Super ed iper ammortamenti: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
05 Giugno 2017
Premessa
La legge di Stabilità per il 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, G.U. 21 dicembre 2016, n. 297) contiene un articolato pacchetto di agevolazioni fiscali dirette a rilanciare la crescita e gli investimenti in beni strumentali ed in tecnologie avanzate. Tali misure si inseriscono in un generale contesto di innovazione che vede l'avvento del “Piano nazionale industria 4.0” con il quale il Governo intende sostenere il processo di trasformazione delle imprese italiane che vogliono cogliere le opportunità legate alla “quarta rivoluzione industriale”. Vanno in questa direzione un ventaglio di agevolazioni tutte cumulabili e piuttosto variegato, finalizzato al:
Tra le più importanti iniziative, oggetto del presente contributo, si innesta senza dubbio la proroga dei super ammortamenti e l'introduzione di una nuova maggiorazione per i beni materiali (c.d. iper ammortamento) alla quale è stata correlata una nuova agevolazione connessa agli investimenti in beni strumentali immateriali. L'obiettivo è quello di incentivare le imprese italiane ad investire in nuove tecnologie basate quasi integralmente sull'utilizzo di macchine intelligenti interconnesse e collegate ad internet.
In tal senso, l'art. 1 della Legge di Stabilità 2017 ha previsto:
Qui di seguito, la rappresentazione grafica dei possibili bonus fiscali per gli investimenti a partire dal 1 gennaio 2017.
Proroga del super ammortamento: ambito soggettivo ed oggettivo
In linea di principio, giova precisare che il super ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing arrivando così a dedurre, al termine del periodo, il 140% del prezzo di acquisto. Tale agevolazione rileva esclusivamente ai fini Irpef, Ires ed Iri (ma non Irap). La Legge di Stabilità 2017, nel prorogare l'agevolazione in esame fino al 30 giugno 2018, richiama espressamente l'art. 1, comma 91 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e, quindi, in merito all'ambito soggettivo di applicazione, si può agevolmente rinviare a quanto indicato nella precedente disciplina, nonché ai chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 23/2016.
Altresì, possono beneficiare del regime agevolativo, oggetto di analisi, tutte le imprese, i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti arti e professioni che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio dei contribuenti minimi“, nonché le imprese minori di cui all'art. 66 del TUIR che applicano il c.d. “regime di cassa” in quanto, la recente circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 4/E del 30.03.2017 ha confermato che “per questi soggetti, infatti, la legge di bilancio 2017, relativamente all'ammortamento e ad altri componenti di reddito che mal si conciliano con il criterio di cassa, ha comunque mantenuto il criterio di competenza“. Restano escluse le persone fisiche che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge di Stabilità 2016. Nell'ipotesi di investimenti agevolabili relativi ad aziende condotte in affitto o usufrutto, l'Agenzia precisa che, salvo la presenza di deroghe alle disposizioni dell'art. 2561 del c.c., stabilite fra le parti, il super ammortamento spetta all'affittuario od usufruttuario in quanto soggetto che continua a calcolare e dedurre gli ammortamenti, ai sensi dell'art. 102, comma 8, del TUIR.
Con riferimento all'ambito oggettivo, gli investimenti, per usufruire dell'agevolazione prorogata, devono essere relativi all'acquisto di beni:
Altresì, il Fisco pone l'attenzione sul trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche. Nello specifico, la circolare 4/E del 2017, traendo spunto dalla normativa sugli “imbullonati“ (di cui all'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015) afferma che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l'impianto fotovoltaico viene ammortizzato con la percentuale del 9%. Con riferimento agli impianti fotovoltaici, in mancanza di coefficienti di ammortamento specifici, la circolare n. 36/E del 2013, in via interpretativa, ha attribuito il coefficiente del 9% ai soli impianti e macchinari qualificabili come “beni mobili” in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre, ha attribuito il coefficiente del 4% alla componente immobiliare della centrale qualificabile come “fabbricato“. Conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria, al fine di favorire le imprese operanti in questo settore ha previsto che:
Rispetto alla prima versione dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, la legge di bilancio 2017 esclude espressamente dalla proroga gli investimenti in veicoli aziendali non esclusivamente strumentali e, quindi, quelli:
Per agevolare gli investimenti concernenti l'innovazione tecnologica, il Legislatore include nell'ambito di operatività della deduzione i soli veicoli 100% strumentali per i quali l'art. 164, comma 1, lett. a), del TUIR prevede l'integrale deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito ad essi correlati (ad es. veicoli adibiti ad uso pubblico come i taxi, quelli utilizzati dalle imprese che svolgono attività di autonoleggio, di scuola guida o di navigazione).
