Lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, all’onore e al decoro della persona fisica e giuridica (danno da)

Marco Rossetti
03 Dicembre 2015

Le varie nozioni di “onore” formulate dalla dottrina possono raggrupparsi intorno a due poli oggettivi: da un lato, le concezioni che vedono nell'onore un mero fatto psichico o atteggiamento psicologico; dall'altro, quelle che ravvisano nell'onore un interesse giuridicamente rilevante del soggetto. Secondo l'impostazione tradizionale il lemma “onore” può essere inteso in tre differenti accezioni: quale bene morale della persona; onore in senso soggettivo; onore in senso oggettivo. L'onore in senso oggettivo viene anche definito, civilisticamente, reputazione.

Le nozioni di “onore” e “reputazione”

Le varie nozioni di “onore” formulate dalla dottrina possono raggrupparsi intorno a due poli oggettivi: da un lato, le concezioni che vedono nell'onore un mero fatto psichico o atteggiamento psicologico; dall'altro, quelle che ravvisano nell'onore un interesse giuridicamente rilevante del soggetto.

Secondo l'impostazione tradizionale, ancora oggi alquanto diffusa, il lemma “onore” può essere inteso in tre differenti accezioni:

  • quale bene morale della persona: inteso in tal senso, l'onore costituisce una entità più filosofica che giuridica, e non interessa il giurista;
  • quale onore in senso soggettivo: inteso in tal senso, l'onore rappresenta l'opinione ed il sentimento che ciascuna persona ha della propria onorabilità;
  • quale onore in senso oggettivo: inteso in tal senso, l'onore rappresenta la stima di cui ogni persona gode presso gli altri membri della comunità cui appartiene.

L'onore in senso oggettivo viene anche definito, civilisticamente, reputazione.

Secondo questa impostazione, l'onore è la percezione che l'individuo ha del proprio valore, e quella che la società ha di lui. L'opinione è condivisa da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, ove si rinviene frequentemente la massima secondo cui fra i diritti inerenti alla persona deve annoverarsi il diritto al prestigio ed alla reputazione personale come quello dipendente dalla estimazione da parte dei consociati del valore del soggetto, anche in relazione alla posizione che egli occupa nella società ed alle mansioni che svolge (così sin da Cass. 22 febbraio 1966, n. 557).

È evidente che, sviluppando consequenzialmente la teoria in esame, non possa darsi offesa all'onore quando l'offeso non sia in grado di percepirla, come nel caso dell'infans o dell'amens (in tal senso si veda Ramajoli, Offesa dell'onore della persona e libera manifestazione del pensiero, Milano 1966, 13 e seguenti). La concezione dell'onore quale fatto psichico, pertanto, conduce ad una risarcibilità limitata della lesione dell'onore, e questo è il principale vulnus ad essa ascritto da altra parte della dottrina.

Al fine di evitare gli inconvenienti della dottrina tradizionale, altro orientamento ha preferito una nozione di “onore” che prescinda dalle implicazioni psicologiche dell'offeso, e consideri invece l'onore personale come un valore immanente in ogni individuo, un “minimo etico” di cui ogni uomo è titolare. La lesione di questo onore “etico” o “innato” darà luogo ad un risarcimento uguale per tutti, a parità di intensità dell'offesa.

Accanto a questo onore “innato”, dovrà poi prendersi in considerazione l'onore inteso in senso oggettivo e soggettivo, secondo la concezione tradizionale, al solo fine di “personalizzare” il risarcimento, adattandolo al “tipo” dell'offeso, e quindi tenendo conto delle sue caratteristiche, della sua autostima, del suo prestigio sociale (Liotta, Onore (diritto all'), in Enc. del dir., XXX, Milano, 1980, 202).

L'onore come diritto inviolabile della persona

Il diritto all'onore è uno dei diritti fondamentali della persona, come emerge dal richiamo alla dignità personale contenuto negli artt. 3,32 e 41 Cost., e come tale è senz'altro sussumibile nel catalogo “aperto” di cui all'art. 2 Cost. Inoltre, il diritto all'onore ed alla reputazione “entra” nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 10 Cost., in quanto esso è contemplato e tutelato dai principali accordi internazionali sui diritti fondamentali dell'uomo cui ha aderito l'Italia, e cioè:

a) dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977, n. 881;

b) dall'art. 16 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991 n. 176.

c) dall'art. II-61 della Costituzione europea firmata a Roma il 29 ottobre 2004 (ma si vedano già, in precedenza, l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con l. 3 novembre 1992 n. 454); o gli artt. 12 e 13 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con l. 14 ottobre 1957 n. 1203, come modificato dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con l. 16 giugno 1998, n. 209).

Le esimenti del danno all'onore: (a) il diritto di cronaca

Il diritto all'onore ed alla reputazione è spesso destinato ad entrare in conflitto con altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti: in particolare il diritto di cronaca, di critica, di satira.

Nel caso di contrasto tra diritto all'onore ed alla reputazione e diritto di cronaca, costituisce ormai ius receptum l'affermazione secondo cui l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo, e prevale sul diritto all'onore ed alla reputazione, quando siano stati rispettati tre principi:

  1. la notizia riportata sia vera (Cass., sez. III, 3 ottobre 1997, n . 9672, in Giur. it., 1998, 2276; Cass., sez. III, 2 luglio 1997, n. 5947, in Foro it. Rep. 1997, voce Responsabilità civile, n. 101);
  2. vi sia un interesse pubblico alla conoscenza di essa (Cass., sez. III, 20 agosto 1997, n. 7747, in Giur. it., 1998, 1111);
  3. l'esposizione della notizia sia rispettosa della continenza verbale, e non trasmodi in contumelia o denigrazione (Cass., sez. III, 27 aprile 1998, n. 4285, in Foro it. Rep. 1998, voce Persona fisica, n. 148).

Questi tre princìpi sono reiterati e costanti nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2013, n. 9458; Cass. civ., sez. III, 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5081; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n. 20608).

La verità della notizia

Perché il giornalista possa ritenersi avere legittimamente (e quindi lecitamente) esercitato il diritto di cronaca, non è necessario che la notizia riferita sia oggettivamente vera, ma è necessario che sia “putativamente vera”.

