del potere di fatto per distruzione o perdita definitiva della cosa posseduta così come per mutamento dello stato dei luoghi ovvero nel caso di appropriazione del bene da parte di un terzo: si tratta delle ipotesi di spoglio e turbamento del possesso.

Elemento oggettivo

Lo spoglio è definito come il comportamento il cui esito consiste nel far perdere, in modo duraturo, al possessore il potere di fatto sulla cosa nelle forme della sottrazione per i beni mobili e dell'invasione per gli immobili, escluse le condotte di autotutela (legittima difesa) tenute dallo spossessato nei confronti dello spogliante sia per recuperare il bene sia per impedire lo spoglio a proprio danno, purché la reazione avvenga mentre dura l'offesa o subito dopo. La giurisprudenza ha accolto una nozione di spoglio più elastica in base alla quale esso potrebbe consistere anche nella semplice modifica della situazione di fatto precedente (Cass. civ., n. 8744/1993).

Le modalità dello spoglio rilevanti ai fini dell'azione di reintegrazione sono rappresentate dalla violenza ovvero dalla clandestinità. La giurisprudenza ha identificato la violenza con la contrarietà dell'atto alla volontà, espressa o tacita o presunta (con il limite che il silenzio, fatto di per sé equivoco, non può venire interpretato come manifestazione di consenso) (Cass. civ., n. 1204/1990) del possessore, senza che sia necessario l'esplicazione di energia fisica sulla cosa. La clandestinità consiste nell'impossibilità della vittima di avere conoscenza dello spoglio nel momento di commissione del fatto, escludendosi, di conseguenza, la sussistenza dello spoglio dalla presenza di persone che in qualsiasi modo rappresentino il possessore (Cass. civ., n. 12740/2006).

La molestia o turbativa è definita come quel fatto che modifica o restringe il possesso altrui: è, quindi, sufficiente che l'attività compiuta abbia un'oggettiva attitudine a limitare l'esercizio del potere di fatto sulla cosa, senza che sia necessaria la verificazione di un danno attuale. La giurisprudenza ha configurato la molestia come una qualunque attività o atto materiale che arrechi un disturbo apprezzabile, cioè non episodico o esaurito ma potenzialmente reiterabile (Cass. civ., n. 11306/2003). A differenza dello spoglio, che comporta il venir meno per il possessore della disponibilità o del godimento della cosa o di una sua parte, la molestia limita o rende più difficoltoso l'esercizio del potere di fatto sul bene (Cass. civ., n. 4835/1986). Sono stati delineati diversi tipi di molestia: la molestia di fatto consiste in ogni comportamento che modifichi o tenda a modificare lo stato dell'altrui possesso, mentre quella di diritto è attuata con atti giudiziali o stragiudiziali, che, senza incidere materialmente sull'esercizio del possesso, sono tuttavia diretti a contestarlo, con il conseguente pericolo di perdita.

Sia lo spoglio che la molestia possono essere commessi con il concorso materiale o morale di soggettivi diversi dall'autore materiale del fatto (con la conseguente facoltà del possessore di agire nei confronti di tutti i concorrenti – litisconsorzio facoltativo –): sul punto si precisa che per concorrente morale deve intendersi non solo il mandante ma anche colui che ex post abbia tratto vantaggio dallo spoglio con la consapevolezza di giovarsi di una situazione antigiuridica (Cass. civ., n. 5873/1998).

Il codice civile appronta per il possesso una tutela specifica attraverso le azioni di reintegrazione e di manutenzione (trattate più diffusamente nel paragrafo relativo agli “aspetti processuali”). Sorgono, pertanto, le questioni se sia possibile una tutela aquiliana del possesso e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, quale sia il rapporto tra la tutela aquiliana del possesso e la tutela possessoria.

