Violenza sessuale e risarcimento del danno

12 Settembre 2014

La fattispecie di responsabilità del danno cagionato dal reato di violenza sessuale rientra nel genus delle ipotesi specifiche di responsabilità extracontrattuale disciplinate nel titolo IX “Dei fatti illeciti” (artt. 2043 c.c. e ss.) sotto il duplice profilo del ristoro patrimoniale del danno e del ristoro non patrimoniale di esso (art. 2059 c.c.).Nell'ambito di tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (Cass. S.U., sent. n. 26972/2008).

Nozione

La fattispecie di responsabilità del danno cagionato dal reato di violenza sessuale rientra nel genus delle ipotesi specifiche di responsabilità extracontrattuale disciplinate nel titolo IX “Dei fatti illeciti” (artt. 2043 c.c. e ss.) sotto il duplice profilo del ristoro patrimoniale del danno e del ristoro non patrimoniale di esso (art. 2059 c.c.).

Nell'ambito di tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (Cass. S.U., sent. n. 26972/2008).

Ne consegue che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge (Cass. S.U., n. 26972/2008).

Nella gamma del danno non patrimoniale rientrano tanto il danno biologico, tanto quello morale e tanto quello dinamico-relazionale, definibile come danno “esistenziale”.

Elemento oggettivo

La violenza sessuale integra una fattispecie penalmente rilevante ed il modello legale di reato è descritto dall'art. 609 bisc.p., che punisce, con la pena della reclusione da cinque a dieci anni, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

La disposizione tuttavia estende la punibilità a chi - indipendentemente da una condotta costrittiva connotata dalla violenza, dalla minaccia o dall'abuso di autorità - induce taluno a compiere o subire atti sessuali attraverso due modalità e cioè abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto oppure traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Quindi il fatto di reato tipizzato nell'art. 609 bis c.p. non criminalizza esclusivamente condotte costrittive connotate dalla violenza o dalla minaccia poste in essere per compiere atti sessuali ma ricomprende, nel suo ambito, anche comportamenti lesivi del bene protetto, che prescindono dall'adozione di comportamenti violenti o minacciosi.

A conferma di ciò, è significativo osservare come l'art. 609 quater c.p. estenda il trattamento sanzionatorio stabilito dall'articolo 609-bis, anche a coloro che, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compiono atti sessuali con persone minori di età che, al momento del fatto, non hanno compiuto gli anni quattordici o non hanno compiuto gli anni sedici quando, in tale secondo caso, il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Inoltre, è punito con la reclusione da tre a sei anni, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.

Il bene giuridico tutelato è dunque parametrato in funzione della tutela della libertà sessuale, quale significativo profilo attraverso cui si estrinseca la libertà della persona.

Trattandosi pertanto di un bene di assoluto rilievo costituzionale, la tutela è proiettata non soltanto a salvaguardare la libertà di coloro che, pur potendo validamente esprimere un consenso al compimento dell'atto sessuale, vedono compressa la loro libertà di autodeterminazione per effetto delle condotte intimidatorie o fraudolente altrui, ma è proiettata a tutelare sia coloro che non possono esprimere un valido consenso e sia coloro che sono indotti a compiere atti sessuali per effetto di condotte abusive, realizzate da chi dovrebbe invece svolgere una funzione di garanzia o si trovi con la vittima in particolari situazioni, normativamente descritte.

Per questa ragione, le norme, che reprimono i reati di violenza sessuale, sono state collocate, con la riforma ex legel. 15 febbraio 1996, n. 66, recante «norme contro la violenza sessuale», nella sezione II (delitti contro la libertà personale) del capo III (delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice.

Pertanto, nella definizione del danno conseguente a condotte connotate dal compimento di atti sessuali violenti, fraudolenti o abusivi, vanno ricompresi sia i fatti illeciti, costituenti reato, ove il bene giuridico leso si identifica nella libertà sessuale (violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, ex art. 609 octies c.p.) e sia i fatti illeciti, costituenti reato, ove il bene giuridico leso si identifica nella cosiddetta intangibilità sessuale (atti sessuali abusivi e fraudolenti).

L'analisi ricostruttiva di questa scheda terrà, dunque, conto del danno cagionato dalla pluralità delle fattispecie invasive della sfera della libertà e dell'intangibilità sessuale.

L'elemento materiale del reatoex art. 609 bis c.p. ruota intorno alla definizione di “atti sessuali” e per tali vanno considerati quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente,come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Cass. pen., III, sent. n. 42871/2013).

