Danno morale

20 Marzo 2023

La nozione di danno morale si ricava dall'elaborazione interpretativa dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui condiziona la risarcibilità dei danni non patrimoniali ad un'espressa previsione di legge. In particolare, essa ebbe il ruolo di consentire, in continuità con la previsione dell'art. 185 c.p., una, sia pur limitata, risarcibilità dei danni non patrimoniali, sia pure al prezzo di limitarla all'ipotesi in cui questi ultimi erano stati determinati da reato.

Tale impostazione restrittiva è stata rimeditata dalla giurisprudenza fin dalla fine del secolo scorso, sicché, da unica componente non patrimoniale del danno, esso è oggi solo una delle conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita altrui nella sfera giuridica areddituale del soggetto leso.

Nozione

Il danno in esame è stato individuato, almeno fino all'elaborazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso, come danno morale soggettivo e, cioè, come sofferenza o patimento o patema d'animo contingente, transeunte turbamento dell'animo (Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972).

Il danno morale è, così, ogni sofferenza che il danneggiato patisce in dipendenza del fatto illecito altrui, diversa dal dolore direttamente indotto dalla fisica menomazione o dalle limitazioni anatomo-funzionali permanenti che dal primo derivano, sia tale dolore passeggero, ovvero durevole (integrando questi ultimi due profili il danno biologico temporaneo e quello permanente).

Un elemento normativo specifico in tal senso è stato individuato nell'art. 5 d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, per il quale «la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico». La norma è stata però abrogata dall'art. 2269, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Elemento oggettivo

Il danno morale costituisce una componente del danno non patrimoniale. La Cassazione, nelle sentenze gemelle di San Martino 2008, riconosce la risarcibilità del danno morale perché rientrante in uno dei casi previsti espressamente dalla legge ex art. 2059 c.c.

Nell'impostazione delle Sezioni Unite, tuttavia, il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, se non a prezzo di una non ammissibile duplicazione delle poste risarcitorie. Pertanto, il danno morale si identifica nella sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata e purché possa essere in sé sola considerata, cioè non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Ricorre il primo caso ove siano allegati il turbamento dell'animo ed il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza: al contrario, ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente: determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.

Insomma, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

La definizione si inserisce nella nota ricostruzione unitaria del danno non patrimoniale, sicché la nozione assume il connotato di sofferenza specificamente collegata ad un reato, mentre altri tipi di sofferenza interiore vanno ricondotti ad altri profili, separatamente – ma non autonomamente – considerati, riconducibili alla lesione di altri diritti di immediata rilevanza costituzionale.

La Cassazione, tuttavia, oscilla tuttora tra l'affermazione dell'intangibilità delle valutazioni di onnicomprensività della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale come operata dai giudici di merito e quella della necessaria penetrante disamina della completezza ed esaustività della liquidazione, in modo che essa garantisca ogni possibile profilo del danno non patrimoniale concretamente patito dal leso. Da un lato, si nega in assoluto la possibilità di una autonoma considerazione del danno morale (Cass., sez. III, 23 settembre 2013, n. 21716), dall'altro, si sostiene l'esigenza di valutare quest'ultimo separatamente da quello biologico (Cass., sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22585; Cass., sez. lav., 30 dicembre 2011, n. 30668), in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo quelli a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana. Ancora, si nega la legittimità della liquidazione del danno morale quale frazione del danno biologico (Cass., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2228).

Talvolta si giunge invece a negare ogni autonomia al danno morale, che non sarebbe più neppure suscettibile di prova, visto che, quale “mera” sofferenza d'animo, non inciderebbe di per sé solo sul peggioramento delle qualità della vita e non sarebbe neppure suscettibile di essere provato (Cass., sez. VI-III, 14 maggio 2013, n. 11514; in senso contrario, sull'indispensabilità di un'autonoma liquidazione: Cass., 26 giugno 2013, n. 16041).

