Danno endofamiliare

29 Novembre 2023

Il diritto di famiglia prevede rimedi tipici per le violazioni che uno dei coniugi o genitori dovesse porre in essere nell'ambito della famiglia: ad es., per il matrimonio, l'addebito della separazione. In passato, si riteneva che tali forme speciali di tutela escludessero la forma rimediale generale prevista dall'art. 2043 c.c. In altri termini, si escludeva che, in caso di illecito endofamiliare, fosse configurabile una responsabilità risarcitoria aquiliana di un familiare verso l'altro. Questa opinione è stata disattesa a partire da Cass. civ., sez. I, sent., 10 maggio 2005 n. 9801 che ha ufficialmente e definitivamente legittimato l'ingresso della responsabilità civile risarcitoria in ambito endofamiliare (Porreca, La lesione endofamiliare del rapporto parentale come fonte di danno, in Giur. It., 2005, 1633). Costituisce acquisizione da tempo ormai condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina che nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. La famiglia si configura ora come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi. La famiglia si configura quindi non già come un luogo di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili, ma come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quali i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'articolo 2 Costituzione, che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa.

Inquadramento sistematico

L'unione familiare costituisce la più importante delle compagini sociali dove il singolo realizza la sua personalità. La Costituzione disciplina, nel dettaglio, una specifica ipotesi di «famiglia» ovvero quella fondata sul matrimonio (art. 29) e, in particolare, si occupa di dettare regole generali per quella che ha scelto di ospitare la genitorialità (art. 30). Le altre forme familiari trovano comunque consenso nell'ambito della protezione costituzionale, in quanto formazioni sociali destinate ad affermare il valore della persona (art. 2). In particolare, si inscrive nel concetto di famiglia anche quella omogenitoriale e, quindi, l'unione omosessuale in genere (Corte cost. 15 aprile 2010 n. 138). Le unioni tra persone dello stesso sesso, pertanto, rientrano a pieno titolo nel concetto di famiglia, pure in un approccio interpretativo sistematico, all'interno della Carta dei Diritti fondamentali dell'Uomo (Corte Eur. Dir. Uomo, 7 novembre 2013, Vallianatos c/ Grecia). La diversità del sesso, pertanto, non è nemmeno il presupposto indispensabile del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2012 n. 4184). Il concetto di “famiglia” non trova varianti solo in senso “soggettivo”, ma pure in senso “oggettivo”, guardando, cioè, ai contenuti dell'unione. Trattandosi di una delle massime espressioni della libertà, la famiglia non può essere ricondotta forzosamente a un determinato modello, come se si trattasse di dovere conformare ogni unione a un «letto di Procuste»: la famiglia, fatta da singoli, sceglie essa stessa i contenuti del rapporto attraverso i quali i membri aspirano a realizzarsi come persone. Spicca, in questa prospettiva valutativa, la rilevanza della coabitazione: nei vari modelli di “famiglie” mantiene la sua connotazione di unione familiare anche quella in cui i partners non coabitano. Il fattore della convivenza certamente esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, ma la comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso di una scelta di vita in cui non sussista condivisione del medesimo ambiente domestico (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2007 n. 14845). Addirittura è possibile che i due partners tengano separate e distinte le rispettive realtà individuali. È il fenomeno descritto dall'ISTAT in termini di “pendolarismo familiare”: secondo l'Istat, sono pendolari della famiglia le persone che vivono per motivi vari e con una certa regolarità in luoghi diversi dall'abitazione abituale e ben può dunque capitare che mantengano residenze anagrafiche diverse. Il pendolarismo non fa venire meno la connotazione familiare della unione che, dunque, resta «famiglia» (Trib. Milano, sez. IX, decreto 1 luglio 2013). Famiglia, ovviamente, è anche quella che si costituisce senza un vincolo civile ufficiale e, in particolare, è tale quella non fondata sul matrimonio (Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013 n. 7214): famiglia che, all'indomani della modifiche introdotte dalla l. 10 dicembre 2012 n. 219 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, nemmeno può essere più descritta come “famiglia di fatto”, essendo venute meno le differenziazioni normative fondate sull'appartenenza della prole a un nucleo familiare suggellato dal matrimonio o non; infatti, in tutti i casi, oggi, la disciplina normativa è uniforme e omogenea (artt. 337-bis e ss c.c.). Da qui l'abrogazione della distinzione tra famiglia legittima e famiglia naturale (art. 2, comma 1, lett. a), l. 219/2012; art. 105 d.lgs. 154/2013). In buona sostanza, il vincolo familiare, che assume rilevanza giuridica, è una situazione «fattuale» in cui i partners condividono abitudini vita, si scambiano affettività e solidarietà e si legano sentimentalmente. Il legame prescinde dalla sessualità: sono i membri del vincolo affettivo a determinare i contenuti del legame, quanto alla intimità. Nel momento in cui si costituisce la famiglia, sorge in capo ai membri un obbligo di reciproca assistenza morale e materiale che, però, non cancella e nemmeno riduce il valore del “singolo”: le situazioni giuridiche soggettive di cui è titolare il membro, cioè, non possono essere soffocate dagli altri membri. La compagine familiare non lo autorizza. D'altro canto, riguardo ai terzi, sorge in capo ai membri un diritto inviolabile alla integrità delle relazioni familiari. La sua violazione costituisce illecito. Gli ultimi due profili appena esaminati introducono il tema degli illeciti nei rapporti di famiglia: l'illecito commesso dal terzo (cd. illecito esofamiliare) e l'illecito commesso dal familiare (cd. illecito endofamiliare).

