La tassazione dei dividendi provenienti dai nuovi “Paradisi fiscali” secondo le Entrate

Fabio Gallio
19 Settembre 2016

Con la Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova normativa sulle CFC contenuta nell'art. 167 del TUIR, che prevede in capo al socio italiano una tassazione per trasparenza degli utili realizzati dalle società controllate residenti in Paesi con un sistema fiscale privilegiato. Nello stesso documento, viene esaminata anche la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi distribuiti da suddette società.
Premessa

Con la Circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova normativa sulle CFC contenuta nell'art. 167 del TUIR, che prevede in capo al socio italiano una tassazione per trasparenza degli utili realizzati dalle società controllate residenti in Paesi con un sistema fiscale privilegiato.

Nello stesso documento, viene esaminata anche la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi distribuiti da suddette società.

Si ricorda, infatti, che, in deroga al regime ordinario, gli utili provenienti da territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo, così come previsto dagli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR.

Al contrario, la tassazione integrale di tali componenti di reddito non avviene se gli stessi dividendi sono già stati imputati al socio per trasparenza ai sensi della disciplina CFC, ovvero se viene dimostrato, mediante interpello e secondo le modalità del comma 5, lettera b) dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Inoltre, nella formulazione attuale della normativa, il regime di integrale tassazione si applica ai dividendi relativi a:

a) partecipazioni dirette in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;

b) partecipazioni indirette nelle società sub a), detenute per il tramite di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o più società intermedie che non siano localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Pertanto, al fine di determinare la tassazione dei dividendi, è necessario stabilire se i relativi Stati in cui sono residenti le società estere vegano considerati dei “paradisi fiscali”.

L'evoluzione della normativa

È necessario precisare che una prima norma, a cui si doveva fare riferimento per l'individuazione del Paese, era l'art. 168-bis del TUIR, il quale avrebbe dovuto indicare gli Stati e territori che consentivano un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non era sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Nel caso in il Paese fosse stato compreso tra quelli indicati nell'elenco, lo stesso non doveva essere considerato a regime fiscale privilegiato.

Tale elenco, però, non è mai stati diffuso e l'art. 168-bis è stato abrogato dal decreto internazionalizzazione (Art. 10, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147), il quale ha previsto che, per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata da cui provengono i dividendi, si deve fare riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR.

Quest'ultima disposizione, però, ha subito recentemente delle numerose modifiche (per un esame più approfondito delle modifiche normativa alla disciplina CFC, si rinvia alla Circolare Assonime n. 17 del 14 giugno 2016).

Infatti, non va dimenticato che, dalla data di entrata in vigore della disciplina CFC fino al 31 dicembre 2014, l'individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato si desumeva dall'elenco contenuto nel D.M. 21 novembre 2001(c.d. black list).

In tale contesto normativo e limitatamente all'esercizio 2015, si è inserito l'art. 1, comma 680, della Legge di Stabilità 2015 che ha modificato i criteri di determinazione dei regimi fiscali privilegiati.

In particolare, è stato novellato il comma 4 dell'art. 167 del TUIR stabilendo che, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, da inserire in decreti ministeriali, per “livello di tassazione sensibilmente inferiore” si intendesse un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia.

Conseguentemente, è sorta la necessità di adeguare il D.M. 21 novembre 2001 in modo da individuare gli Stati e i territori da considerare paradisi fiscali sulla base dei nuovi parametri normativi, e, per dare attuazione alla modifica normativa, sono stati emanati i seguenti due decreti ministeriali:

  • D.M 30 marzo 2015, che ha abrogato l'art. 3 del D.M. 21 novembre 2001 (ove erano elencati gli Stati e i territori facenti parte della black list limitatamente a determinati soggetti ed attività) e che ha rimosso dall'art. 1 della black list tre Stati: Filippine, Malesia e Singapore;
  • D.M. 18 novembre 2015, che ha espunto dalla black list anche Hong Kong.

La nuova disposizione del comma 4 dell'art. 167 in commento ha precisato, inoltre, che si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, indipendentemente dalla circostanza che tale regime sia previsto da un ordinamento estero che applica un regime generale di imposizione non inferiore al suddetto limite percentuale.