La prima questione da analizzare in relazione alle tempistiche del super ammortamento è sicuramente quella relativa al periodo d'imposta rilevante ai fini dell'effettuazione dell'investimento: tempistica questa, modificata dalla Legge di Stabilità 2017. La circolare n. 4/2017, nel prevedere ai soli fini dell'agevolazione in esame (id est super ammortamento) la non applicazione del nuovo principio di derivazione rafforzata, introdotto dal d.l. n. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe), chiarisce che non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti Ias adopter e per quelli che redigono il bilancio in conformità alle norme del codice civile, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-terdel Cod. Civ. In buona sostanza, secondo l'Agenzia delle Entrate per determinare il momento di effettuazione dell'investimento, rilevante ai fini della maggiorazione, si deve fare riferimento al generale principio di competenza di cui all'art. 109, comma 1 e 2, del Tuir, secondo il quale:
Dal punto di vista operativo, il comma 8, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 introduce una scadenza a due tempi prevedendo che l'investimento debba essere effettuato:
1) dal 1.01.2017 al 31.12.2017, rilevando:
2) sino al 30 giugno 2018, a condizione che:
Proroga del super ammortamento: la data di entrata in funzione
Se la consegna individua il momento di effettuazione dell'investimento, diverso potrebbe essere il periodo a decorrere dal quale risulta possibile fruire effettivamente dell'agevolazione e, quindi, il momento a partire dal quale si ammortizza fiscalmente il bene potendone dedurre il 40% in più, sottoforma di ammortamento e/o di canone di leasing. Ai sensi dell'art. 102 del TUIR, conformemente alle precisioni contenute nella citata circolare n. 23/2016, la deduzione fiscale della maggiorazione può aver seguito a partire dai momenti indicati nella tabella sottostante:
A partire dal momento di entrata in funzione del bene agevolato, quindi, l'impresa può effettivamente beneficiare delle maggiori deduzioni rilevanti esclusivamente dal punto di vista fiscale. L'Agenzia delle entrate, nelle circolari n. 23/2016 e n. 4/2017, ha chiarito che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e va calcolata applicando la detta percentuale:
Conseguentemente, dal punto di vista fiscale, i super-ammortamenti si sostanziano in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini dell'Ires e dell'Irpef, mentre, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio:
Il nuovo iper ammortamento: ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione
La Legge di Bilancio 2017 al comma 9 dell'art. 1, introduce il nuovo meccanismo dell'Iper ammortamento, con il quale si agevola l'acquisto di specifici beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale del comparto produttivo italiano in chiave industria 4.0. L'agevolazione consiste nel riconoscere una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing nella misura del 150% del costo di acquisizione di beni ad alto contenuto tecnologico, giungendo ad una deduzione totale di un importo pari al 250%. Relativamente all'ambito soggettivo, la citata circolare n. 4/2017 rimanda alle regole applicabili sul super ammortamento (di cui al paragrafo n. 2 del presente elaborato): l'agevolazione, infatti, spetta ai soli fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef ed Iri) e non anche ai fini Irap e si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello stato anche per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Tale agevolazione però non si estende agli esercenti arti e professioni e ciò risulta essere desumibile, sia dal tenore letterale della norma, in base alla quale può fruire del beneficio in esame solo “l'impresa”, che da quanto confermato dal Fisco durante gli incontri con la stampa specializzata. Professionisti ed artisti potranno continuare ad usufruire del super ammortamento nella misura del 40%, come spiegato nei paragrafi precedenti. Dal punto di vista oggettivo, i beni sui quali spetta l'iper ammortamento sono esclusivamente quelli individuati nell'allegato A, annesso alla legge di bilancio 2017, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale. Tali beni ad alto contenuto tecnologico sono riconducibili alle seguenti macro categorie, qui di seguito elencate, ma per un'analisi esaustiva si rinvia alla fonte normativa:
Mentre gli investimenti in beni materiali effettuati in chiave “Industria 4.0“, se ne hanno i requisiti, possono fruire dell'iper ammortamento del 250%, lo stesso non può dirsi per i beni immateriali. Per quest'ultimi, al fine di evitare disparità di trattamento, il Legislatore ha stabilito che i soggetti a cui spetta l'iper ammortamento ed effettuano nello stesso ambito temporale investimenti in beni strumentali immateriali, compresi nell'Allegato B della Legge di bilancio 2017, possono fruire di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei medesimi. Tale maggiore deduzione delle relative quote di ammortamento, non spetta agli esercenti arti e professioni ed è rilevante per la quantificazione delle imposte sui redditi (Ires, Irpef ed Iri) e non per l'Irap. Qui di seguito, si riepilogano alcuni dei beni immateriali agevolabili:
La norma mette in relazione il bene immateriale con il soggetto (cioè l'impresa) che fruisce dell'iper ammortamento. Infatti, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/2017, ha confermato che i software, rientranti nell'Allegato B, possono beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa acquirente usufruisca dell'iper ammortamento al 250% su di un qualunque bene materiale agevolato, indicato nell'Allegato A. Conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, è agevolabile, tramite maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento, il:
mentre, è agevolabile, tramite maggiorazione del 150% delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, il:
Qui di seguito, si riepilogano i tratti salienti dell'iper ammortamento per i beni materiali e del super ammortamento per beni immateriali in chiave 4.0.