La formula, apparentemente contraddittoria, della “verità putativa” è utilizzata dalla giurisprudenza per indicare che, in caso di lesione dell'altrui onore o reputazione, la scriminante del diritto di cronaca sussiste solo se il giornalista si sia diligentemente attivato per verificare l'attendibilità della propria fonte (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2013, n. 9458 ; Cass. 8 febbraio 2007 n. 2751; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2271).

Così, è stato ritenuto che anche l'attribuzione a taluno della responsabilità penale può essere scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, quando essa non si traduca in una enunciazione immotivata ma possa ricavarsi, con l'ordinario raziocinio dell'uomo medio e con minore o maggiore fondamento, dalla concatenazione di un certo numero di fatti veri, obiettivamente e correttamente riferiti (Cass. 13 gennaio 2005 n. 559).

E converso,la verità solo supposta del fatto diffamatorio non esclude la responsabilità del giornalista, quando questi non abbia acquisito, attraverso le opportune verifiche e controlli, la certezza dell'effettiva sussistenza dei fatti denunciati (Cass. pen., 11 agosto 1998, imp. Mattana).

Ovviamente, l'esimente della verità putativa esige che sia il giornalista a dare la prova dei fatti e delle circostanze che rendono attendibili e giustificano il proprio errore, nonché dei fatti e delle circostanze che riscontrano la cura da lui posta nella verifica (della verità) dei fatti narrati per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine ad essi (Cass., sez. III, 20 agosto 1997, n. 7747, cit.; Cass., 4 settembre 1991, n. 9365).

Per contro va riconosciuta la verità putativa della notizia, e quindi l'esimente del diritto di cronaca, quando proprio colui che lamenta la diffamazione abbia riconosciuto come veritieri, in tutto o in parte, i fatti che egli stesso ritiene diffamatori per la propria reputazione (Cass. 16 novembre 2007 n. 23798).

È stato altresì escluso, nell'unico precedente edito, che il giornalista convenuto in giudizio dal soggetto diffamato, possa pretendere di essere manlevato dall'agenzia giornalistica dalla quale aveva appreso la notizia diffamatoria (Trib. Roma 12 ottobre 1999, in Giurispr. romana, 2000, 19).

L'interesse pubblico

Non ogni notizia che concerna vicende relative a personaggi pubblici, può per ciò solo ritenersi “di pubblico interesse”. Secondo la S.C., l'interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia sussiste quando vi sia la necessità per la collettività di avere notizie in ordine a temi relativi alla politica, all'economia, alle scienze, ai fenomeni criminali e alla giustizia: vale a dire a tutte quelle situazioni che possono influire sulla corretta formazione della pubblica opinione. A tale concetto di interesse pubblico, sono, invece, estranee quelle "notizie" distolte dal fine nobile della formazione della pubblica opinione e volte, al contrario, a soddisfare - attraverso la violazione della sfera morale dei singoli - la curiosità del pubblico anche con il riferire fatti costituenti chiaro pettegolezzo ed offese e, in ogni caso, inutili, in quanto non pertinenti alla notizia (Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2000, n. 7498, in Dir. pen. e processo 2001, 8, 1008 con nota di NOTARO, nonché in Responsabilità civile e prev. 2002, 178 con nota di GENNARI; Foro it. 2001, 3, 178).

La continenza verbale

Il requisito della continenza verbale va inteso sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi:

  1. accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria;
  2. accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati;
  3. uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale;
  4. tono complessivo della notizia e titolazione (Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2066, in Foro it. Rep. 2002, Responsabilità civile, n. 8).

Il canone della continenza può ritenersi violato anche dal solo titolo o dal sottotitolo (c.d. “occhiello”) del “pezzo” giornalistico, rispetto al testo dell'articolo stesso. A tal fine, tuttavia, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo, con la conseguenza che il giudice deve procedere ad un esame globale dell'articolo medesimo in relazione a tutte le sue singole componenti (Cass. 7 ottobre 2011 n. 20608; Cass. 27 gennaio 2009 n. 1976).

La divulgazione di atti processuali

I princìpi sin qui esposti non vengono meno quando il diritto di cronaca venga esercitato attraverso la divulgazione di atti processuali, anche se coperti da segreto istruttorio. È stato infatti ritenuto che le norme le quali vietano la divulgazione del testo o del contenuto degli atti di un'indagine penale sono dettate a tutela del sereno svolgimento del procedimento, e non a tutela dell'onore e della reputazione dell'indagato. Di conseguenza, l'eventuale violazione di tali norme, da sola, non è sufficiente per ritenere sussistente un illecito diffamatorio (Trib. Roma 22 dicembre 1999, in Giurispr. romana, 2000, 321; in dottrina, su questo tema, si veda MANNA, Segreto delle indagini e diritto di cronaca: fra esigenze di tipicità dell'illecito e effettività della tutela, in Dir. informazione e informatica, 1997, 43).

La divulgazione di dichiarazioni diffamatorie rese da terzi (le interviste diffamatorie)

Accade sovente che sulla stampa od altri mezzi di informazioni vengano riportate dichiarazioni di terzi, il cui contenuto sia oggettivamente diffamatorio, ci si chiede se in questi casi il giornalista o l'intervistatore, insieme al direttore responsabile, rispondano dell'illecito.

Sulla questione della responsabilità del giornalista che abbia pubblicato un'intervista a contenuto diffamatorio è dato registrare vari contrasti nella giurisprudenza di legittimità.

Sino a non molti anni fa, era piuttosto frequente l'affermazione secondo cui il giornalista che pubblichi una intervista a contenuto diffamatorio non fosse esente da responsabilità, nemmeno ove si fosse limitato a riportare fedelmente le dichiarazioni dell'intervistato: il giornalista, infatti, non può prescindere, come di fronte ad ogni altra notizia che apprende e che si appresta a pubblicare, dal controllare:

a) l'attendibilità della persona intervistata;

b) il contenuto delle dichiarazioni rese onde verificarne la corrispondenza al vero (Cass., sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871, in Foro it., 1996, I, 65).