Nonostante la tendenza della più recente giurisprudenza di legittimità, la soluzione delle sentenze di San Martino resta, tuttavia, la più corretta e rigorosa dal punto di vista scientifico, almeno fino alla sua coerente rimeditazione da parte di eventuali future altre pronunce a sezioni unite. L'unitarietà del danno conseguenza – quello arrecato al “valore-uomo” – è evidente, come evidente è la necessità della completezza della sua valutazione di tutti i suoi profili, proprio per la poliedricità di quel valore e, quindi, per la peculiarità dei beni coinvolti. Una liquidazione separata di detti profili espone la valutazione al rischio della duplicazione delle poste risarcitorie e, quindi, della scorrettezza dell'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, oltre che dell'iniquità del risultato. È, così, preferibile tener certamente conto di tutti tali profili, ma senza attribuire separata rilevanza, a fini liquidatori, ad ognuno di essi, quasi fossero addendi di una somma, ciascuno dotato di autonomia.

Infine, le esigenze di personalizzazione potranno operare, se riscontrate, soltanto in sede di adeguamento del totale complessivo, considerato in modo altrettanto unitario. E va esclusa, anche in ipotesi di danno morale derivante da reato, la risarcibilità dei danni futili (Cass., sez. III, 14 giugno 2012, n. 9735).

Elemento soggettivo

Il danno morale, nel senso suddetto, può essere conseguenza di qualunque tipo di illecito ed essere quindi risarcito nelle ipotesi di reato doloso, colposo, di illecito civile doloso, colposo o rientrante nelle ipotesi di responsabilità presunta o oggettiva, ex artt. 2048 e ss. c.c.

Nesso di causalità

Il danno morale può essere conseguenza di responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale. La condotta illecita deve ledere un diritto inviolabile, relativo alla persona, secondo la giurisprudenza di San Martino (Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, par. 4.1): e tanto in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. fatta propria in quella sede. Va tenuta ferma la risarcibilità dei soli pregiudizi consequenziali ex artt. 1223 e 2056 c.c., applicabili anche in tema di danno non patrimoniale (nesso di causalità giuridica), mentre per i soli danni da illecito contrattuale vige l'ulteriore limitazione dell'art. 1225 c.c., per il quale il risarcimento è limitato, al di fuori dei casi di dolo, al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta.

Onere della prova

Sul danneggiato che chiede il risarcimento del danno morale incombe l'onere di provare la lesione del bene salute ed i danni consequenziali.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (abbandonata ormai l'opposta teoria del danno evento), che deve essere allegato e provato; non è mai configurabile, allora, un danno in re ipsa, anche se la prova può essere data con ogni mezzo e, quindi, anche per presunzioni.

Poiché però il pregiudizio (non biologico) attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto e, cioè, i fatti da cui desumere la sofferenza in cui il danno morale si è visto oggettivarsi.

Cass. Civ. sez. III, 3 marzo 2023, n. 6444

Aspetti medico-legali

Poiché il danno morale integra una sofferenza soggettiva, diversa da ogni limitazione anatomo-funzionale della persona, limitato è l'apporto della scienza medico-legale in ordine alla concreta acquisizione di elementi di giudizio, quand'anche presuntivi.

Tuttavia, l'esame della documentazione clinica o, se del caso, anche solo dei referti di specialisti psicologi o psichiatri, quand'anche escludessero patologie in senso tecnico, potrebbe bene fondare elementi presuntivi da cui desumere la sussistenza e l'intensità della sofferenza soggettiva in cui il danno morale si risolve.

È importante, così, che il C.T.U. non tralasci alcun riferimento a dette risultanze, anche nel caso in cui esse non possano fondare una valutazione di sussistenza di un apprezzabile danno biologico in senso tradizionale, neppure transitorio.

