Super ed iper ammortamenti: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Amedeo Mellaro
05 Giugno 2017

Con la circolare del 30 marzo 2017, n. 4/E, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione dei bonus relativi al super ed iper ammortamento connessi agli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0. Il presente elaborato si pone l'obiettivo di raffrontare le principali novità, alcune delle quali già introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, con quelle entrate in vigore dal 1° gennaio 2017.
Premessa

La legge di Stabilità per il 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, G.U. 21 dicembre 2016, n. 297) contiene un articolato pacchetto di agevolazioni fiscali dirette a rilanciare la crescita e gli investimenti in beni strumentali ed in tecnologie avanzate.

Tali misure si inseriscono in un generale contesto di innovazione che vede l'avvento del “Piano nazionale industria 4.0” con il quale il Governo intende sostenere il processo di trasformazione delle imprese italiane che vogliono cogliere le opportunità legate alla “quarta rivoluzione industriale”.

Vanno in questa direzione un ventaglio di agevolazioni tutte cumulabili e piuttosto variegato, finalizzato al:

  • sostenimento degli investimenti privati in beni strumentali nuovi all'interno delle imprese tramite la proroga del super ammortamento, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016;
  • l'incentivo degli investimenti a maggior contenuto trasformativo utilizzando le tecnologie digitali ed una serie di beni strumentali in chiave 4.0, attraverso l'introduzione dell'iper ammortamento,istituito dalla Legge di Stabilità 2017;
  • rafforzamento del credito d'imposta per le spese in R&S, originariamente introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013 e, successivamente, modificato dalla Legge di Stabilità 2015 e 2017;
  • l'impiego delle disposizioni agevolative in materia di start-up innovative, la cui disciplina, contenuta nell'art. 29 del D.L. n. 179/2012, è stata recentemente migliorata dalla Legge di Stabilità 2017;
  • supporto degli investimenti da parte delle PMI tramite l'accesso a finanziamenti agevolati nel rispetto della “Nuova Sabatini” originariamente introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 69/2013 e, successivamente, prorogata dalla Legge di Stabilità 2017 fino al 31 dicembre 2018.

Tra le più importanti iniziative, oggetto del presente contributo, si innesta senza dubbio la proroga dei super ammortamenti e l'introduzione di una nuova maggiorazione per i beni materiali (c.d. iper ammortamento) alla quale è stata correlata una nuova agevolazione connessa agli investimenti in beni strumentali immateriali. L'obiettivo è quello di incentivare le imprese italiane ad investire in nuove tecnologie basate quasi integralmente sull'utilizzo di macchine intelligenti interconnesse e collegate ad internet.

In tal senso, l'art. 1 della Legge di Stabilità 2017 ha previsto:

  • nel comma 8, la proroga della maggiorazione del 40, fino al 31 dicembre 2017 ovvero al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • nei commi 9 e 11, l'introduzione di una nuova agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (individuati nell'Allegato A alla stessa Legge), per i quali la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing è riconosciuta nella misura del 150%;
  • nel comma 10, la possibilità di maggiorare del 40% anche il costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali (quale il software) funzionali alla medesima trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (individuati nell'allegato B alla Legge), a condizione che i beneficiari usufruiscano dell'iper ammortamento.

Qui di seguito, la rappresentazione grafica dei possibili bonus fiscali per gli investimenti a partire dal 1 gennaio 2017.

Proroga del super ammortamento: ambito soggettivo ed oggettivo

In linea di principio, giova precisare che il super ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing arrivando così a dedurre, al termine del periodo, il 140% del prezzo di acquisto. Tale agevolazione rileva esclusivamente ai fini Irpef, Ires ed Iri (ma non Irap).

La Legge di Stabilità 2017, nel prorogare l'agevolazione in esame fino al 30 giugno 2018, richiama espressamente l'art. 1, comma 91 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e, quindi, in merito all'ambito soggettivo di applicazione, si può agevolmente rinviare a quanto indicato nella precedente disciplina, nonché ai chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 23/2016.

