Ore lavorate e ore fatturate: la differenza rende legittimo l'avviso

La Redazione
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07 Ottobre 2016

I Giudici della Cassazione, con la sentenza n. 19883/2016, hanno ricordato che se vi è una forte differenza tra ore di lavoro registrate e ore indicate in fattura, questo fa dedurre che una buona parte delle ore medesime non siano state fatturate.

La differenza tra le ore lavorate e quelle fatturate inguaia l'artigiano, perché l'avviso di accertamento a lui notificato viene considerato legittimo dai Giudici. Lo conferma la Cassazione con la sentenza del 5 ottobre 2016, n. 19883.

Un artigiano, nel caso in esame, ricorreva in Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di merito con la quale veniva ricavata la fondatezza dell'atto impositivo notificatogli, in merito ad IVA, IRPEF ed IRAP ed emesso sulla base dello studio di settore: lo scostamento rilevato non trovava giustificazione nella contabilità dell'impresa, in riguardo alla fatturazione delle ore lavorate, che non erano state indicate in un numero rilevante di fatture.

Spiegano i Giudici che “Come – nella sostanza – ha spiegato la sentenza impugnata, a suffragare l'atto impositivo de quo non vi è affatto esclusivamente lo scostamento dallo studio di settore, che in realtà ha fatto solo sì che la procedura amministrativa venisse promossa, ma ben più significativamente l'enorme differenza tra le ore lavorate registrate e quelle fatturate”. Sostengono quindi dalla Corte che questa anomalia, definita “macroscopica”, ha permesso di fondare l'avviso di accertamento e anche la decisione di appello, oltretutto evidenziando che il contribuente non aveva fornito elementi controprobatori né in fase preprocessuale né in quella processuale. Infatti, al centro della questione vi è il fatto non controverso che “il forte differenziale tra ore di lavoro registrate ed ore indicate in fattura, non altrimenti fondatamente giustificato, fa appunto presumere che una buona parte delle ore medesime non siano state fatturate e che, quindi, in tal modo si sia occultata base imponibile sia dell'IRPEF che dell'IVA”.