In via preliminare è necessario delineare in breve gli sviluppi della dottrina in merito di responsabilità civile, per la cui definizione risulta centrale la nozione dell'ingiustizia del danno. Secondo l'interpretazione venutasi a creare a partire dagli anni sessanta dal secolo scorso e divenuta prevalente l'articolo 2043 c.c. non costituisce una formula riassuntiva di tutti i doveri specifici imposti a ciascuno dalle singole disposizione di legge ma si configura come una clausola generale, che impone al giudice di verificare in concreto l'esistenza di una lesione a un interesse meritevole di tutela secondo le esigenze e i valori emergenti dal contesto storico e sociale di riferimento, indipendentemente dalla qualificazione operata dal legislatore come diritto soggettivo assoluto. La giurisprudenza ha progressivamente esteso la tutela offerta dall'articolo 2043 c.c. ai diritti soggettivi relativi lesi da condotte illecite provenienti da terzi rispetto al rapporto obbligatorio, agli interessi legittimi (Cass. civ. S.U., n. 500/1999) e alle situazioni di fatto, come la lesione del rapporto di convivenza more uxorio (in caso di morte del convivente) e la lesione del possesso, qualificabile come situazione di fatto giuridicamente rilevante dotata di proprio valore apprezzabile sotto il profilo patrimoniale.

Superando una rigoristica concezione, secondo la quale il fondamento normativo per la tutela possessoria e per quella risarcitoria integrativa sarebbe individuabile negli artt. 1168-1170 c.c., con la conseguente necessità di osservare per l'azione risarcitoria gli stessi limiti sostanziali e processuali che definiscono l'ambito di operatività delle azioni possessorie, si è giunti a ritenere che, oltre alle specifiche azioni di reintegrazione e manutenzione il possessore potrà agire domandando, ai sensi dell'articolo 2043 c.c. il risarcimento del danno consistente nel mancato o diminuito godimento del bene nel periodo intercorrente tra lo spoglio o molestia e la ricostituzione della situazione possessoria (risarcimento del danno integrativo).

Diventa necessario, pertanto, verificare se esistono o meno gli elementi costitutivi della fattispecie complessa (costituita da specifici elementi soggettivi e oggettivi) della responsabilità civile, delineandone la differenza con quelli previsti per l'esercizio dell'azione reintegrativa o manutentiva.

L'accertamento dello spoglio o della molestia costituisce un'indagine comune sia alla domanda di risarcimento del danno che alla domanda possessoria.

Lo spoglio e la molestia (ossia le lesioni del possesso) devono essere causa di un danno del patrimonio che le subisce; quindi il possessore spogliato/molestato dovrà (allegare e) provare l'effettiva diminuzione patrimoniale. Per altro secondo il preferibile indirizzo giurisprudenziale il danno sarebbe insito nella stessa realizzazione della condotta illecita, e di conseguenza è ritenuto ingiusto nei medesimi limiti nei quali operano le azioni possessorie.

Elemento soggettivo

Secondo la prevalente opinione in dottrina ad integrare la fattispecie di spoglio e di molestia concorre oltre alla condotta anche un elemento di carattere soggettivo, l'animus spoliandi consistente nella consapevolezza di agire contro la volontà, espressa o presunta, del possessore; minoritaria è invece la tesi secondo cui l'animus non rappresenterebbe un requisito necessario per lo spoglio, essendo sufficiente ai fini dell'esperibilità del rimedio exarticolo 1168 c.c. la semplice e generica volontarietà del comportamento che abbia come conseguenza la lesione dell'altrui possesso. In proposito la giurisprudenza afferma che l'animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (Cass. civ., n. 13270/1996); alcune sentenze hanno, per altro, affermato che l'animus spoliandi coincide con il dolo o la colpa dell'agente (Cass. civ., n. 3955/2008) oppure appare svalutato in ragione del fatto che le norme di cui agli articoli 1168 e 1170 c.c. prescindono da riferimenti psicologici (Cass. civ., n. 15381/2000).

Medesime considerazioni possono essere svolte in relazione all'animus turbandi, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto che modifichi e alteri l'altrui possesso contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore, senza che sia necessaria la specifica intenzione di arrecare ad altri un pregiudizio ed escludendosi la rilevanza ai fini dell'integrazione della fattispecie della convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto.