Illecito endofamiliare

Il diritto di famiglia prevede rimedi tipici per le violazioni che uno dei coniugi o genitori dovesse porre in essere nell'ambito della famiglia: ad es., per il matrimonio, l'addebito della separazione. In passato, si riteneva che tali forme speciali di tutela escludessero la forma rimediale generale prevista dall'art. 2043 c.c. In altri termini, si escludeva che, in caso di illecito endofamiliare, fosse configurabile una responsabilità risarcitoria aquiliana di un familiare verso l'altro. Questa opinione è stata disattesa a partire da Cass. civ., sez. I, sent., 10 maggio 2005 n. 9801 che ha ufficialmente e definitivamente legittimato l'ingresso della responsabilità civile risarcitoria in ambito endofamiliare (Porreca, La lesione endofamiliare del rapporto parentale come fonte di danno, in Giur. It., 2005, 1633). Costituisce acquisizione da tempo ormai condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina che nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. La famiglia si configura ora come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi. La famiglia si configura quindi non già come un luogo di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili, ma come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quali i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'articolo 2 Costituzione, che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa. Ne consegue che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente dei nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare. La sentenza n. 9801 del 2005 ha, dunque, ampliato le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari e, conseguentemente, oggi, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo anche all'interno dell'istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso (Cass. civ., sez. I, sent., 20 giugno 2013 n. 15481). Giova ricordare, però, che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona. Deve pertanto escludersi che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione possano di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria; così come deve affermarsi la necessità che sia accertato in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione, nonché il nesso eziologico tra il fatto aggressivo ed il danno. La tutela risarcitoria è ammessa anche nell'ambito di una famiglia non fondata sul matrimonio (v. Cass. civ., sez. I, sent., 20 giugno 2013 n. 15481) e, in generale, nei legami affettivi non fondati su un vincolo giuridico formatosi secondo le forme tipiche previste dalla legge (es. matrimonio civile). La violazione dei diritti fondamentali della persona è, infatti, certamente configurabile anche all'interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità, avuto riguardo alla irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo (v., in tal senso, Cass., sent. n. 4184 del 2012). Del resto, ferma restando la ovvia diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, è noto che la legislazione si è andata progressivamente evolvendo verso un sempre più ampio riconoscimento, in specifici settori, della rilevanza della famiglia di fatto. Siffatto percorso è stato in qualche misura indicato, e sollecitato, dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, già nella sentenza n. 237 del 1986, ebbe ad affermare che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine -costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche». L'affermazione secondo la quale per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, si trova poi nella sentenza n. 138 del 2010. Analoghe considerazioni sono alla base delle pronunce della Cassazione che hanno, tra l'altro, riconosciuto il diritto del convivente di soggetto deceduto a causa di un terzo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (v. sent. n. 12278 del 2011, n. 23725 del 2008), e attribuito rilievo, ai fini della cessazione (rectius: quiescenza) del diritto all'assegno di mantenimento o divorzile, ovvero ai fini della determinazione del relativo importo, alla instaurazione, da parte del coniuge (o ex coniuge) beneficiario dello stesso, di una famiglia, ancorché di fatto (v. sentt. n. 3923 del 2012, n. 17195 del 2011). Né può, infine, sottacersi l'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il quale tutela il diritto alla vita familiare, fornita dalla Corte EDU, che ha chiarito che la nozione di famiglia cui fa riferimento tale disposizione non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, e può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di coniugio (v., per tutte, sentenza 24 giugno 2010, Prima Sezione, caso Schalk e Kopft contro Austria). Va aggiunto che, per effetto della riforma del diritto di famiglia (legge 219/2012 e d.lgs. 154/2013) non è nemmeno più qualificabile la distinzione tra famiglia di fatto e famiglia di diritto: tutte le famiglie sono, sulla base del nuovo formante legislativo, famiglie di “diritto”, poiché omologa è la disciplina per il figlio che sia nato all'interno o fuori del matrimonio (artt. 337-bis e ss cod. civ.). Tra le ipotesi di danno endofamiliare di maggiore diffusione spiccano: il danno da infedeltà consumata con modalità tali da pregiudicare l'onore e la salute del partner tradito; il danno da mancato riconoscimento del figlio; il danno da abbandono morale e materiale del familiare; il danno da privazione della sessualità coniugale.