Altresì, possono beneficiare del regime agevolativo, oggetto di analisi, tutte le imprese, i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti arti e professioni che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio dei contribuenti minimi“, nonché le imprese minori di cui all'art. 66 del TUIR che applicano il c.d. “regime di cassa” in quanto, la recente circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 4/E del 30.03.2017 ha confermato che “per questi soggetti, infatti, la legge di bilancio 2017, relativamente all'ammortamento e ad altri componenti di reddito che mal si conciliano con il criterio di cassa, ha comunque mantenuto il criterio di competenza“.

Restano escluse le persone fisiche che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge di Stabilità 2016.

Nell'ipotesi di investimenti agevolabili relativi ad aziende condotte in affitto o usufrutto, l'Agenzia precisa che, salvo la presenza di deroghe alle disposizioni dell'art. 2561 del c.c., stabilite fra le parti, il super ammortamento spetta all'affittuario od usufruttuario in quanto soggetto che continua a calcolare e dedurre gli ammortamenti, ai sensi dell'art. 102, comma 8, del TUIR.

Con riferimento all'ambito oggettivo, gli investimenti, per usufruire dell'agevolazione prorogata, devono essere relativi all'acquisto di beni:

  • materiali;
  • strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria;
  • ad uso durevole e, quindi, atti ad essere utilizzati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo del soggetto beneficiario e non destinati alla trasformazione o rivendita nel breve periodo (come ad es. i beni merce);
    • nuovi, ossia non utilizzati precedentemente.

Altresì, il Fisco pone l'attenzione sul trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche.

Nello specifico, la circolare 4/E del 2017, traendo spunto dalla normativa sugli “imbullonati“ (di cui all'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015) afferma che, non essendo più accatastabile con il fabbricato, l'impianto fotovoltaico viene ammortizzato con la percentuale del 9%.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, in mancanza di coefficienti di ammortamento specifici, la circolare n. 36/E del 2013, in via interpretativa, ha attribuito il coefficiente del 9% ai soli impianti e macchinari qualificabili come “beni mobili” in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre, ha attribuito il coefficiente del 4% alla componente immobiliare della centrale qualificabile come “fabbricato“.

Conseguentemente, l'Amministrazione finanziaria, al fine di favorire le imprese operanti in questo settore ha previsto che:

  • gli investimenti relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche (esclusa dalla determinazione della rendita catastale degli immobili), applicandosi l'aliquota di ammortamento fiscale del 9%, possano beneficiare del super ammortamento;
  • gli investimenti relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche (ad es. le torri con le relative fondazioni, gli impianti a terra, il suolo ecc.), applicandosi l'aliquota di ammortamento del 4%, inferiore a quella minima del 6,5%, non possano beneficiare del super ammortamento.

Rispetto alla prima versione dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, la legge di bilancio 2017 esclude espressamente dalla proroga gli investimenti in veicoli aziendali non esclusivamente strumentali e, quindi, quelli:

  • di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR a deducibilità limitata nella misura 20% (per auto aziendali ad uso promiscuo) o dell'80% per agenti e rappresentanti;
  • di cui all'art. 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, a deducibilità limitata nella misura del 70%, in quanto assegnati ad uso promiscuo a dipendenti.

Per agevolare gli investimenti concernenti l'innovazione tecnologica, il Legislatore include nell'ambito di operatività della deduzione i soli veicoli 100% strumentali per i quali l'art. 164, comma 1, lett. a), del TUIR prevede l'integrale deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito ad essi correlati (ad es. veicoli adibiti ad uso pubblico come i taxi, quelli utilizzati dalle imprese che svolgono attività di autonoleggio, di scuola guida o di navigazione).

Proroga del super ammortamento: la data di effettuazione dell'investimento

La prima questione da analizzare in relazione alle tempistiche del super ammortamento è sicuramente quella relativa al periodo d'imposta rilevante ai fini dell'effettuazione dell'investimento: tempistica questa, modificata dalla Legge di Stabilità 2017.

La circolare n. 4/2017, nel prevedere ai soli fini dell'agevolazione in esame (id est super ammortamento) la non applicazione del nuovo principio di derivazione rafforzata, introdotto dal d.l. n. 244/2016 (c.d. decreto Milleproroghe), chiarisce che non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti Ias adopter e per quelli che redigono il bilancio in conformità alle norme del codice civile, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-terdel Cod. Civ.