Cass. Civ. sez. III, 9 novembre 2022, n. 32935

Criteri di liquidazione

Per i principi della giurisprudenza di San Martino non è ammessa una liquidazione autonoma del danno morale, sia pure con la precisazione che la conclusione è volta ad evitare una duplicazione delle poste risarcitorie e, al contrario, a garantire una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, complessivamente inteso.

La giurisprudenza di merito ha reagito variamente, per lo più rimodulando le tabelle di liquidazione nel senso di agire sul valore base del “punto”, posto a fondamento della liquidazione del danno biologico, aumentandolo di una percentuale variabile – in relazione alla peculiarità del caso concreto – a titolo di ulteriore componente risarcitoria riferita al danno morale. In tal senso militano le opzioni ricostruttive finali operate con le tabelle dell'Osservatorio di Milano, cui la Cassazione ha riconosciuto il rango di elemento unificante, a livello nazionale, dell'integrazione delle norme sulla liquidazione del danno non patrimoniale.

Tale ultima soluzione può dirsi il miglior tentativo possibile per contemperare l'esigenza di personalizzazione della liquidazione, eretta a fine ultimo del complesso percorso ermeneutico delle sentenze di San Martino, con quella della prevedibilità della stessa, indispensabile ai fini di un'utile gestione del contenzioso e della parità di trattamento. La Cassazione è però, di recente, oscilla su soluzioni più variegate, che tendono ad escludere qualunque automatismo.

Nella giurisprudenza di legittimità è, poi, controversa la possibilità di aumentare ulteriormente gli importi, previsti nelle ipotesi di cogente applicazione degli artt. 138 e 139 Cod. Ass., per la componente sofferenza/danno morale (v. Cass., sez. III, sent., 7 giugno 2011, n. 12408).

Comunque, per la stessa giurisprudenza (Cass. n. 12408/2011), in tutte le altre ipotesi in cui non si applica obbligatoriamente il Codice delle Assicurazioni il danno non patrimoniale va liquidato - a pena di nullità per violazione o falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c. - con i valori monetari indicati dalla Tabella milanese (ora Edizione 2013): pertanto, con la personalizzazione ivi indicata in termini percentuali.

Per quanto sopra argomentato, va evitata una parcellizzazione delle liquidazioni delle singole componenti del danno non patrimoniale, unitariamente inteso: ed occorre tendere ad una considerazione complessiva del pregiudizio al “valore-uomo”, semmai accentuando i parametri di personalizzazione, ma senza la pretesa di operare una monetizzazione di ciascun singolo aspetto o profilo. Ove vi siano altri parametri già oggetto di uno sforzo di valutazione categorizzata precostituita, come nelle tabelle del danno biologico, è opportuno riferirsi a questi, indicandosi le ragioni dell'eventuale scostamento o del loro abbandono. E la stessa forfetizzazione in ragione di una percentuale del danno biologico, se riferita a casi in cui ordinariamente il danno morale si accompagna a quest'altro, può costituire una valida base di liquidazione equitativa, purché il risultato finale sia attestato come adeguata personalizzazione della complessiva considerazione del detrimento del valore-uomo leso.

In mancanza dell'operatività di tali parametri, come nel caso in cui il danno biologico sia in sé escluso, la considerazione complessiva dovrà, invece, prescindere da tabelle di sorta e rifarsi, ma sempre unitariamente, ad una valutazione unitaria equitativa di tutte le conseguenze integranti la sofferenza soggettiva: tenendo presente che la liquidazione equitativa si sottrae di norma al sindacato di legittimità, ove non manifestamente eccessiva o irrisoria o fondata su parametri incongrui o illogici.

Cass. Civ. sez. VI, 13 aprile 2022, n. 12060

Cass. Civ. sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164

Cass. Civ. sez. lav., 24 agosto 2023, n. 25191

Aspetti processuali: le parti e il giudice

L'avvocato deve chiedere già con l'atto introduttivo la componente di danno morale, adducendo i fatti e gli elementi da cui desumere la sussistenza e l'entità della sofferenza fisica o psichica patita in dipendenza diretta ed immediata dell'illecito posto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia esso contrattuale od extracontrattuale. Dovrà limitare, peraltro, la domanda ai danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'illecito e, quando si tratti di responsabilità contrattuale, a quelli che potevano presentarsi, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, come prevedibili conseguenze del potenziale inadempimento.