Questo orientamento, pertanto, finiva per costituire il giornalista "garante" della verità delle dichiarazioni rese dall'intervistato. Se queste erano false e diffamatorie, il giornalista era ritenuto ugualmente responsabile in solido con intervistato, nel caso in cui non si fosse attivato per accertare, prima di pubblicarle, la veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona intervistata.

In seguito, tuttavia, la Corte di cassazione ha mutato significativamente opinione, osservando che nel caso di pubblicazione di una intervista a contenuto diffamatorio, i criteri che delimitano l'esercizio del diritto di cronaca (la verità del fatto narrato, la pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica, la correttezza delle modalità con cui il fatto viene riferito), vanno rapportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata, costituenti il «fatto» in sé; il limite della verità si atteggia, in questo caso, in maniera del tutto peculiare, siccome riferito “non al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito dall'intervistato alla realtà fenomenica, ma al fatto che l'intervista sia stata realmente operata e concetti o parole riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti al profferito della persona intervistata”; quando, poi, il «fatto-intervista» pubblicato consista in valutazioni o giudizi esternati, da personaggi pubblici, su atteggiamenti di altri personaggi pubblici nell'ambito di un dibattito che - proprio per l'intrinseco contenuto e per la notorietà dei protagonisti - interessa l'opinione pubblica, il giornalista è tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni, manifestate dall'intervistato anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato; quest'ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione del personaggio interessato, non può non assumerne la responsabilità, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica (ove ne sussistano i presupposti) ben distinto da quello di cronaca invocato dal giornalista (Cass., sez. V, 14 dicembre 1999, in Riv. pen., 2000, 589).

Questo secondo orientamento è stato in seguito fatto proprio anche da talune decisioni delle sezioni civili della Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. III, 25 febbraio 2002, n. 2733; nonché, più di recente, Cass. 24 aprile 2008 n. 10686).

Quando tuttavia la questione sembrava essere “pacificata”, un nuovo mutamento di indirizzo è stato adottato da Cass. 17 marzo 2010 n. 6490, la quale è ritornata all'orientamento più antico: infatti, in un caso in cui una persona licenziata aveva lanciato, in una intervista, gravissime (ed oggettivamente molto poco verosimili) accuse al datore di lavoro, la S.C. ha ritenuto responsabile l'editore ed il giornalista che avevano raccolto e pubblicato l'intervista, in base all'assunto che fosse loro obbligo sottoporre ad un rigoroso vaglio critico la veridicità dei fatti, o quantomeno istituire un contraddittorio dinanzi alla palese abnormità dei fatti narrati ed al sospetto di inaffidabilità della persona intervistata.

In ogni caso, la regola che esclude la responsabilità del giornalista per le dichiarazioni diffamatorie rese dall'intervistato viene meno quando la narrazione del fatto avvenga con modalità e forme che esprimano adesione del giornalista alle dichiarazioni calunniose rese dal terzo (Cass. 19 dicembre 2001 n. 15999).

Le esimenti del danno all'onore: (b) il diritto di critica

Il diritto di critica si distingue da quello di cronaca perché col primo si esteriorizza la propria opinione, che non può pretendersi assolutamente obiettiva e che può estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente (Cass. 31 marzo 2006 n. 7605).

Secondo l'orientamento tradizionale della S.C., non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero; pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore (cfr. Cass. 22 marzo 2012 n. 4545). Da ciò deriva che il legittimo esercizio del diritto di critica esclude il danno da lesione dell'onore e della reputazione quando sono rispettati due soli limiti: l'utilità sociale dei fatti riportati e la continenza della forma espressiva (e dunque, al contrario del diritto di cronaca, manda il limite della verità putativa. oggettivamente inesigibile rispetto alla critica).

La necessaria sussistenza dei requisiti di utilità sociale della notizia e continenza dell'espressione, quali presupposti dell'efficacia scriminante del diritto di critica, costituisce un principio pacifico in giurisprudenza: si vedano in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2012, n. 10031; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7274; Cass. civ., sez. III, giugno 2013, n. 15112).

Così, per fare qualche esempio, è stato ritenuto non sussistente il diritto di critica (e quindi è stato ritenuto il reato di volta in volta contestato ed il conseguente illecito), per difetto del requisito della continenza verbale:

  • nel definire un medico come «criminale», ed accusarlo di avere deliberatamente condotto a morte un paziente (Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7274);
  • nell'attribuire ad un magistrato del pubblico ministero l'intento di avessero piegato la propria funzione istituzionale al perseguimento di fini patrimoniali personali, per avere esercitato la funzione requirente al solo scopo di ottenere cospicui risarcimenti pecuniari in conseguenza di pretese condotte diffamatorie relative al loro operato (Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15112);
  • pubblicare una vignetta la quale raffiguri un magistrato del pubblico ministero nei panni della personificazione della morte, al fine di attribuirgli la responsabilità del suicidio d'un imputato (Cass., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23314);
  • nel dare del “Don Abbondio” ad un magistrato accusato di pavidità (Trib. Milano, 24 novembre 1995, imp. Cavallaro, in Danno e resp., 1996, 226, con nota di COSENTINO, La tonaca di don Abbondio e la toga del magistrato);
  • nel dire “voi non siete nessuno” a dei vigili urbani che avevano contestato una infrazione al codice della strada (Cass., sez. VI, 13 giugno 1996, imp. Pollina);
  • nel definire “un vero boss” il sindaco di un Comune (Cass., sez. V, 24 ottobre 1995, imp. Fedele);
  • nell'inviare, da parte di un avvocato, una lettera alla cassa di previdenza forense, contenente espressioni ritenute irriguardose, minacciose ed ingiustificate, per protestare contro il ritardo di tre mensilità nel versamento dell'importo della propria pensione (Cass., S.U., 15 giugno 1994, n. 5788, in Foro it., 1995, I, 209, con nota di CHIAROLLA; nonché in Giust. civ., 1995, I, 1047, con nota di DE TILLA, Sull'etica della professione forense in relazione all'uso di espressioni irriguardose ed ingiustificate);
  • nel dire di una persona ritenuta incolta che è “uno che non ha proprio il senso di quello che dice, dell'italiano, della grammatica, di niente, è uno che apre bocca ed escono fiumi di cose che Kafka si suiciderebbe sentendole” (Trib. Roma, 5 aprile 1994, in Dir. informazione e informatica, 1994, 1034).