Va chiarito che la nozione di violenza nel delitto di cui all'art. 609 bis c.p. non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà. (Cass. pen., sez. III, sent. n. 6643/2010). La condotta vietata dall'art. 609-bis c.p. ricomprende oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale. Pertanto la valutazione del giudice sulla sussistenza dell'elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico: di conseguenza possono costituire un'indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali, ma anche quelli delle zone ritenute "erogene" - ossia in grado di stimolare l'istinto sessuale - dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica. Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, esaminato il contesto complessivo della vicenda, aveva ricompreso nella nozione di atto sessuale anche ripetuti palpeggiamenti dei glutei ed altre "molestie sessuali", poste in essere, nel luogo di lavoro e nei confronti di molteplici vittime, da un soggetto in posizione sovraordinata rispetto alle stesse (Cass. pen., sez. III. sent. n. 37395/2004).

Lo stesso principio di diritto è stato affermato in una fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto giuridicamente corretto l'inquadramento nella fattispecie di molestie, sanzionata a norma dell'art. 660 c.p. anziché in quella di cui all'art. 609 bis c.p., della condotta posta in essere dall'imputato, consistita nel "toccamento dei glutei" di una donna contro la volontà di quest'ultima (Cass. pen., sez. I, n. 7369/2006).

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta, dovendosi inoltre ribadire l'unicità del concetto di violenza, non suscettibile di connotazioni diverse nei rapporti tra estranei o nei rapporti tra i coniugi. Nella specie il marito, condannato anche per il reato di maltrattamenti, era ritornato, come al solito, a casa ubriaco ed aveva insultato e picchiato la moglie che aveva manifestato chiaramente il proprio dissenso ad avere rapporti sessuali, alla fine concedendosi per far cessare i maltrattamenti. La S.C. ha osservato che un consenso della vittima al coito certamente vi era stato, ma si era trattato di un consenso viziato dai maltrattamenti subiti quella notte; maltrattamenti che si cumulavano a tutti quelli subiti in precedenza, dando così luogo ad uno stato di prostrazione e di incapacità a resistere (Cass. pen., sez. III, n. 3141/1994).

Trattasi di un orientamento consolidato che poggia sul rilievo che, in tema di reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva. Nella specie è stato attribuito valore di coercizione psicologica alle reazioni scomposte del marito, percepibili di notte dal figlio convivente e dal vicinato, che avevano ingenerato una situazione di disagio e vergogna tale da indurre la moglie ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà (Cass. pen., sez. III, n. 14085/2013).

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, con la sottolineatura che, rispetto alle ipotesi di abuso, soggetto attivo è necessariamente un soggetto che abbia autorità su quello passivo o svolga una funzione di garanzia o che si trovi in particolari relazioni, specificate dalla legge, nei confronti di quest'ultimo.

E' prevista come autonoma figura di reato la violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), che consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.

Elemento soggettivo

I reati contro la sfera sessuale della persona sono strutturalmente dolosi. Ne consegue che l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico e, pertanto, dalla coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, restando irrilevante l'eventuale fine ulteriore propostosi dal soggetto agente (Cass. pen, sez. III, n. 20754/2013). Nella specie è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato che, fingendosi un ginecologo, aveva compiuto nei confronti delle persone offese una ispezione vaginale con il dito della mano nuda.

Non rileva cioè se il fine che l'agente si sia ripromesso di conseguire sia di concupiscenza, ludico o d'umiliazione.

E' stato pertanto ritenuto integrato l'elemento soggettivo in un caso di palpeggiamenti al seno di una donna, asseritamente posti in essere con intento scherzoso, al cospetto di amici, al fine di "verificare" gli esiti di un intervento di chirurgia estetica (Cass. pen., sez. III, n. 39718/2009).

Nesso di causalità

E' indispensabile che tra la condotta del soggetto attivo ed i successivi atti sessuali sussista un nesso di dipendenza causale, tale per cui, in mancanza della condotta aggressiva, abusiva o fraudolenta non vi sarebbero stati neppure gli atti.

Va ricordato che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"( Cass. civ., S.U., sent. n. 576/2008). Ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest'ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell'evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l'intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, per avere quest'ultima condiviso le conclusioni di un c.t.u. medico-legale, il quale, considerando non sufficiente una valutazione probabilistica in termini pari al 70-80%, aveva escluso il nesso causale tra il reato di atti di libidine di cui era rimasta vittima una minore e l'esistenza di un danno psichico permanente, ritenendo plausibile un solo danno psichico transeunte. (Cass. civ., sez. III sent. n. 13530/2009).