Pertanto, relativamente all'anno 2015, non è sufficiente accertarsi che la partecipata estera sia compresa tra i soggetti residenti o localizzati in Paesi inclusi nel D.M. 21 novembre 2001, ma è anche necessario verificare se, indipendentemente dalla presenza nella black list del Paese interessato, l'entità controllata sia localizzata in uno Stato o territorio dove è assoggettata a un regime fiscale speciale.

Al fine di dare uno strumento di ausilio al contribuente per potere adempiere a tale nuova verifica, riducendo l'incertezza dell'applicazione della norma, era prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che elencasse, senza pretesa di tassatività ed esaustività, alcuni regimi speciali.

Malgrado l'imminente emanazione (si veda comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1 aprile 2015, n. 77) ciò non è avvenuto e tale mancanza non ha permesso ai contribuenti di avere un importante punto di riferimento per individuare la natura di tali regimi.

Infine, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato nuovamente il comma 4 dell'art. 167 del TUIR, che, nella sua formulazione attuale, prevede che: “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.

L' individuazione dei regimi fiscali agevolati per la normativa sulla tassazione dei dividendi

Da quanto riassunto nel precedente paragrafo, si evince come, fino al periodo 2014, era abbastanza agevole individuare i Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, in quanto vi era uno specifico elenco che li individuava.

Con la nuova normativa, invece, tale individuazione si complica.

1) I paradisi fiscali del 2015

Infatti, il comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2015, prevede che: “Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (…)” nonché “i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia”.

Pertanto, in base a tale disposizione, si considerano regimi fiscali privilegiati quelli:

  • individuati con decreti del Ministro delle Finanze in ragione del livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti; ovvero
  • che, in ogni caso, consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia.

Se relativamente all'individuazione dei Paesi di cui alla precedente lettera a), non ci dovrebbero essere complicazioni, considerato che la relativa ricerca dovrebbe essere limitata alla semplice consultazione dei relativi elenchi pubblicati nei D.M. precedentemente citati, più problematica rimane, invece, la verifica di cui alla lettera b).

Infatti, come già esposto, il provvedimento, che avrebbe dovuto procedere ad una elencazione di alcuni regimi speciali, non è mai stata emesso.

Pertanto, considerando non ancora completa la relativa normativa sui regimi speciali, si potrebbe sostenere che, per l'anno 2015, sia possibile limitarsi ad effettuare la verifica con riferimento all'elenco di cui alla precedente lettera a).

L'Agenzia delle Entrate, al contrario, ha ritenuto poco rilevante la mancata emanazione di tale provvedimento e sostiene che l'accertamento dei regimi fiscali speciali deve essere lasciata all' autonoma individuazione da parte del contribuente.

Pertanto, secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2015, al fine di verificare la provenienza del reddito da un Paese non a fiscalità privilegiata, occorrerebbe preliminarmente accertare se lo Stato o territorio di localizzazione della società partecipata non sia incluso nella lista contenuta nel D.M. 21 novembre 2001, vigente al momento in cui gli utili sono stati percepiti.

In ogni caso, i Paesi non inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 non dovrebbero ritenersi automaticamente Paesi a fiscalità ordinaria, in quanto occorrerebbe effettuare un'ulteriore verifica, relativa alla eventuale sussistenza di un regime fiscale speciale, che consente un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello italiano, sebbene previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia.

In merito all'individuazione ai regimi speciali, la Circolare in commento, comunque cerca di porre rimedio alla mancata emanazione del relativo provvedimento.

Infatti, viene citato l'art. 3 del D.M. 21 novembre 2001 che individuava gli Stati o territori da considerare a fiscalità privilegiata limitatamente ai determinati regimi ivi previsti. Tale elenco, fino al momento della sua abrogazione da parte del D.M 30 marzo 2015 (il DM. 30 marzo 2015 è stato pubblicato in G.U. l'11 maggio 2015 ed è entrato in vigore in tale data), secondo l'Agenzia delle Entrate, rappresenterebbe il punto di riferimento per individuare i regimi fiscali speciali.