Più di recente, tuttavia, la S.C. sembrerebbe avere abbassato la soglia di tolleranza del diritto di critica, aumentandone di conseguenza la possibilità di estrinsecazione. Ha osservato infatti il giudice di elgittimità che nel conflitto tra il diritto del criticato al proprio onore ed alla propria reputazione, e quello del criticante di manifestare liberamente il proprio pensiero, secondo la S.C. deve prevalere il secondo in tutti i casi in cui la critica abbia “capacità lesive estremamente ridotte”. Ciò in quanto qualunque critica che concerna persone é idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, sicché escludere il diritto di critica anche quando leda in modo minimo la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Da ciò la S.C. ha tratto la conlcusione che il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. 12 maggio 2008 n. 12420, la quale ha cassato la decisione di merito che aveva condannato un giornalista televisivo per avere definito un legale “ruspante avvocato di provincia”).

Può accadere altresì che nel medesimo scritto l'autore riporti notizie e formuli giudizi, esercitando così congiuntamente il diritto di cronaca e quello di critica: in tal caso la valutazione della continenza verbale esige un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. 6 agosto 2007 n. 17172).

La critica commerciale

Nel mare magnum del diritto di critica rientra anche il diritto di criticare gli altrui prodotti, o servizi commerciali, od attività d'impresa (così Trib. Roma 18 giugno 1997, in Giurispr. romana, 1997, 390). In questo caso tuttavia, oltre i tradizionali limiti del diritto di critica (e cioè l'utilità sociale della notizia e la continenza verbale) risorge anche il terzo presupposto già esaminato in tema di diritto di cronaca, e cioè la verità (almeno putativa della notizia).

In base a tali princìpi, è stata ritenuta lecita la pubblicazione di una guida turistica nella quale non si davano solo informazioni su indirizzi e tipologia dei locali pubblici (come alberghi e ristoranti), ma si esprimevano altresì giudizi sulla qualità del servizio e della cucina (Trib. Roma 3 febbraio 1998, in Giurispr. romana, 1998, 195).

Nel diritto di critica viene solitamente sussunta anche la c.d. pubblicità comparativa, ritenuta anzi di per sé è lecita ed utile al consumatore. Essa diventa tuttavia illecita, e costituisce un atto di concorrenza sleale, sia quando è suggestiva (quando, cioè, induca artatamente il pubblico a ritenere che l'offerta della concorrenza presenti svantaggi in realtà inesistenti); sia quando è incompleta (quando, cioè, l'impresa reclamizzante ometta di indicare anche alcuni dettagli sfavorevoli della propria offerta: così Trib. Civitavecchia, 20 febbraio 2004, in Giurispr. romana, 2004, 225).

L'illiceità della condotta resta dunque esclusa nel caso in cui le notizie diffuse, assunte in base ai c.d. warentests o prove di mercato, presentino caratteri di serietà, verificabilità ed obiettività (Trib. Roma 18 giugno 1997, in Giurispr. romana, 1997, 390, la quale ha ritenuto lecita la pubblicazione e la diffusione di test comparativi della qualità di prodotti alimentari (nella specie, olio d'oliva), quand'anche da essi risulti la natura adulterata o comunque non genuina di un prodotto, purché chi diffonde il test abbia cura di accertare che gli esami siano stati condotti da persona esperta e con criteri di scientificità (per una analoga ratio decidendi, si veda anche Trib. Milano, 7 gennaio 1992, in Giur. dir. ind., 1993, 123).

Questi princìpi, elaborati in tema di pubblicità comparativa, trovano applicazione più in generale in tutti i casi di pubblicità denigratoria, della quale la prima costituisce una species. In tal senso si veda Trib. Roma (ord.) 16 novembre 1998, in Giurispr. romana, 1999, 154, la quale ha stabilito che la pubblicità denigratoria costituisce una fattispecie di concorrenza sleale, e ricorre allorché la pubblicità sia idonea ad indurre il consumatore di media accortezza a ritenere scadenti od inaffidabili gli altrui prodotti o servizi. Nel rispetto di tale limite, la pubblicità può pertanto lecitamente contenere scene od espressioni ironiche o parodistiche (nella specie, è stato escluso che la pubblicità di un vettore aereo, incentrata sulla parodia del film Titanic, fosse idonea a denigrare l'attività imprenditoriale di una società organizzatrice di crociere).

Su questi assunti è allineata anche la restante giurisprudenza di merito, sostanzialmente uniforme nell'affermare che la pubblicità comparativa costituisce un atto di concorrenza sleale quando si risolve in una comparazione che, per il contenuto o per la forma, suoni denigratoria: pertanto, mentre non è vietato rendere noto alla clientela che il proprio prodotto ha caratteristiche diverse da quelle della concorrenza, rientrano nella sfera del divieto quei messaggi in cui il concorrente è posto in cattiva luce senza alcuna finalità illustrativa dei vantaggi del prodotto pubblicizzato, di guisa che unico scopo dell'inserzionista è la diffusione di un'immagine negativa dei prodotti concorrenti (Trib. Parma, 15 gennaio 1999, in Giur. dir. ind., 1999, 856; App. Perugia, 24 gennaio 1994, in Rass. giur. umbra, 1994, 573, con nota di MARABINI).

Per l'affermazione secondo cui la pubblicità comparativa nel nostro ordinamento non può considerarsi in sé espressione di concorrenza sleale a meno che non si traduca in pubblicità menzognera o ingannevole, si veda Trib. Catania, 11 giugno 1996, in Giur. dir. ind., 1996, 862.

Il giudice di legittimità ha formulato il principio secondo cui la pubblicità comparativa non costituisce attività di concorrenza sleale, a meno che la comparazione non si traduca per il contenuto e per la forma nella denigrazione dell'altrui prodotto (Cass., 3 agosto 1987, n. 6682, in Foro it. Rep. 1987, Concorrenza (disciplina), n. 41).