Onere della prova

Per un corretto inquadramento dell'onere della prova gravante sulle parti processuali in ordine ai facta probanda, giova in primo luogo differenziare i casi in cui i fatti materiali siano stati accertati definitivamente in sede penale o se essi invece debbano essere interamente provati in sede civile potendo una tale differenziazione scaturire dai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile nonché dalla significativa circostanza per la quale, in determinati casi, il reato di violenza sessuale è perseguibile a querela della persona offesa (art. 609 septies c.p.) e manchi la condizione di procedibilità.

Tale aspetto assume particolare rilevanza in tema di termine di prescrizione in quanto, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, comma 3, c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato>> (Cass. S.U., sent. n.27337/2008).

La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art.163, n. 4, c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17408/2012).

Se già è intervenuta sentenza penale passata in giudicato, la vittima, ai fini del risarcimento in sede civile, potrà avvalersi della disciplina di cui all'art. 651 c.p.p.; altrimenti spetterà al giudice civile accertare incidenter tantum l'ipotesi criminosa, ai soli fini del risarcimento del danno civile (Cass., S.U. sent., n. 27337/2008).

Aspetti medico legali

Nei casi di violenza fisica è necessaria una consulenza tecnica d'ufficio che accerti la durata e l'entità del danno biologico temporaneo e permanente. L'indagine medico legale dovrà, in primo luogo, accertare la natura e l'entità degli eventuali segni di violenza e a quale epoca essi risalgano e successivamente stabilire se il soggetto al momento del fatto fosse in una condizione d'inferiorità fisica o psichica e se vi sia stato abuso di tali condizioni.

Più in generale, gli accertamenti medico – legali, quanto agli atti sessuali (sia violenti che abusivi o fraudolenti) subiti dalla vittima, dovranno estendersi alla verifica circa la sussistenza e l'entità della paura cagionata e della sofferenza patita, dell'ansia prodotta, della particolare alterazione psico-fisica subìta in ragione, soprattutto, dello sconvolgimento delle proprie relazioni ed eventualmente delle conseguenze professionali o lavorative che ne sono derivate, anche per perdita di chance, al fine si stabilire quali ricadute psicologiche abbiano prodotto sulla persona offesa, tenendo anche conto degli effetti proiettati nel tempo, e ciò soprattutto quando la vittima sia un soggetto ancora in fase di formazione e sviluppo della personalità.

Criteri di liquidazione

La liquidazione del danno non patrimoniale derivante da reato contro la libertà sessuale della persona segue, ai fini della risarcibilità, i medesimi criteri validi per la liquidazione del danno non patrimoniale in generale.

In caso di determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d'età il giudice deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (Cass. civ., sez. III, n. 13686/2011).

È stato precisato che il giudice penale, nel pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, né deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato. (Cass. pen., sez. V, sent. n. 191/2000). Peraltro la condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale presuppone l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e del nesso di causalità tra tale fatto e il pregiudizio lamentato, non essendo necessaria alcuna indagine sulla concreta esistenza di un danno risarcibile (Cass. pen., sez. V, sent. n. 36657/2008).

E' stato chiarito che, in tema di risarcimento del danno da atti sessuali commessi nei confronti di una minore, il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in essere da un adulto con dolo ed in circostanze di minorata difesa, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita sociale, non potendo attribuirsi "a priori" un maggior rilievo al danno biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come "pretium doloris", ma anche come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (Cass. civ., sez. III, sent. n. 13530/2009).

Aspetti processuali

Il giudizio deve essere instaurato in base ai normali criteri di competenza per valore e territorio.

L'attore dovrà enucleare la causa petendi ed allegare tutti i fatti da cui possa emergere la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Per risarcibilità di quest'ultimo è sufficiente che nella domanda sia stato fatto espresso riferimento a tale tipo di pregiudizio, senza limitazioni connesse solo ad alcune e non ad altre conseguenze da esso derivate (Cass. civ., III, sent. n. 3718/2012 ).

Con specifico riferimento al processo penale, vanno segnalate le novità legislative introdotte dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

In particolare l'art. 5, comma 1, lett. c), ha aggiunto il comma 1-ter nell'art. 351 c.p.p. per stabilire che la polizia giudiziaria, nei procedimenti, tra gli altri, per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octiese 609-unde cies c.p., è tenuta ad avvalersi, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. L'art. 5, comma 1, lett. d), ha aggiunto il comma 1-bis nell'art. 352 c.p.p. per stabilire che analogo obbligo gravi sul pubblico ministero che intenda assumere informazioni da un minorenne e l'art. 5, comma 1, lett. f), ha aggiunto il comma 5-bis nell'art. 391-bis c.p.p. per impartire il medesimo obbligo al difensore che proceda ad investigazioni.