In buona sostanza, secondo l'Agenzia delle Entrate per determinare il momento di effettuazione dell'investimento, rilevante ai fini della maggiorazione, si deve fare riferimento al generale principio di competenza di cui all'art. 109, comma 1 e 2, del Tuir, secondo il quale:

  • per i beni mobili a titolo di proprietà, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
  • per l'acquisizione di beni contratti in leasing, rileva il momento della consegna in capo al locatario; nell'ipotesi in cui il contratto preveda la c.d. clausola di prova, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo;
  • per i beni costruiti in economia, rileva il momento di sostenimento dei costi imputabili all'investimento che deve avvenire nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, così come previsto dal comma 8, dell'art. 1 della legge di Stabilità 2017. Precisano le Entrate che, i lavori di costruzione in economia possono essere anche iniziati e/o sospesi in periodi d'imposta antecedenti il periodo dell'agevolazione;
  • per le acquisizioni derivanti da contratti di appalto presso terzi, beneficiano del super ammortamento i corrispettivi, derivanti dall'ultimazione della prestazione o relativi ad uno stato di avanzamento lavori (SAL), a condizione che siano stati liquidati nel periodo di vigenza dell'agevolazione.

Dal punto di vista operativo, il comma 8, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2017 introduce una scadenza a due tempi prevedendo che l'investimento debba essere effettuato:

1) dal 1.01.2017 al 31.12.2017, rilevando:

  • in caso di compravendita: la data della consegna/spedizione (ovvero, se diversa e successiva, la data del passaggio di proprietà);
  • in caso di locazione finanziaria: la data di sottoscrizione da parte dell'utilizzatore del verbale di consegna (ovvero, se diversa e successiva, la data del verbale di collaudo);
  • in caso di beni costruiti in economia: il sostenimento delle spese anche per lavori iniziati antecedentemente al 1.1.2017 o non completati entro il 31.12.2017;
  • in caso contratti di appalto presso terzi: la data di ultimazione della prestazione o il corrispettivo liquidato in via definitiva in base al SAL.

2) sino al 30 giugno 2018, a condizione che:

  • tali investimenti si riferiscano ad ordini accettati dal fornitore entro il 31 dicembre 2017, sia per quanto riguarda acquisti in proprietà, che tramite locazione finanziaria e contratti di appalto mentre, per i beni realizzati in economia, spiega l'Agenzia delle Entrate, tale condizione non sussiste;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti/maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo complessivo, entro il 31 dicembre 2017.
Proroga del super ammortamento: la data di entrata in funzione

Se la consegna individua il momento di effettuazione dell'investimento, diverso potrebbe essere il periodo a decorrere dal quale risulta possibile fruire effettivamente dell'agevolazione e, quindi, il momento a partire dal quale si ammortizza fiscalmente il bene potendone dedurre il 40% in più, sottoforma di ammortamento e/o di canone di leasing.

Ai sensi dell'art. 102 del TUIR, conformemente alle precisioni contenute nella citata circolare n. 23/2016, la deduzione fiscale della maggiorazione può aver seguito a partire dai momenti indicati nella tabella sottostante:

A partire dal momento di entrata in funzione del bene agevolato, quindi, l'impresa può effettivamente beneficiare delle maggiori deduzioni rilevanti esclusivamente dal punto di vista fiscale.

L'Agenzia delle entrate, nelle circolari n. 23/2016 e n. 4/2017, ha chiarito che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e va calcolata applicando la detta percentuale:

  • all'importo delle quote di ammortamento “massime” risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988. Non assume, quindi, rilevanza la quota - eventualmente inferiore - che è stata imputata al conto economico, ma resta ferma la regola stabilita dall'art. 102, comma 2, del TUIR, secondo la quale nel primo esercizio di entrata in funzione del bene l'importo deducibile è ridotto alla metà;
  • ai canoni di leasing dedotti, in base al comma 7 dello stesso art. 102, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito. La maggiorazione si applica, però, solo alla quota capitale dei canoni, per la cui individuazione va fatto riferimento al criterio forfetario indicato nel D.M. 24 aprile 1998.