La critica storica

Nell'alveo del diritto di critica, quale scriminante del danno da lesione dell'onore e della reputazione, viene ricompreso anche il diritto di critica storica, cioè di trarre da avvenimenti del passato una determinata chiave di lettura. È stato, al riguardo, affermato che lo studioso, nell'esercizio del diritto di critica storica, ha sempre la facoltà di preferire una tra molteplici e contrapposte ipotesi ricostruttive degli eventi passati. Quando l'esercizio di tale facoltà entri in ideale collisione con altrui diritti della personalità, la liceità dell'operato dello storico va stabilita non accertando la verità delle sue tesi, sibbene vagliando la scientificità del metodo da questi seguito, scientificità consistente nel dare conto di tutte le fonti spogliate; nel motivare le proprie ragioni; nel raccogliere materiale tendenzialmente completo; nel fondare le ipotesi su fatti veri e non a loro volta supposti (Trib. Roma 17 luglio 1998, in Giurispr. romana, 1998, 349; Trib. Roma, 24 febbraio 1994, in Dir. informazione e informatica, 1994, 731; sull'argomento si veda anche Pret. Roma, 25 maggio 1985, in Dir. informazione e informatica, 1985, 988, la quale aveva ritenuto esistente un “dovere di verità”, inteso come controllo dell'attendibilità delle fonti, per l'attività divulgativa di carattere storico, il quale rendeva divulgabili anche i fatti lesivi, purché veri. Tuttavia tale obbligo non sussiste per le opere di fantasia (narrativa letteraria e cinematografica), purché, secondo lo schema tradizionale dell'illecito, non venga deformata in senso peggiorativo la personalità del soggetto rappresentato, con conseguente menomazione dell'onore, del decoro, e della reputazione).

Anche secondo la S.C. la critica storica, ancorché astrattamente idonea a ledere l'altrui reputazione, è legittima allorché sussistano i tre presupposti dell'interesse pubblico alle vicende narrate; della continenza verbale delle espressioni usate; della verità dei fatti descritti: si vedano in tal senso Cass. 12 gennaio 1977 n. 150; Cass. 9 aprile 1998 n. 3679; Cass. pen. 4 gennaio 1984 n. 6; Cass. pen. 3 maggio 1990 n. 6384; nonché Trib. Trento 26 ottobre 1993, in Riv. pen. 1994, 55.

Sulla facoltà per lo storico di formulare una ipotesi ricostruttiva e di sostenerla con argomentazioni adeguate, si veda Cass. pen. 26 giugno 1979, in Riv. pen. 1979, p. 1041. L'esercizio di tale facoltà è sempre lecito - e dunque lo storico può sostenere anche tesi minoritarie -, purché il metodo seguito nella ricerca storica e nell'elaborazione delle ipotesi ricostruttive sia un metodo scientificamente valido (Cass. 29 settembre 1983, in Cass. pen. 1984, 1404; cfr. altresì Trib. Roma 28 marzo 1967, in Giur. it. 1968, II, 319).

Naturalmente, i limiti che incontra lo storico sono più ristretti e rigorosi di quelli che incontra l'autore di un'opera creativa (film, libro), con la conseguenza che il soggetto il quale abbia effettivamente ispirato al regista il personaggio di un film, non può pretendere il rispetto della verità storica e lamentare la lesione del diritto all'identità personale in un'opera dichiaratamente di fantasia (Pret. Roma, 7 febbraio 1992, in Dir. informazione e informatica, 1992, 887, con nota di CLEMENTE).

Le esimenti del danno all'onore: (c) il diritto di satira

La giurisprudenza è in larga prevalenza orientata a ritenere che l'esercizio del diritto di satira è costituzionalmente garantito, e che esso può prevalere su contrapposto diritto all'onore e alla reputazione della persona dileggiata, ma a condizione che la satira non trasmodi in insulto gratuito. Tuttavia non è sempre agevole stabilire in facto se l'affermazione, lo scritto, il disegno satirico rispettino o meno il limite della continenza.

Secondola Corte di cassazione nell'esercizio del diritto di satira (nella specie, politica), il limite della continenza può ritenersi superato quando nello scritto vengano poste in dileggio le fattezze fisiche e le qualità strettamente personali della persona, senza alcun nesso col contenuto «politico» dello scritto (nella specie, la Corte confermò la sentenza di merito che aveva ritenuto diffamatoria la frase “quando Forlani spedì Bruno Vespa a dirigere il Tg-1 (...) qualcuno mi disse: ‘Preparati a vederne d'ogni colore. Quello lì ha lo sguardo del sicario, bovino umidoso, ma con lampi di sadismo che promettono sfracelli' ": cfr. Cass., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14485).

Il superamento del limite della continenza rende la satira illecita, sia sul piano penale (ove può integrare il reato di ingiuria, diffamazione o calunnia), sia su quello civile, ove oltre a costituire in illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) può rilevare anche sul piano dell'adempimento contrattuale, come ad esempio quando venga posta in essere dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro (ed in questo caso la satira illecita è giusta causa di licenziamento: cfr. Cass., sez. lav., 24 maggio 2001, n. 7091, in Mass. giur. lav., 2001, 792, con nota di GIOVAGNOLI, Diritto di critica del rappresentante sindacale e giusta causa di licenziamento, nonché in Lavoro e prev. oggi, 2001, 1208, ed in Notiziario giurisprudenza lav., 2001, 564).

Fermi i principi di diritto di cui si è appena detto, l'applicazione di essi nel caso concreto - come si accennava - può dar luogo a disparità di vedute: così, mentre Trib. Milano, 7 aprile 1997, in Giur. it., 1997, I, 2, 409, ha ritenuto non offensiva - e quindi scriminata - la satira di un personaggio famoso, quando ha carattere burlesco e paradossale e le espressioni adoperate, considerate nel loro complesso, sono proporzionate alla notorietà del soggetto irriso, al contrario Trib. Milano, 26 maggio 1994, in Dir. informazione e informatica, 1995, 615, con nota di LODATO, Diritto di sorridere e finalità informativa della vignetta satirica, ha ritenuto illecita la raffigurazione caricaturale di contenuto offensivo, anche se ironica.