È onere dell'avvocato dell'attore provare o chiedere di provare i fatti suddetti: anche a mezzo di C.T.P. sugli aspetti diversi dalle limitazioni anatomo-funzionali integranti il danno biologico tradizionalmente inteso, oppure a mezzo testimoni, ovvero mediante interrogatorio libero dell'attore stesso; ed in tutti i casi sia con riferimento al fatto stesso della sofferenza, sia ad altri fatti da cui ricavare presuntivamente quest'ultima. Se l'allegazione va fatta da subito e fin dall'atto di citazione, per la richiesta di prova costituenda (orale) o la produzione di prova precostituita potrà anche attendersi il secondo dei termini previsti dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c.

Infine, ove si invochi una personalizzazione delle tabelle dell'Osservatorio di Milano, potrà essere buona norma produrle nella versione utilizzata per il calcolo; nel caso in cui si chieda, come consente la giurisprudenza di legittimità, di non tenerne conto, occorrerà indicare specificamente le ragioni che giustifichino una personalizzazione della liquidazione tale da imporne l'abbandono.

Profili penalistici

Il danno morale consegue normalmente ad ogni reato, ex art. 185 c.p.

Casistica

· Spettanza del danno morale anche da illecito contrattuale

Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (nella specie, il diritto alla salute). Tuttavia, è inammissibile, in quanto costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta liquidazione in favore del danneggiato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale anzidetto, il quale è una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica. (Cass., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 21999).

· Necessaria completezza della valutazione

Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass., sez. III, 22 agosto 2013, n. 19402).

Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi. Ne consegue che la liquidazione del danno da uccisione di un prossimo congiunto è correttamente compiuta dal giudice di merito quando risulti che questi abbia tenuto conto delle circostanze rilevanti del caso concreto, a prescindere dai nomi che abbia usato per indicare i pregiudizi risarciti (Cass., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043).

In tema di liquidazione del danno conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, il danno morale prodotto dal carattere ingiurioso dell'espulsione costituisce un pregiudizio ulteriore ed autonomo rispetto alla lesione dell'integrità psico-fisica eventualmente cagionata dal licenziamento ingiustificato e, come tale, deve essere separatamente liquidato (Cass., sez. lav., 30 dicembre 2011, n. 30668).

· Allegazione e prova anche presuntiva

In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. “Carta di Nizza” - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass., sez. III, 17 aprile 2013, n. 9231).

· Illegittimità della liquidazione percentualizzata del danno morale

Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto. È, pertanto, errata la liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo (Cass., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2228).

Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto espressamente stabilito - sul piano normativo - dall'art. 5, lettera c), del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana (Cass., sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22585).

In tema di risarcimento del danno morale, non è necessario che la somma liquidata a tale titolo sia un'esatta frazione di quella attribuita per il ristoro del danno biologico, essendo invece essenziale che essa sia oggettivamente congrua tenuto conto di tutti gli aspetti della fattispecie ritenuti dal giudice in concreto rilevanti. (Cass., sez. III, 29 novembre 2011, n. 25222).

· Spettanza del danno morale anche al lavoratore in coma

Sussiste il diritto al risarcimento del danno morale in capo al lavoratore, che sia in istato di coma in seguito ad infortunio, dovendo esso configurarsi non soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche, ma anche della lesione alla dignità personale, particolarmente evidente quando, come nella specie, un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli effettivi nell'ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., dal momento che sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato (Cass., sez. lav., 7 febbraio 2012 n. 1716).

· Spettanza del danno morale soggettivo anche alle persone giuridiche

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno “in re ipsa” - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito. (Cass., sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25730).

Sommario