Tipologie di illecito endofamiliare

Una prima ipotesi di illecito endofamiliare è quello derivante dalla violazione del dovere di fedeltà. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge. Nell'ottica di tale assetto normativo, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sè a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, né tanto meno del terzo, che al su detto obbligo è del tutto estraneo. In particolare, quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali, sulla base dei principi già sopra esposti, perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato, dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sè non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto (Cass. civ., sez. I, sentenza 15 settembre 2011 n. 18853).

  • La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale (escluso, nella specie, il risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in conseguenza della violazione da parte della moglie dei doveri coniugali, che avrebbe determinato nel marito uno stato depressivo dopo l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, atteso che mancava la prova del nesso tra il tradimento subito e lo stato depressivo in cui l'uomo era caduto) (Cassazione civile sez. VI, 19 novembre 2020, n.26383).
  • La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona) (Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598).

Un'altra ipotesi particolarmente importante di illecito endofamiliare è quello da privazione del rapporto genitoriale. Il nostro ordinamento attribuisce un primato alla dignità della persona, anche del minore, che viene ormai considerato soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti. In materia di famiglia vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2,3,29,30 e 31 della Costituzione), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto nemmeno di valida eccezione di ignoranza scusabile (Cass. pen., sez. VI, 17 dicembre 2009, n. 48272). In questa solida cornice in cui la trama si costituisce di norme costituzionali e sovranazionali, affiora come primario il diritto del figlio a essere educato, istruito e cresciuto dai propri genitori. Entro la lente dei commentatori, il vincolo filiale va letto, da un primo angolo visuale, nell'ottica di ciò cui sono tenuti il padre e la madre: esso non è fatto solamente di supporti materiali, ma, anche e soprattutto, della realizzazione di un referente dialogico e, insieme, evolutivo. Attraverso la figura materna e paterna il minore sviluppa armoniosamente la sua identità e attraverso i genitori il fanciullo rinviene il grimaldello che lo traghetta dal cantuccio familiare al tessuto sociale. Senza entrambi i genitori il minore viene privato della «famiglia», l'ambiente primario, la società naturale all'interno della quale i singoli si costruiscono come adulti e come persone. Trattasi di situazione giuridica soggettiva di rango primario, come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive avvolte dalla coltre costituzionale (è perciò ammesso il risarcimento ex art. 2059 c.c.: Cass. civ., Sez. Un., sent., 11 novembre 2008 n. 26972 26975). La conclusione è che senz'altro il minore ha diritto al risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell'assenza del genitore. Il pregiudizio è di due tipi: patrimoniale e non patrimoniale. Quello patrimoniale afferisce alla perdita di sostegno economiche che il minore avrebbe avuto se il genitore fosse stato presente. Tale danno è costituito, anche, dalla perdita delle “chances” che il figlio avrebbe potuto avere se educato e cresciuto dal proprio genitore.

Quanto al danno non patrimoniale, esso involge lo strappo insanabile al tessuto connettivo primario della famiglia, tale essendo la vita di una persona minorenne privata del genitore per volontà unilaterale di quest'ultimo. Si tratta di lesione che, tenuto conto di tutti gli indici già evidenziati, è sicuramente seria e grave (elementi necessari per accordare la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c.: v. Corte cost., sentenza 15 dicembre 2010 n. 355).