Pertanto, viene specificato che, per i dividendi percepiti nell'esercizio 2015, occorrerebbe operare la seguente distinzione:

  1. i dividendi percepiti entro l'entrata in vigore del predetto D.M. 30 marzo 2015 dovrebbero essere considerati provenienti da Stati o territori a fiscalità ordinaria se provenienti da Paesi non inclusi nel D.M. 21 novembre 2001;
  2. per i dividendi percepiti dopo l'entrata in vigore del D.M. 30 marzo 2015, non sarebbe sufficiente che i medesimi non provengano da Stati o territori non inclusi nella citata black list, ma il contribuente dovrebbe avere l'onere di verificare anche l'eventuale carattere speciale del regime fiscale applicato nell'ordinamento estero.

È evidente che, pur apprezzandolo, tale sforzo interpretativo non è sufficiente per eliminare l'incertezza normativa che hanno subito gli operatori, i quali si aspettavano l'emissione dell'elenco dei regimi speciali. Non essendosi verificata tale emanazione, si sarebbe potuto osare di escludere dall'elenco tutti i Paesi non inseriti nel D.M. del 2001.

Del resto, la stessa Agenzia delle Entrate, a commento di altre disposizioni che rinviano, per la loro attuazione, all'emissione di atti amministrativi, ha subordinato l'applicazione della norma all'entrata in vigore degli appositi decreti.

In tale senso, ad esempio, si ricorda che l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alla riforma del processo tributario e, trattando il “problema” dell'art. 69 sull'immediata esecutività della sentenze (Paragrafo 1.15.2. della Circolare 38/E del 29 dicembre 2015), ha affermato che, pur applicandosi la norma alle sentenze depositate dopo il 1° giugno 2016, se il Mef non ha ancora emanato il decreto, questa data viene subordinata e quindi posticipata alla data del suddetto decreto.

In sostanza, per l'Agenzia le nuove previsioni sull'immediata esecutività delle sentenze non sarebbero ancora applicabili e, fino all'emanazione del decreto da parte del Mef, la sentenza diventerebbe esecutiva solo dopo il passaggio in giudicato, come previsto nella precedente formulazione della norma.

Conseguentemente, anche nel caso in esame, non essendo stato emesso il provvedimento che avrebbe dovuto indicare alcuni regimi fiscali speciali, sarebbe stato più coerente stabilire che la nuova norma non sarebbe entrata in vigore, e che, quindi, gli unici Stati a fiscalità privilegiata sarebbero esclusivamente quelli indicati nei vari D.M. emanati.

2) I regimi fiscali del 2016

Con riguardo al periodo d'imposta 2016, è stato già rilevato che il comma 4 dell'art. 167 del TUIR ha subìto un ulteriore intervento ad opera della Legge di Stabilità 2016, che, ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2016, al fine dell'individuazione degli Stati esteri a fiscalità privilegiata, il criterio del confronto tra il livello nominale di tassazione ivi previsto e quello applicabile in Italia.

Ma anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito dei chiarimenti favorevoli ai contribuenti.

In primo luogo, al fine dell'individuazione della tassazione agevolata, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non sufficiente verificare le aliquote nominali applicate all'estero.

Infatti, malgrado il comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, nella sua formulazione attuale, preveda che: “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”, nella Circolare vengono, invece, considerati privilegiati, non solo i regimi speciali che prevedono un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia, ma anche quelli che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedono esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre sostanzialmente il prelievo nominale, come quelli che garantiscano la detassazione dei redditi derivanti da attività svolte all'estero.

Secondo tale impostazione, pertanto, la generalità dei regimi fiscali speciali potrebbero rientrare in questa previsione ed i Paesi, che li concedono, potrebbero essere considerati c.d. “black list”.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali, dal lato italiano, rileverebbe, non solo l'aliquota IRES, vigente nel periodo d'imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, ma anche l'IRAP, prendendo in considerazione l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 3,9 per cento).