Le esimenti del danno all'onore: (d) il diritto di espressione artistica

La responsabilità per la lesione dell'onore o della reputazione altrui è stata infini esclusa dalla S.c. quando essa costituisca il frutto di una libera espressione artistica. Tuttavia anche in questo caso la diffamazione a mezzo d'opera teatrale, cinematografica o letteraria fa sorgere la responsabilità aquiliana quando ricorrano quattro requisiti:

  • la natura non veritiera dei fatti o delle circostanze attinenti ad una persona menzionata;
  • l'idoneità di tali fatti ad arrecare danno alla sua dignità;
  • che non si tratti di opera artistica caratterizzata, in quanto tale, dall'idealizzazione della realtà od espressa mediante varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa;
  • che l'espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita non solo come veritiera ma soprattutto come gratuitamente offensiva. In applicazione di tali principi, la S.C. ha negato la natura diffamatoria del monologo di un attore mandato in onda dalla RAI, nella parte in cui poteva aver evocato la vicenda di un bambino caduto in un pozzo per colpa della madre, la quale avrebbe poi ipocritamente finto dolore dinanzi al pubblico, pur senza provare rimorso per il suo turpe operato (Cass. 7 maggio 2009 n. 10495).

Il diritto all'oblio

Il “diritto all'oblio”, uno degli ultimi nati tra i diritti della personalità, fu una felice intuizione del tribunale di Roma, che con alcuni provvedimenti di urgenza, resi nell'arco di un breve periodo di tempo, e concernenti vicende analoghe, ne affermò l'esistenza e ne fissò i limiti. L'occasione per l'affermazione del diritto in esame fu rappresentata dalla messa in onda di una serie di sceneggiati televisive aventi ad oggetto lontane vicende giudiziarie, che negli anni '50 avevano fortemente impressionato l'opinione pubblica, ed erano scaturite in processi seguiti con attenzione dall'intero Paese.

Le persone che vennero all'epoca imputate (ed in qualche caso condannate) in quei processi ricorsero - ex art. 700 c.p.c. - al tribunale, perché impedisse la messa in onda dello sceneggiato, allegando di avere ormai pagato il proprio debito con la giustizia e di essersi rifatte una vita; con la conseguenza che la rivelazione del proprio passato, ormai ignoto ai più, ledeva il proprio diritto “all'oblio”.

Il tribunale di Roma ritenne in quel caso che la diffusione di uno sceneggiato televisivo che riproduca pregresse e lontane vicende giudiziarie non viola il diritto alla riservatezza dei protagonisti, ma solo a condizione che la riproposizione della vicenda sia giustificata da un effettivo ed attuale interesse sociale, storico, culturale, politico. Pertanto, colui che fu reale protagonista della vicenda può opporsi alla diffusione del film, invocando il “diritto all'oblio”, inteso quale aspetto del più generale diritto alla riservatezza, limitatamente a quelle parti del film che rievochino non la vicenda giudiziaria, ma vicende private dei protagonisti, anche se ad esse venne dato ampio risalto dalla stampa all'epoca in cui si svolsero i fatti (Trib. Roma (ord.) 21 novembre 1996, in Giurispr. romana, 1997, 57; il principio peraltro non si affermò senza contrasti: si veda infatti, in senso contrario - ma con una motivazione molto più scarna e meno convincente - Trib. Roma (ord.) 20 novembre 1996, in Giurispr. romana, 1997, 57, nonché Trib. Roma (ord.) 8 gennaio 1996, in Giurispr. romana, 1997, 57, la quale ritenne che il “diritto all'oblio” potesse concernere solo il nome del protagonista, non la sua vicenda.

Più di recente Trib. Roma, 1 febbraio 2001, in Dir. informazione e informatica, 2001, 2, 206, ha ritenuto un dato acquisito la configurabilità di un “diritto all'oblio”, ma ha soggiunto che tale diritto non può essere invocato con riferimento a vicende di cronaca per le quali non sia venuto meno l'interesse del pubblico, in virtù della loro eccezionalità e della efferatezza dei delitti rievocati (nella specie, è stato escluso il “diritto all'oblio” di uno dei partecipanti ai cc.dd. “delitti della Uno bianca”, il quale si era opposto alla trasmissione di uno sceneggiato sulla vicenda).

Diffamazione commessa col mezzo della stampa

L'art. 12 l. 8 febbraio1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) stabilisce che nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione. Tale somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Tale sanzione è irrogabile anche dal giudice civile (Trib. Roma 6 luglio 2004, in Giurispr. romana, 2004, 424; Trib. Venezia, 29 febbraio 2000, in Danno e resp., 2001, 536, con nota di PINO, Sentenza straniera di assoluzione, presunzione di innocenza e diffamazione, e Cass., sez. V, 23 aprile 1991, in Riv. pen., 1991, 1081; contra, però, Trib. Roma, 14 maggio 1994, in Foro it., 1995, I, 1019, con nota di CHIAROLLA, Delitto (diffamazione a mezzo stampa) e castigo (risarcimento del danno): istruzioni per l'uso; secondo cui la sanzione ex art. 12 l. 47/48 sarebbe applicabile solo dal giudice penale).

La sanzione di cui si discorre, in quanto oggetto di una norma eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati; conseguentemente, in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della legge 7 agosto 1990, n. 223, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, non è applicabile a questi ultimi (Cass. 17 marzo 2010 n. 6490).

Sulla questione dell'applicabilità della sanzione civile di cui all'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47 anche al direttore del giornale sul quale è apparso l'articolo diffamatorio, ed all'editore del medesimo, esiste un non sopito contrasto.

Secondo un primo orientamento la suddetta sanzione non è applicabile al direttore del giornale, resosi responsabile del delitto di omesso controllo, di cui all'art. 57 c.p., in quanto l'art. 12 l. 47/48 cit. opera esclusivamente con riguardo all'ipotesi delittuosa della diffamazione a mezzo stampa (Cass., sez. V, 26 ottobre 2001, in Foro it. Rep. 2002, Stampa ed editoria, n. 1). A questo orientamento ha aderito la Cassazione civile, secondo cui l'irrogazione della sanzione pecuniaria in questione presuppone l'accertamento della sussistenza, a carico del direttore responsabile, di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione; essa pertanto non può essere comminata ove la responsabilità del direttore responsabile sia dichiarata per omesso controllo colposo della pubblicazione, e non per concorso doloso nel reato di diffamazione (Cass. 8 agosto 2007 n. 17395; Cass., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14485, in Foro it. Rep. 2000, Responsabilità civile, n. 216; Cass., sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9672, in Giur. it., 1998, 2276).