L'accertamento dell'elemento soggettivo richiesto per la tutela risarcitoria richiederebbe, pertanto, una valutazione differenziata. Infatti il controllo giurisdizionale volto a stabilire se siano stati o meno integrati gli elementi fattuali per la concessione dei rimedi interdittali – prescindendo in concreto dall'indagine sulla presenza del presupposto psicologico dell'attività illecita – non è di per sé sufficiente a far ritenere esistente un comportamento rilevante ai sensi dell'articolo 2043 c.c., occorrendo, in tal caso, che il giudice valuti, altresì, se il fatto materiale lesivo della situazione possessoria sia imputabile all'agente a titolo di dolo o di colpa.

Onere della prova

L'attore dovrà allegare e provare le circostanze di fatto, in modo da chiarire con evidenza il nesso di causalità tra lo spoglio e la molestia e l'evento lesivo; infine, allegare tutti i fatti (secondari), da cui sia possibile inferire (tramite presunzioni connotate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza) la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale, qualificando le azioni svolte ai sensi degli articoli 1168-1170 c.c. e 2043 c.c.

Sul convenuto incomberà l'onere di contestare, in modo specifico e già in comparsa di risposta (e comunque nella prima difesa utile), tutte le circostanze di fatto allegate dall'attore (art. 115 c.p.c.) e, quindi, anche quelle relative al danno prospettato da controparte. Poiché trattasi di contestazione di fatti costitutivi di diritti e azioni, rappresentati nel caso di specie dal possesso e dalla sua lesione (oggetto della domanda dell'attore e dell'accertamento da parte del giudice) non è necessaria la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto ex art. 166 c.p.c. In mancanza di specifica contestazione, il fatto allegato dall'attore sarà ritenuto pacifico dal giudice e sarà posto a fondamento della decisione, ai sensi del citato art. 115 c.p.c.

Criteri di liquidazione del danno

La vittima ha diritto all'integrale risarcimento del danno subito, sia patrimoniale che non patrimoniale (solo nel caso di fatto qualificabile come reato), secondo i normali criteri evidenziati dalla dottrina e giurisprudenza.

Per quanto attiene, in particolare, ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale non vi sono tabelle specifiche normative, quindi deve essere applicata la Tabella milanese di liquidazione non patrimoniale.

Va evidenziato che quanto esposto è conforme al dettato della Cassazione, secondo cui il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, in applicazione dell'art. 3 Cost., ha valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c. (Cass. civ. sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408 e Cass. civ. sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28290).

Oltre al risarcimento danno con funzione integrativa, il quale serve a compensare il possessore del mancato o diminuito godimento del bene durante il tempo in cui la lesione del possesso si è attuata e sul presupposto che il bene sia stato recuperato o la molestia sia cessata, va risarcito il danno sostitutivo qualora la cosa non possa venire restituita al possessore perché distrutta o alienata a un terzo ignaro dello spoglio.

Aspetti processuali

Il giudizio deve essere instaurato in base ai normali criteri di competenza per valore e territorio, ai sensi degli artt. 7–40 c.p.c.

In merito alla struttura dello speciale procedimento possessorio la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le modifiche introdotte dalla legge n. 353/1990 non incidono sulla struttura del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, la seconda, a cognizione piena, avente a oggetto il merito della pretesa possessoria e da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie, dovendosi interpretare il testuale rinvio all'art.669-bis c.p.c. contenuto nell'art. 703 comma 2 c.p.c. finalizzato a consentire l'estensione delle norme sui procedimenti cautelari a quelli possessori esclusivamente nei limiti consentiti dalle caratteristiche e dalla struttura di questi ultimi. La legge n. 80/2005, oltre a introdurre il mezzo del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza che conclude la fase sommaria, ha previsto da un lato che il provvedimento sommario possessorio possa sopravvivere senza che sia necessario instaurare o proseguire il processo nelle forme della cognizione piena e dall'altro lato che, se una delle parti lo vuole, può, tuttavia, far riprendere il processo nelle forme della cognizione piena entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dall'emanazione del provvedimento sommario di primo o secondo grado; quindi la configurazione bifasica è stata mantenuta ma il giudizio a cognizione piena si presenta solo come eventuale, essendo subordinato all'impulso di parte.