Tale interpretazione, però, si discosta da quanto precisato dalla stessa Agenzia in altre occasioni per commentare istituti simili, la quale aveva stabilito che, per il confronto della tassazione effettiva, si doveva fare riferimento alla sola IRES (cfr. Circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010).

La tesi dell'Agenzia delle Entrate, sui regimi fiscali speciali e le aliquote da considerare per considerarli tali, porterebbe alla conseguenza che un socio italiano di una società cinese, a cui in Cina potrebbe essere applicata un'aliquota di imposta agevolata del 15%, potrebbe subire una tassazione integrale dei dividendi ricevuti nel 2016 dalla sua partecipata; al contrario, una società italiana, socio di una società di Hong Kong, a cui potrebbe essere applicata un'aliquota del 16,5%, subirebbe un prelievo solo sul 5% dell'importo distribuito.

Tale conseguenza deriverebbe dal fatto che, nel primo caso, la tassazione estera sarebbe inferiore al 50% della tassazione nominale applicata in Italia, pari al 31,4% (27,5% di IRES+ 3,9% di IRAP), mentre, nel secondo caso, ciò non si verificherebbe.

E questo sarebbe un paradosso, considerato che, fino a novembre del 2015, Hong Kong era un territorio inserito nella relativa black list, mentre la Cina non è mai stata considerata un paradiso fiscale.

Alcune considerazioni conclusive

Come si è cercato di dimostrare precedentemente, la normativa, a causa delle continue modifiche, non è molto chiara e molti operatori, in assenza di istruzioni, potrebbero avere interpretato diversamente dall'Agenzia delle Entrate la nuova disciplina.

In primo luogo, ci si sarebbe aspettati che, per quanto riguarda l'anno 2015 ed in mancanza dell'emissione del provvedimento che avrebbe potuto aiutare gli operatori sull'individuazione dei regimi fiscali speciali da tenere in considerazione, fosse possibile fare riferimento esclusivamente ai Paesi indicati nella relativa lista, così come più volte aggiornata. L'Agenzia delle Entrate, invece, ritiene valida tale interpretazione solo per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.M. 30 marzo 2015.

Relativamente, invece, al periodo d'imposta 2016 ed interpretando letteralmente il dettato normativo, si potrebbe fare riferimento all'aliquota nominale applicata nel relativo Stato, senza tenere conto dell'eventuale circostanza che la riduzione del “tax rate” effettivo venga determinato, ad esempio, da riduzioni della base imponibile e non da riduzioni di imposta. Nella Circolare, invece, viene sostenuto il contrario, con la precisazione che nella determinazione dell'aliquota nominale italiana deve essere considerata anche quella prevista per l'IRAP (si tratterà di verificare, se, per quanto riguarda la determinazione del carico fiscale estero, vengano considerate anche le ritenute subite a titolo di imposta, come precisato nella Circolare 26 maggio 2011, 23/E).

È evidente che i soggetti che hanno già percepito o percepiranno dividendi dalle proprie partecipate estere, che, in base ai nuovi parametri, così come interpretati dall'Agenzia delle Entrate, vengono considerate residenti in Paesi c.d. black list, dovranno dimostrare, per evitare l'integrale imposizione degli utili percepiti, che: “Dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto”.

Ciò potrà essere effettuato in sede di dichiarazione ed il contribuente dovrà indicare l'importo del dividendo [in particolare, facendo riferimento ai soci società di capitali, dovrà essere compilata la colonna 1 del rigo RF 47 –“quota esclusa degli utili distribuiti ex art. 89” – del quadro RF del modello Unico; oppure, qualora tali utili risultino imputati in bilancio in esercizi precedenti, ma incassati nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, i contribuenti soggetti IRES, dovranno indicare, fra le variazioni in aumento del quadro RF (rigo F31, codice 44), il 5 per cento del loro ammontare], pena l'applicazione di una sanzione (si ricorda, infatti, che ai sensi del nuovo art. 8, comma 3-ter, del D.lgs. 471/1997, introdotto a sua volta dall'art. 3, comma 3, del decreto internazionalizzazione, è prevista una sanzione amministrativa quando la segnalazione dei dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati risulti omessa o incompleta. Tale sanzione è pari al 10 per cento dell'ammontare dei dividendi di cui si è omessa l'indicazione in dichiarazione, vale a dire l'importo del reddito esente o del reddito imponibile, nel caso di utili percepiti nell'esercizio successivo a quello di competenza. La sanzione è fissata nella misura che varia da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro), e, in caso di richiesta avanzata mediante avviso, fornirà agli Uffici competenti entro 90 giorni le prove della disapplicazione della norma.