Profili processuali

Il codice prevede specifiche ipotesi in cui la responsabilità risarcitoria può essere fatta valere in occasione di procedimenti di famiglia o minorili: ad es., l'art. 709-ter c.c. Quid juris, però, per l'azione risarcitoria ordinaria? Può essere promossa nel giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316, comma IV, c.c.? Secondo l'orientamento maggioritario e prevalente, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013, Pres. Manfredini, est. R. Muscio; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sentenza 3 luglio 2013, Pres. Canali) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. ,civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828, Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638). L'orientamento contrario, invece, valorizzando l'esigenza di economica processuale, ammette la trattazione cumulata della domande e afferma che «è ammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta in un giudizio di separazione, allorché la richiesta risarcitoria sia fondata sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e sul richiesto addebito della separazione per la condotta del marito» (v. App. Roma 12 maggio 2010, in Resp. civ. e prev., 2012, 12, 866). Questo indirizzo è stato “lambito” da un obiter dictum della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, sent., 1 giugno 2012 n. 8862) ma, allo stato, resta di fatto isolato nella giurisprudenza di legittimità. L'azione risarcitoria, nei procedimenti ex artt. 337-bis e s.s., rischia inevitabilmente di ritardare la risposta giudiziale al cospetto di diritti per cui il tempo è esso stesso una forma impostante di tutela. Si presta anche a manovre strumentali. È, pertanto, preferibile il primo degli orientamenti esposti che, peraltro, rispetta le regole precettive di cui all'art. 40 c.p.c.

Casistica
  • In tempi recenti, la Suprema Corte, con la sentenza Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2013 n. 26205, ha ricordato che l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento.
  • L'automatismo affermato dalla Cassazione, quanto a procreazione e responsabilità genitoriale, ha indotto, in tempi recenti, la giurisprudenza di merito, a rimeditare il tema della prescrizione dell'illecito endofamiliare. Secondo Trib. Roma, sez. I, sentenza 7 marzo 2014 (Pres. Crescenzi, rel. Albano), in materia di mancato riconoscimento del figlio, l'obbligo del mantenimento sorge comunque per il solo fatto della nascita e non anche per l'accertamento giudiziale dello status di genitore. Le relative azioni, dunque, possono essere proposte verso colui che ha omesso il riconoscimento, a prescindere da una decisione che ne accerti la paternità: questione che, peraltro, può essere oggetto di accertamento incidentale. Ne consegue che la prescrizione dell'azione di regresso decorre da ogni singola spesa effettuata. Il termine è senz'altro quello decennale, non vertendosi in materia di alimenti, ma di regresso in materia di obbligazioni solidali. La stessa decisione ha pura affermato che “le conseguenze dell'illecito cd. “endofamiliare” da mancato riconoscimento, ormai ampiamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza (v. Cass. n. 5652 del 2012 ), si articolano nel danno derivante da violazione dell'obbligo di mantenimento, connesso alla perdita di chances conseguenti, ad esempio, al mancato conseguimento della posizione sociale confacente a quella del padre biologico, ed in quello derivante dalla violazione degli altri doveri genitoriali, in particolare il diritto a ricevere cura, educazione, protezione, da entrambi i genitori. Deve ritenersi che per l'azionabilità del diritto al risarcimento del danno da violazione dei doveri genitoriali non sia necessaria la sussistenza di una sentenza sullo status passata in giudicato. Quanto al danno patrimoniale, il termine deve esser individuato nel momento in cui il figlio raggiunge l'indipendenza economica, in quanto in quel momento cessa il dovere del genitore di contribuire al suo mantenimento. Quanto agli altri datti, al di là dei compiti strettamente educativi, i doveri giuridici di solidarietà, protezione e cura permangono fino a che il figlio non sia in grado di conseguire una completa autonomia anche psicologica che verosimilmente, nella maggior parte dei casi, coincide con il raggiungimento dell'autonomia economica e, quindi, con il momento in cui cessa l'obbligo di mantenimento”.
  • Per un caso di illecito endofamiliare a mezzo di condotte omissive, valga considerare Cass. Civ., sez. I, 10 aprile 2012 n. 5652: la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
  • Sul piano processuale, la giurisprudenza di merito e la Suprema Corte sono, allo stato, del tutto prevalenti nell'escludere l'ammissibilità del cumulo in caso di cause sottoposte a riti diversi: «l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi»; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6 marzo 2013, Pres. Manfredini, est. R. Muscio; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sentenza 3 luglio 2013, Pres. Canali) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638).