Al contrario, secondo altro orientamento, in tema di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47, poiché a detta riparazione è tenuto non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto giuridicamente obbligato (Cass., sez. V, 15 marzo 2002, in Foro it. Rep., 2002, Ingiuria, n. 21).

È pacifico, infine, che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. n. 47 del 1948, si aggiunge, e non si sostituisce, al risarcimento del danno (sia patrimoniale, sia non patrimoniale) causato dall'illecito diffamatorio (Cass. 26 giugno 2007 n. 14761; Cass., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14485, in Foro it. Rep. 2000, Responsabilità civile, n. 217; Trib. Pescara, 20 gennaio 1999, in P.Q.M., 1999, fasc. 1, 27, con nota di DI GERONIMO, Diffamazione a mezzo stampa e riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/1948; Trib. Roma, 28 settembre 1993, in Foro it., 1995, I, 1021).

Il quantum

Nei giudizi in tema di risarcimento del danno da lesione dell'onore e della reputazione non esiste aspetto più incognito della misura del risarcimento del danno, ed in ispecie di quello non patrimoniale.

Il danno patrimoniale (perdita degli affari, riduzione degli introiti, forzosa necessità di trasferimento) dovrà essere allegato e provato con gli ordinari mezzi di prova. Il danno non patrimoniale, invece, viene liquidato in via necessariamente equitativa, e dunque può variare da caso a caso.

Criteri standard di valutazione sono ovviamente la notorietà dell'offeso e la diffusione della notizia diffamatoria. Sia pure con qualche cautela, può affermarsi che le liquidazioni variano da circa 2.500 (raramente inferiori) a circa 50.000 euro (raramente superiori). In argomento si vedano, per utili riferimenti, SCARSELLI e ZENO ZENCOVICH, Analisi di duecento sentenze sulla lesione della personalità rese dal tribunale di Roma, in Dir. informazione e informatica, 1998, 823; Idem, Analisi di centosettanta sentenze sulla lesione della personalità rese dal tribunale di Roma (1988-1994), ivi, 1995, 701.

Quanto al danno non patirmoniale, in linea generale esso può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (principio affermato dalla S.C. in tema di danno non patrimoniale lamentato da un rappresentante sindacale aziendale, che era stato sanzionato illegittimamente per aver offeso l'onore del datore di lavoro denunciando, nei limiti della verità oggettiva, irregolarità negli appalti, e che aveva allegato genericamente di aver subito discredito nell'ambiente di lavoro e sociale, a causa dell'irrogazione della sanzione disciplinare, poi annullata dal giudice: così Cass. 14 maggio 2012 n. 7471).

Il risarcimento del danno non patrimoniale spetta anche alla persona giuridica ed in genere all'ente collettivo, allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, In tal caso è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (Cass. 4 giugno 2007 n. 12929).

Nella liquidazione del danno, infine, è consentito al giudice tenere conto del diverso apporto fornito all'informaizone calunniosa o diffamatoria dai coautori del medesimo scritto: così, ad esempio, si è ritenuto che la prefazione di un volume, costituendo una diversa ed autonoma forma di estrinsecazione del pensiero, va scissa dal testo librario cui si riferisce, con la conseguenza che non è inibito al giudice del merito, una volta ritenuto il contenuto diffamatorio dell'una e dell'altro, differenziare a fini risarcitori le responsabilità dei rispettivi autori, con la precisazione che nella prefazione possono esservi contenuti letterari di stampo diverso rispetto al mero esercizio del diritto di cronaca e di critica, sicché essa va valutata - ai fini della sua offensività - su parametri diversi della mera attività di informazione, potendosi estendere alla prefazione la più ampia tutela di cui agli artt. 9 e 33 Cost., in aggiunta a quella di cui all'art. 21 Cost. e fermo restando il requisito della continenza (Cass. 10 gennaio 2011 n. 305).

Aspetti processuali

Legittimato a domandare il ristoro del danno da lesione dell'onore e della reputazione è stato ritenuto non solo la persona fisica o giuridica offesa, ma anche l'ordine professionale che assuma di aver patito danno non patirmoniale in conseguenza della diffusione di una pubblicazione diffamatoria rivolta indistintamente contro tutti gli appartenenti all'Ordine stesso (Cass. 9 maggio 2011 n. 10125).

L'illecito diffamatorio commesso a mezzo della stampa o della TV ha spesso natura ubiquitaria, cioè si produce in ogni luogo dove la trasmissione è diffusa o il giornale venduto.

In questi casi sorge spesso il problema di individuare il giudice competente per territorio, dovendosi escludere che tutti i giudici siano contemporaneamente competenti.

Sino ad epoca recente, la S.C. aveva per lo più ritenuto che dinanzi ad illeciti siffatti che il diritto al risarcimento sorgesse nel luogo dove lo scritto offensivo ovvero il programma televisivo aveva avuto la sua prima diffusione, e cioè nel locus commissi delicti (ma con orientamento non unanime: secondo Cass., sez. I, 5 giugno 1991, n. 6381, in Foro it., 1992, I, 436, infatti, in materia di concorrenza sleale il luogo dove è sorta l'obbligazione si identifica con quello ove ha sede l'impresa che lamenta la contrazione delle proprie vendite).

Con un importante revirement, invece, la S.C. ha in seguito mutato avviso, stabilendo che nel caso di diffamazione commessa a mezzo della televisione, tanto nel caso di trasmissione in diretta che in quello di trasmissione in differita, il luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria in capo alla vittima non è quello in cui il programma è stato trasmesso, ma quello in cui la vittima aveva il domicilio al momento della trasmissione. Ne consegue che giudice competente a conoscere della domanda di risarcimento è, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il giudice del luogo del domicilio della persona diffamata (Cass. [ord.], sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22586, in Dir. e giustizia, 2005, fasc. 6, 18, con nota di ROSSETTI; in seguito, nello stesso senso, Cass. 20 ottobre 2006 n. 22525; Cass. 25 maggio 2007 n. 12234).