Conseguentemente, dal punto di vista fiscale, i super-ammortamenti si sostanziano in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini dell'Ires e dell'Irpef, mentre, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio:

  • non transitano a Conto economico;
  • non determinano la rilevazione di fiscalità differita, trattandosi di variazioni permanenti;
  • i beni acquistati andranno iscritti al costo effettivo (e non a quello maggiorato);
  • gli ammortamenti civilistici continueranno ad essere calcolati ordinariamente.

Il nuovo iper ammortamento: ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

La Legge di Bilancio 2017 al comma 9 dell'art. 1, introduce il nuovo meccanismo dell'Iper ammortamento, con il quale si agevola l'acquisto di specifici beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale del comparto produttivo italiano in chiave industria 4.0.

L'agevolazione consiste nel riconoscere una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing nella misura del 150% del costo di acquisizione di beni ad alto contenuto tecnologico, giungendo ad una deduzione totale di un importo pari al 250%.

Relativamente all'ambito soggettivo, la citata circolare n. 4/2017 rimanda alle regole applicabili sul super ammortamento (di cui al paragrafo n. 2 del presente elaborato): l'agevolazione, infatti, spetta ai soli fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef ed Iri) e non anche ai fini Irap e si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello stato anche per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Tale agevolazione però non si estende agli esercenti arti e professioni e ciò risulta essere desumibile, sia dal tenore letterale della norma, in base alla quale può fruire del beneficio in esame solo “l'impresa”, che da quanto confermato dal Fisco durante gli incontri con la stampa specializzata.

Professionisti ed artisti potranno continuare ad usufruire del super ammortamento nella misura del 40%, come spiegato nei paragrafi precedenti.

Dal punto di vista oggettivo, i beni sui quali spetta l'iper ammortamento sono esclusivamente quelli individuati nell'allegato A, annesso alla legge di bilancio 2017, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale. Tali beni ad alto contenuto tecnologico sono riconducibili alle seguenti macro categorie, qui di seguito elencate, ma per un'analisi esaustiva si rinvia alla fonte normativa:

Focus: investimenti in beni immateriali, super od iper ammortizzabili?

Mentre gli investimenti in beni materiali effettuati in chiave “Industria 4.0“, se ne hanno i requisiti, possono fruire dell'iper ammortamento del 250%, lo stesso non può dirsi per i beni immateriali. Per quest'ultimi, al fine di evitare disparità di trattamento, il Legislatore ha stabilito che i soggetti a cui spetta l'iper ammortamento ed effettuano nello stesso ambito temporale investimenti in beni strumentali immateriali, compresi nell'Allegato B della Legge di bilancio 2017, possono fruire di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei medesimi.

Tale maggiore deduzione delle relative quote di ammortamento, non spetta agli esercenti arti e professioni ed è rilevante per la quantificazione delle imposte sui redditi (Ires, Irpef ed Iri) e non per l'Irap.

Qui di seguito, si riepilogano alcuni dei beni immateriali agevolabili:

La norma mette in relazione il bene immateriale con il soggetto (cioè l'impresa) che fruisce dell'iper ammortamento. Infatti, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/2017, ha confermato che i software, rientranti nell'Allegato B, possono beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa acquirente usufruisca dell'iper ammortamento al 250% su di un qualunque bene materiale agevolato, indicato nell'Allegato A.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, è agevolabile, tramite maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento, il:

  • costo di acquisizione dei software (c.d. stand alone), ancorché acquistati a titolo di licenza d'uso, ossia quelli non necessari al funzionamento di uno specifico bene materiale, a condizione che venga effettuato, da parte dell'impresa, almeno un acquisto soggetto ad iper ammortamento;

mentre, è agevolabile, tramite maggiorazione del 150% delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, il:

  • costo dei softwareembedded” integrati in un bene materiale agevolato 4.0 con l'iper ammortamento e, quindi, acquistati unitamente ad esso.

Qui di seguito, si riepilogano i tratti salienti dell'iper ammortamento per i beni materiali e del super ammortamento per beni immateriali in chiave 4.0.