In alternativa sarà possibile presentare un'istanza di interpello (si ricorda che, a seguito delle modifiche dell'istituto dell'interpello, quello in esame risulta inquadrabile nella categoria degli interpelli cd. probatori –prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b dello Statuto del contribuente – e non sarebbe più obbligatorio; cfr. anche Circolare dell'Agenzia delle Entrate del primo aprile 2016, n. 9/E).

Relativamente alla dimostrazione dell'esimente in oggetto, la Circolare in commento fornisce alcuni chiarimenti, accompagnati da esempi numerici.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate afferma che il mutato orientamento del legislatore nel valutare il disvalore dei regimi fiscali privilegiati implicherebbe necessariamente un aggiornamento della seconda circostanza esimente alle valutazioni attuali.

Ciò significherebbe che, la verifica della congruità del carico fiscale complessivamente gravante sugli utili distribuiti dovrebbe retroagire, utilizzando i medesimi criteri, per ciascun anno, fino ad arrivare al primo esercizio di possesso della partecipazione.

Pertanto, in ipotesi di utili distribuiti dal 2015 in poi, e prescindendo dalle altre ipotesi individuate nella normativa attuativa (Cfr. art. 5, comma 3, del decreto n. 429/2001), secondo l'Agenzia, il contribuente dovrebbe dimostrare alternativamente che, per ciascun esercizio, sin dall'inizio del periodo di possesso:

  • il livello di tassazione effettiva scontata nel Paese di residenza della partecipata è superiore al 50 per cento della tassazione nominale italiana;
  • la tassazione effettiva subita dalla partecipata estera è superiore al 50 per cento di quella che avrebbe effettivamente scontato in Italia.

In primo luogo, si deve notare che l'esempio indicato dall'Agenzia delle Entrate, per spiegare la disapplicazione della norma, si riferisce al caso in cui la società controllata fosse, anche prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, residente in un Paese “black list”, mentre nulla viene affermato per quei soggetti che solo ora sono residenti in un ”paradiso fiscale”.

Ci si chiede, pertanto, se quanto affermato valga anche per i dividendi provenienti da tali Paesi.

Se ciò venisse confermato, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate costringeranno i soci italiani, che detengono da decenni una partecipazione in una società residente in un Paese che ora viene considerato “paradisiaco”, ma precedentemente non lo era, a verificare a ritroso, anche di moltissimi anni, le condizioni sopra indicate e fino ad ora mai sottoposte ad accertamento.

E questo di fatto comporterebbe un'applicazione retroattiva della nuova normativa, dal momento che il socio italiano sarebbe costretto ad effettuare degli adempimenti precedentemente non richiesti, per evitare una tassazione più gravosa rispetto a quella generalmente prevista.

Oltretutto non va taciuto il fatto che potrebbero verificarsi dei paradossi.

Si pensi al caso di un soggetto residente in un Paese mai considerato black list, che ha accumulato riserve di utili nei periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della nuova normativa, ma non le ha mai distribuite per continuare ad investire nella propria attività in suddetto Stato.

In questo caso, il suo socio potrebbe subire una tassazione più gravosa, rispetto al socio di una società, non più considerata residente in un Paese black list, in quanto soggetta, ad esempio, ad un'aliquota del 16,5%, ma che ha accumulato utili nei periodi in cui il relativo Stato era incluso nel relativo elenco.

Infatti, qualora quest'ultima società distribuisse i dividendi nel 2016, non essendo più considerata black list, neppure per il passato, il socio italiano tasserebbe il relativo importo, non integralmente, ma considerando una base imponibile ridotta.