L'azione di manutenzione del possesso, oltre ad avere carattere restitutorio, tende alla cessazione della molestia, impedendo anche le turbative future, sì da mantenere nel possesso colui che si trovava in tale situazione rispetto alla cosa prima della turbativa: di conseguenza il giudice ha il potere-dovere di ordinare la distruzione dell'opera mediante la quale è stata arrecata la denunziata molestia, derivandone, in mancanza, che la turbativa continuerebbe a produrre i suoi effetti (Cass. civ., n. 7978/1990); sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi può essere impedita nell'assoluta impossibilità della restituto in integrum non anche nell'eventuale onerosità delle opere necessarie ad attuarla stante l'inapplicabilità del principio di cui all'articolo 2058 comma 2 c.c., dettato con riguardo al diverso caso del risarcimento del danno in forma specifica (Cass. civ., n. 2935/1998), mentre una parte della dottrina ha osservato che solo con riferimento all'abbattimento il convenuto non potrebbe invocare il limite dell'eccessiva onerosità di cui all'articolo 2058 comma 2 c.c. operando in relazione alle domande risarcitorie e non invece a quelle dirette a ottenere l'attuazione del contenuto di una propria posizione giuridica, con la conseguenza che la ricostruzione del bene distrutto concreterebbe una riparazione del danno in forma specifica con applicazione di norma sopra richiamata (cfr. Sacco – Caterina, Il possesso, Tr. Cicu Messineo, Giuffré, 370 e seguenti e 392 e seguenti).

Il concorso di azione possessoria e risarcitoria pone la questione del rispetto dei ristretti termini di cui agli artt. 1168-1170 c.c. Si osserva che se si configura la domanda di risarcimento come accessoria rispetto a quella di reintegrazione o manutenzione del possesso allora il rimedio risarcitorio dovrà ritenersi condizionato agli stessi presupposti previsti dalle azioni possessorie (in particolare l'assoggettamento di detta domanda allo stesso termine previsto per tali azioni); al contrario ritenendo che la pretesa risarcitoria abbia fondamento nella norma di cui all'articolo 2043 c.c. la tutela verrà concessa soltanto qualora la fattispecie concreta sia sussumibile nella previsione della norma appena indicata, con applicazione del termine di prescrizione di 5 anni previsto in generale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (cfr. GIUSTI, Le azioni poss e di nunc., Comm. Schlensinger, Giuffré, 178 e seguenti).

Vanno, infine, tratteggiati i rapporti tra i diversi (per causa petendi e petitum) giudizi possessorio (avente a oggetto il possesso e la sua lesione) e petitorio (avente il diritto reale – anche in assenza di possesso – e la sua lesione). Sul punto la regola fondamentale è rappresentata dall'art. 705 c.p.c., che prevede il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio finché il giudizio possessorio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita, a meno che l'esecuzione del provvedimento non sia possibile per fatto dell'attore nel giudizio possessorio. La norma, espressione del principio spoliatus ante omnia restituendus, è tesa a impedire che lo spogliante, convenuto in giudizio, giustifichi lo spoglio con l'esercizio di una facoltà attinente a un suo diritto. Il divieto attiene allo stesso regime sostanziale del possesso e, concernendo la tutela di un interesse generale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice (Cass. civ., n. 3755/1999).

La norma non trova applicazione nel caso in cui dalla definizione e dall'esecuzione del provvedimento possessorio possa derivare al convenuto in possessorio un irreparabile pregiudizio (Corte cost., 3 febbraio 1992, n. 25). Nello sforzo di precisare la nozione di “irreparabile pregiudizio” una parte della dottrina ha affermato che l'irreparabilità potrà risultare sia dalla funzione non patrimoniale o prevalentemente non patrimoniale che il bene interessato dal provvedimento è chiamato ad assolvere istituzionalmente o in concreto nel caso singolo sia dall'infungibilità del bene e quindi dall'irreversibilità della sua distruzione (cfr. PROTO PISANI, Foro Italiano 92, I, 619).