Lesione dell'onore e immunità parlamentare (aspetti civili)

Come noto, deputati e senatori non possono essere chiamati a rispondere (né penalmente, né civilmente) per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio del loro mandato.

Non è tuttavia - purtroppo - infrequente che parlamentari si lascino andare a dichiarazioni diffamatorie, calunniose od oltraggiose nei confronti di terzi. In questi casi quindi il parlamentare non può essere chiamato a rispondere di tlai dichiarazioni, se compiute nell'esercizio del proprio mandato, e comunque previa delibera della camera di appartenenza che dichiari l'insindacabilità delle suddette dichiarazioni.

Se tuttavia tale delibera di insindacabiità non sia fondata sui presupposti di cui all'art. 68 cost., si verifica una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria [principio ormai consolidato: ex multis, Corte Cost. 24 luglio 2003, n. 282 (ord.); Corte cost. 22 luglio 2003, n. 272 (ord.); Corte Cost. 15 luglio 2003, n. 252 (ord.); Corte Cost. 15 luglio 2003, n. 248 (ord.); Corte Cost. 24 giugno 2003, n. 224 (ord.)].

Pertanto la delibera di insindacabilità può essere superata ove il giudice (d'ufficio o su istanza della parte che vi abbia interesse) sollevi dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato. Anzi, incorre nella violazione degli artt. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla CEDU, e art. 24 Cost. la sentenza che, applicando l'esimente dell'art. 68 Cost., in ragione di una delibera parlamentare di insindacabilità delle opinioni espresse negli scritti diffamatori di un parlamentare, respinga la domanda di risarcimento del danno proposta nei suoi confronti, omettendo, nonostante la sollecitazione della parte, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, cui soltanto spetta di pronunciarsi sull'eventuale abuso di uno dei poteri dello Stato in conflitto (Cass. 24 ottobre 2011 n. 21969).

Secondo la giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, la delibera di insindacabilità è illegittima quando manchi un nesso funzionale tra l'attività del parlamentare e le dichiaraizoni offensive, tenendo presente che “una generica comunanza di temi o di argomenti rispetto al tenore delle affermazioni oggetto della delibera di insindacabilità” non è sufficiente a ravvisare il nesso funzionale (così, testualmente, Corte cost. 20 luglio 2004 n. 246; Corte cost. 6 dicembre 2002, n. 521; Corte cost. 26 giugno 2002, n. 292 (ord.); Corte cost. 23 maggio 2002, n. 207; Corte cost., 15 marzo 2002, n. 52, in Foro it., 2002, I, 1278; Corte cost., 17 gennaio 2000, n. 10, in Foro it., 2000, I, 332; Corte cost., 17 gennaio 2000, n. 11, in Foro it., 2000, I, 331; Corte cost., 23 marzo 2001, n. 76, in Foro it., 2001, I, 1438).

Per l'accertamento del suddetto nesso funzionale, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha elaborato una serie di “indici” di individuazione del nesso funzionale tra dichiarazioni e funzioni parlamentari, e cioè:

a) il tipo di atto fonte di danno: se si tratta di atto previsto dai regolamenti delle Camere, ovvero compiuto intra moenia, l'insindacabilità dovrà ritenersi in re ipsa, mentre in caso contrario si dovrà esaminare se, pur essendo stato l'atto compiuto extra moenia, essa possa ritenersi proiezione esterna, prosecuzione, o comunque atto connesso all'atto parlamentare tipico;

b) la natura ufficiale o pubblica dell'atto, “destinato a confluire nella documentazione della attività di quell'organismo”;

c) la circostanza che le dichiarazioni contengano l'espressione di ragioni politiche; e cioè che il contenuto "politico" rappresenti l'aspetto argomentativo sul quale si articola "l'opinione";

d) la circostanza che l'atto atipico sia compiuto in un contesto cronologico unitario rispetto all'atto parlamentare tipico;

e) la circostanza che l'atto atipico sia “consequenziale” ad un atto tipico, costituisca cioè divulgazione di un atto compiuto immediatamente prima;

f) la circostanza che le dichiarazioni rese dal parlamentare siano “specifiche e circostanziate” (Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 508).

g) la circostanza che ra l'atto atipico e il (precedente) atto tipico deve sussistere una “corrispondenza sostanziale di significato” (ex permultis, Corte cost., 15 marzo 2002, n. 52, in Foro it., 2002, I, 1278; Corte Cost., 15 marzo 2002, n. 51, in Foro it., 2002, I, 1278; Corte Cost., 24 marzo 2000, n. 82, in Giust. pen., 2000, I, 105; Corte Cost., 15 febbraio 2000, n. 58, in Foro it., 2000, I, 1041; Corte Cost., 15 febbraio 2000, n. 56, in Foro it., 2000, I, 1041).

Va, infine, ricordato, che in tema di immunità parlamentare la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha ritenuto che costituisce violazione dell'art. 6, s 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al diritto ad un processo equo davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, l'applicazione della immunità parlamentare per le opinioni espresse, di cui all'art. 68, comma 1, Cost., ad attività non legate, attraverso un nesso evidente, alla funzione di parlamentare, ma relative a rapporti di carattere personale (Corte europea diritti dell'uomo, 30 gennaio 2003, in Foro it., 2004, IV, 293).

In tutti i casi in cui sia operativa l'immunità di cui all'art. 68 cost., essa non può estendersi ad eventuali corresponsabili. Secondo la S.C., infatti, l'art. 68 Cost. è norma deroga eccezionalmente alla parità di trattamento davanti alla giurisdizione. L'immunità è strumentale allo svolgimento della funzione parlamentare, e non può perciò essere estesa oltre le persone di coloro che tale funzione esercitano. In applicazione di questo principio si è pertanto esclusa l'estensione dell'immunità all'emittente televisiva che aveva mandato in onda le dichiarazioni offensive di un deputato (Cass. 4 ottobre 2011 n. 20285; Cass. 16 marzo 2010 n. 6325).

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