Il nuovo iper ammortamento: i tre momenti temporali
A differenza del super ammortamento del 40% relativo a beni strumentali nuovi, per fruire del beneficio dell'iper ammortamento, l'impresa beneficiaria deve prendere in considerazione tre momenti fondamentali, qui di seguito raffigurati.
La data di effettuazione dell'investimento
Il periodo d'imposta di acquisto di un bene strumentale nuovo, elencato nell'Allegato A della Legge di Stabilità 2017, rappresenta, il primo momento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione relativa all'iper ammortamento. Possono godere del beneficio in esame gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero, entro il 30 giugno 2018, a condizione che, entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento degli acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione. Come per il super ammortamento, secondo il già citato provvedimento di prassi dell'Amministrazione finanziaria, l'imputazione degli acquisti e/o sottoscrizione dei contratti di leasing, seguono le regole generali della competenza (ai sensi dell'art. 109, comma 1 e 2, del Tuir) e per questo si rinvia al paragrafo 3 del presente elaborato.
L'entrata in funzione del bene
Al periodo d'imposta di entrata in funzione del bene, elencato nel citato Allegato A, è subordinato l'avvio del processo di ammortamento e, quindi, delle variazioni in diminuzione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi. A partire da tale momento, è possibile iniziare a godere del super ammortamento o, se nel medesimo periodo d'imposta il bene viene interconnesso, dell'iper ammortamento.
L'interconnessione L'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è di fondamentale importanza, in quanto, rispetto ai requisiti previsti per il super ammortamento, da esso dipende la possibilità di accedere definitivamente alla maggiorazione del 150%.
In conclusione, considerate le interrelazioni tra le sopracitate variabili temporali, ai fini della spettanza delle agevolazione in esame, si può ragionevolmente ritenere che:
Esempio
Di seguito, si propone la rappresentazione grafica di un piano di ammortamento civilistico e fiscale relativo all'acquisto di un bene strumentale nuovo di cui all'Allegato “A” della Legge di Stabilità 2017, acquistato nel 2017, entrato in funzione nel 2017 ed interconnesso nel 2018, soggetto all'agevolazione contestuale del super ed iper ammortamento.
In conclusione
Per tutto l'anno 2017 e, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2018, coesisteranno nel nostro panorama tributario tre differenti agevolazioni: proroga del super ammortamento nella misura del 40% e l'introduzione dell'iper ammortamento nella misura del 150% al quale si associa il super ammortamento per i beni immateriali, nella misura del 40%. A tali agevolazioni si accompagnano, essendo cumulabili fra loro, il potenziamento del credito d'imposta alla R&S, gli incentivi agli investimenti in start-up e PMI innovative, il rafforzamento dell'accesso al credito con la “nuova“ Sabatini -ter, tutte misure varate dal Governo e finalizzate a stimolare gli investimenti privati ad alto contenuto tecnologico, nel rispetto del “Piano nazionale Industria 4.0 2017 - 2020“. Super ed iper ammortamenti, al vaglio delle Entrate tramite la circolare n. 23 del 2016 e, successivamente, con i documenti di prassi n. 4 e n. 8 del 2017, rappresenteranno uno strumento che imprenditori e professionisti dovranno valutare con attenzione in tutte le rispettive fasi: dall'analisi dei piani d'investimento, alla verifica dei requisiti fiscali fino alla redazione e predisposizione delle certificazioni richieste dalla normativa vigente (id est autocertificazione e/o perizia tecnica asseverata). Infine, considerate le oggettive difficoltà tecnico applicative riconducibili all'ammissibilità o meno di uno specifico bene, rientrante nell'Allegato A, i contribuenti hanno la possibilità di richiedere un parere tecnico al Mise; invece, in presenza di incertezze relative all'ambito fiscale e tributario, sarà possibile presentare l'istanza di interpello ordinario all'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 11 della L. n. 212/2000. |