Il nuovo iper ammortamento: i tre momenti temporali

A differenza del super ammortamento del 40% relativo a beni strumentali nuovi, per fruire del beneficio dell'iper ammortamento, l'impresa beneficiaria deve prendere in considerazione tre momenti fondamentali, qui di seguito raffigurati.

La data di effettuazione dell'investimento

Il periodo d'imposta di acquisto di un bene strumentale nuovo, elencato nell'Allegato A della Legge di Stabilità 2017, rappresenta, il primo momento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione relativa all'iper ammortamento.

Possono godere del beneficio in esame gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero, entro il 30 giugno 2018, a condizione che, entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento degli acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Come per il super ammortamento, secondo il già citato provvedimento di prassi dell'Amministrazione finanziaria, l'imputazione degli acquisti e/o sottoscrizione dei contratti di leasing, seguono le regole generali della competenza (ai sensi dell'art. 109, comma 1 e 2, del Tuir) e per questo si rinvia al paragrafo 3 del presente elaborato.

L'entrata in funzione del bene

Al periodo d'imposta di entrata in funzione del bene, elencato nel citato Allegato A, è subordinato l'avvio del processo di ammortamento e, quindi, delle variazioni in diminuzione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

A partire da tale momento, è possibile iniziare a godere del super ammortamento o, se nel medesimo periodo d'imposta il bene viene interconnesso, dell'iper ammortamento.

L'interconnessione

L'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è di fondamentale importanza, in quanto, rispetto ai requisiti previsti per il super ammortamento, da esso dipende la possibilità di accedere definitivamente alla maggiorazione del 150%.

Cosa si intende per Interconnessione

Affinché sia verificata l'interconnessione, secondo l'Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 4/2017 e n. 8/2017) è necessario e sufficiente che il bene agevolabile:

1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).

A tal riguardo, l'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, modificato dall'articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede sia necessaria l'attestazione che i beni “Industria 4.0“ ed i software agevolati siano interconnessi al sistema aziendale. Tali requisiti potranno essere soddisfatti mediante un'autocertificazione, corredata da un'analisi tecnica, resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000, mediante una perizia tecnico giurata rilasciata da un ingegnere (o da un perito industriale) ovvero da un ente di certificazione accreditato.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, “la perizia (o l'attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati“.

Altresì, la citata circolare n. 4/2017 ammette la possibilità di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive:

  • la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene
  • la seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione;

In tal caso, l'agevolazione dell'iper ammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l'interconnessione.

In conclusione, considerate le interrelazioni tra le sopracitate variabili temporali, ai fini della spettanza delle agevolazione in esame, si può ragionevolmente ritenere che:

  • se un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A, è stato consegnato nel 2016, lo stesso non può fruire della maggiorazione del 150%, in quanto non sono garantite le condizioni previste circa la data di effettuazione (momento 1). In tal caso, il bene può fruire del super ammortamento nella misura del 40%;
  • se un bene materiale, elencato nel citato allegato A, è stato consegnato nel 2016, entra in funzione nel 2017 e risulta interconnesso al sistema aziendale nel 2017, può fruire unicamente del super ammortamento nella misura del 40%, in quanto l'acquisto è stato antecedente al 1° gennaio 2017 e non sono state garantite le condizioni previste circa la data di effettuazione (momento 1). La deduzione delle maggiori quote di ammortamento nella misura del 40% potrà essere fruita a partire dall'anno d'imposta 2017, anno di entrata in funzione del bene (momento 2);
  • se un bene materiale, elencato nel citato allegato A, è stato consegnato nel 2017, entra in funzione nel 2017 e risulta interconnesso al sistema aziendale nel 2017, può fruire dell'iper ammortamento del 150% a partire dall'anno d'imposta 2017, in quanto l'investimento è stato effettuato nella finestra temporale di agevolazione (momento 1) e l'entrata in funzione con l'interconnessione si sono manifestate nello stesso anno (momento 2 + momento 3);
  • se un bene materiale, elencato nel citato allegato A, è stato consegnato nel 2017, entra in funzione nel 2017 e risulta interconnesso al sistema aziendale nel 2018,
    • può temporaneamente fruire del super ammortamento del 40% nell'anno d'imposta 2017, in quanto vengono garantiti i requisiti di consegna ed entrata in funzione (momento 1 + momento 2);
    • può iniziare a fruire dell'iper ammortamento del 150% solo a partire dall'anno d'imposta 2018, annualità in cui si è definitivamente verificato il requisito dell'interconnessione (momento 3).Le Entrate evidenziano che, in caso di slittamento temporale dell'interconnessione, l'ammontare della maggiorazione del 150% deve essere nettizzato di quanto già fruito precedentemente a titolo di (temporaneo) super ammortamento (in tal senso, si veda l'esempio par. n.7).