È evidente come tale interpretazione può danneggiare soprattutto i soggetti che partecipano in società estere, che hanno accumulato utili nei periodi di imposta in cui il relativo Paese non era inserito nella black list. Al contrario, invece, per le partecipate inserite nella black list anche in passato, nulla cambierebbe, dal momento che la relativa verifica, fino all'inizio del possesso, doveva in ogni caso essere effettuata al fine di disapplicare la normativa.

Per evitare tale discriminazione, sarebbe stato più corretto sostenere che le riserve di utili, formate in periodi d'imposta in cui la società non era inserita nella lista, venissero in ogni caso tassate in capo al socio italiano con un'imposizione limitata.

Al fine di tenere distinti tali utili da quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa, si sarebbe potuto richiedere di tenere memoria del periodo di formazione delle riserve distribuite dalla società estera, e, in caso di mancanza di codesto riscontro documentale, di presumere distribuiti al socio residente, in via prioritaria, gli utili formati nei periodi agevolati.

Tale criterio, non solo renderebbe più agevole per il socio italiano dimostrare che i dividendi formati fino al 2014 non devono essere tassati integralmente, dal momento che la relativa verifica si limiterebbe all'accertamento del mancato inserimento del Paese di residenza della società estera nella lista ex D.M. 21 novembre 2001, ma anche eviterebbe che, per tali soggetti, la nuova normativa di fatto venga applicata retroattivamente. Infatti, è evidente che, secondo l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate, il socio italiano dovrebbe effettuare la verifica, in merito alla congruità della tassazione, fin dall'inizio del possesso della partecipazione estera, e, dunque, in anni in cui era in vigore una differente disciplina e lo Stato non era inserito nella black list. Senza dimenticare che tale adempimento potrebbe essere richiesto anche per anni, rispetto ai quali i termini per la conservazione dei documenti contabili e fiscali sono spirati.

Si tratterebbe, in altri termini, di consentire di applicare un principio simile a quello previsto per gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore), che, nel caso di partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72% se relativi ad utili prodotti dal primo gennaio 2008, ovvero del 40% se relativi ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Per cercare, comunque, di attenuare l'impatto della nuova normativa e tenendo presente che l'Agenzia delle Entrate fa riferimento agli utili distribuiti dal 2015, si potrebbe sostenere che eventuali dividendi deliberati precedentemente al 2015 o comunque prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, anche se percepiti nel 2016, non dovrebbero essere incisi dalle relative modifiche.

In tale caso, infatti, sarebbe evidente la mancanza di intenti ed effetti elusivi, dal momento che la delibera di distribuzione (ad esempio, nel 2014 o nei primi mesi del 2015) sarebbe stata adottata in un periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore della nuova disciplina.

In altri termini, l'integrale tassazione dei dividendi non dovrebbe operare per effetto della circostanza che, nel periodo d'imposta di distribuzione, il Paese non era sicuramente a fiscalità privilegiata.

E la correttezza di tale conclusione sarebbe ancora più evidente relativamente ai soci delle società che, al momento della delibera di distribuzione, non erano considerate residenti in Paesi black list in base alla precedente elencazione.

Pertanto, si auspica che in sede di verifica o in sede di risposta all'istanza di interpello ciò possa essere confermato.

La metodologia indicata nella Circolare, al contrario, potrebbe essere giustificata per i soggetti che detengo partecipazioni in società che, anche prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, erano residenti in Paesi inseriti nella black list. In tale caso, infatti, essendo venuto meno l'obbligo di fare riferimento alla lista, si tratterebbe di verificare se, anche secondo i nuovi parametri, la società possa essere considerata residente in un paradiso fiscale. Così statuendo, per tali contribuenti non vi sarebbe alcuna penalizzazione, dal momento che, se fosse rimasta in vigore la precedente normativa, i relativi dividendi sarebbero stati assoggettati comunque alla disciplina in commento. Inoltre, essendo prevista anche dalla precedente disciplina la verifica fin dall'inizio del possesso, verrebbe meno anche il dubbio della retroattività degli effetti della nuova norma.

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