Definendo l'ambito di applicazione soggettivo del divieto (che, come ogni divieto, dovrebbe subire un'interpretazione restrittiva) la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che il divieto di proporre giudizio petitorio riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria ratio nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidenti, con la conseguenza che l'attore in possessorio, diversamente dal convenuto, può, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, proporre autonoma azione petitoria (che ha causa petendi e petitum diversi da quella possessoria), dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata a un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria (Cass. civ., n. 10588/2012).

Profili penalistici

Il codice penale prevede e punisce delitti contro il possesso: si tratta (in via principale nella pratica) del furto (artt. 624 e 625 c.p.) e dell'appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

E' evidente che se l'evento dannoso civile si verifica allorché l'illecito integri anche gli estremi soggettivi e oggettivi di uno dei predetti reati, il responsabile è obbligato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ex art. 185 c.p., anche se non vi sia stato danno alla persona.

Se già è intervenuta sentenza penale passata in giudicato, la vittima, ai fini del risarcimento in sede civile, potrà avvalersi della disciplina di cui all'art. 651 c.p.p.; altrimenti spetterà al giudice civile accertare incidenter tantum l'ipotesi criminosa, ai soli fini del risarcimento del danno civile (Cass., S.U., 18 novembre 2008, n. 27337).

Casistica

  • In tema di tutela del possesso, ove sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, l'illecito consistente in plurime molestie subite dai possessori di un immobile nell'esercizio del loro potere sulla cosa, tale limitazione temporanea del possesso si traduce in un concreto pregiudizio di carattere patrimoniale, perdurante fino al ripristino dello "status quo ante". Ne consegue che, sussistendo la certezza del danno “in re ipsa” nelle sue varie componenti, il giudice, a fronte dell'obiettiva difficoltà di determinazione del “quantum”, deve fare ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta. (Cass. civ., n. 5334/2012).
  • La privazione del possesso conseguente all'occupazione di una parte di un terreno altrui costituisce un fatto potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli, idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, la quale si risolve in una "declaratoria iuris" che non esclude la possibilità di verificare, in sede di liquidazione, la reale esistenza del danno risarcibile. (Cass. civ., n. 9043/2012).
  • Al fine della configurabilità dello spoglio, il quale costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, obbligando chi lo commette al risarcimento del danno, con l'atto materiale deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di reintegrazione, mentre rappresenta apprezzamento di fatto - riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente - l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo, ed il possessore non deve debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto. (Cass. civ., n. 15130/2001).
  • Nel giudizio possessorio, qualora non possa trovare attuazione la tutela possessoria, mediante reintegrazione della precedente situazione possessoria, è possibile esperire l'azione di risarcimento danni. Ma in tal caso l'azione deve riguardare soltanto il risarcimento dei danni subiti per il perduto godimento del bene, ovvero per la lesione conseguente al sofferto spoglio, ma non anche il risarcimento di quelle prestazioni che, in base a diverso ed autonomo titolo, il possessore (o il detentore qualificato) abbia eventualmente diritto di pretendere dall'avversario. (Cass. civ., n. 1211/1996).
  • Al fine della configurabilità della molestia possessoria - la quale al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno – con l'atto materiale deve coesistere, anche in caso di molestia provocata da inosservanza delle distanze legali, il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione (art. 2697 c.c.), mentre rappresenta apprezzamento di fatto – riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente – l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo; senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto. (Cass. civ. S.U., n. 9871/1994).
  • L'azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno si fa consistere nella sola lesione del possesso, e quindi soggiace alle regole dettate sia in ordine alla competenza che in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria, e rientra nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti non la lesione del solo possesso ma anche quella di altri diritti del possessore. (Cass. civ., n. 1093/1989).