L'art. 5, comma 1, lett. g), ha incluso nella lista dei procedimenti per i quali è ammessa l'assunzione in incidente probatorio della testimonianza di un minorenne ovvero della persona offesa anche maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 392 c.p.p. quelli per il reato di cui all'art. 609-undecies c.p. (adescamento di minore). L'art. 5, comma 1, lett. h), ha esteso al predetto reato le particolari modalità di assunzione della prova in incidente probatorio descritte dall'art. 398, comma 5-bis c.p.p.

Casistica

Sulle modalità della condotta

  • integra il reato nei confronti della persona offesa che era stata condotta con un pretesto dagli imputati in un luogo isolato senza conseguente possibilità di opporre una valida resistenza (Cass. pen., III, sent. n. 6643/2010).
  • integra il tentativo di atti sessuali con minorenne (art.609-quater c.p.) la condotta, idonea a compromettere l'altrui sfera sessuale, consistente nel costringere o indurre una bambina ad esibire gli organi genitali per soddisfare un impulso sessuale dell'agente Cass. pen., III, sent. n. 33362/2012);
  • integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che induca, anche senza costrizione, una bimba in tenera età a posare per una fotografia tenendole divaricate le gambe per mostrare il pube, trattandosi di atto di indubbia connotazione sessuale coinvolgente la corporeità della minore. (Cass. pen., III, sent. n. n. 43721/2013);
  • integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 c.p.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale. In motivazione la Corte ha precisato che se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso ( Cass. pen., III, sent. n. 27042/2010).

Sulla nozione di atti sessuali

  • la nozione di "atti sessuali", di cui all'art. 609 bis c.p. implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo dovendo infatti questi essere costretto a "compiere" o a "subire" gli stessi. In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di condanna per tentata violenza sessuale con riguardo ad un fatto di avvenuta masturbazione dinanzi ad una minore con successivo inseguimento in auto di quest'ultima. (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 23094/2011).
  • la fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli "atti sessuali", quali definiti dall'art. 609 bis c.p., coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale. Nella specie il reo aveva indotto la vittima a compiere su se stessa atti sessuali di autoerotismo, culminati nel conseguimento del piacere sessuale di entrambi (Cass. pen., sez. III, n. 11958/2010).

Sul risarcimento del danno

  • è legittima la condanna del giudice penale al risarcimento in via equitativa del danno morale cosiddetto "da vacanza rovinata" anche nel caso in cui il fatto causativo del danno abbia a verificarsi l'ultimo giorno della vacanza, in quanto quest'ultima deve ritenersi comunque rovinata non solo nella sua parte finale, ma anche come ricordo. Nella specie si trattava di violenza sessuale posta in essere ai danni di un minore che stava trascorrendo un periodo di vacanza in un campeggio con i genitori. (Cass. pen. Sez. III, sent. n. 19523/2010).
  • il genitore del minore che perpetri violenza sessuale a danno di altro soggetto (e, nella fattispecie, a danno di altro minore) è responsabile del danno subito dalla vittima; la qualità di genitore costituisce, anche in assenza di coabitazione, il criterio di responsabilità in ordine al ristoro dei danni, derivante dal dovere legale di "garanzia", inteso come obbligo dei genitori di trasmettere, nell'educazione sessuale, i valori di rispetto e di attenzione ai sentimenti altrui (Trib. Milano, 16 dicembre 2009).

Sulla legittimazione alla costituzione della patte civile nel processo penale

  • in tema di reati sessuali, il Comune nel cui territorio il reato è stato commesso è legittimato a costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati dall'offesa, diretta ed immediata, dello scopo sociale. Nella specie è stata riconosciuta la titolarità della relativa costituzione del Comune sia in quanto finanziatore e diretto erogatore di servizi specificamente rivolti alle vittime di violenza sessuale sia in quanto statutariamente e concretamente impegnato contro la violenza alle donne. (Cass. pen., sez. III, sent. n. 29905/2011).
  • è stata ritenuta legittima la costituzione di parte civile "iure proprio" dell'organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore vittima del reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro, in quanto la condotta integrante tale reato è idonea a provocare un danno sia alla persona offesa che al sindacato, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima e, inoltre, perché tale condotta è in contrasto con il fine perseguito dal sindacato, costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita degli iscritti sui luoghi di lavoro (Cass. pen., sez. III, sent. n. 12738/2008).
Sommario