Esempio

Di seguito, si propone la rappresentazione grafica di un piano di ammortamento civilistico e fiscale relativo all'acquisto di un bene strumentale nuovo di cui all'Allegato “A” della Legge di Stabilità 2017, acquistato nel 2017, entrato in funzione nel 2017 ed interconnesso nel 2018, soggetto all'agevolazione contestuale del super ed iper ammortamento.

Costo acquisto del bene strumentale "ALL. A" € 100.000,00

Maggiorazione super ammortamento 40% € 40.000,00

Maggiorazione super ammortamento 150% € 150.000,00

Coeff. amm.to fisc. = Coeff. amm.to civilistico 20%

Periodo d'imposta acquisto bene perido agevolato 2017

Periodo d'imposta di entrata in funzione 2017

Periodo d'imposta di interconnesione 2018

Riduzione a metà del coefficiente di ammortamento

N

el primo anno di entrata in funzione del bene (dal 20% al 10%)

Ammontare quote di ammortamento iscritte a Conto economico dedotte ordinariamente = € 100.000,00 Ammontare quote amm.to extracontabili dedotte in ragione della maggiorazione del 40% = € 4.000,00 Ammontare quote amm.to extracontabili dedotte in ragione della maggiorazione del 150% = € 146.000,00 Totale agevolazione bene iper ammortizzato (4.000 + 146.000) = € 150.000,00.

La quota nuova di iper ammortamento, dedotta tramite variazioni in diminuzione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, si calcola applicando l'aliquota ministeriale del 20% all'importo della maggiorazione del 150%, nettizzato dell quota di super ammortamento nella misura del 40%, come nella formula qui di seguito indicata: (150.000 - 4.000) x 20% = 29.200.

In conclusione

Per tutto l'anno 2017 e, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2018, coesisteranno nel nostro panorama tributario tre differenti agevolazioni: proroga del super ammortamento nella misura del 40% e l'introduzione dell'iper ammortamento nella misura del 150% al quale si associa il super ammortamento per i beni immateriali, nella misura del 40%.

A tali agevolazioni si accompagnano, essendo cumulabili fra loro, il potenziamento del credito d'imposta alla R&S, gli incentivi agli investimenti in start-up e PMI innovative, il rafforzamento dell'accesso al credito con la “nuova“ Sabatini -ter, tutte misure varate dal Governo e finalizzate a stimolare gli investimenti privati ad alto contenuto tecnologico, nel rispetto del “Piano nazionale Industria 4.0 2017 - 2020“.

Super ed iper ammortamenti, al vaglio delle Entrate tramite la circolare n. 23 del 2016 e, successivamente, con i documenti di prassi n. 4 e n. 8 del 2017, rappresenteranno uno strumento che imprenditori e professionisti dovranno valutare con attenzione in tutte le rispettive fasi: dall'analisi dei piani d'investimento, alla verifica dei requisiti fiscali fino alla redazione e predisposizione delle certificazioni richieste dalla normativa vigente (id est autocertificazione e/o perizia tecnica asseverata).

Infine, considerate le oggettive difficoltà tecnico applicative riconducibili all'ammissibilità o meno di uno specifico bene, rientrante nell'Allegato A, i contribuenti hanno la possibilità di richiedere un parere tecnico al Mise; invece, in presenza di incertezze relative all'ambito fiscale e tributario, sarà possibile presentare l'istanza di interpello ordinario all'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 11 della L. n. 212/2000.

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