Nessuna decadenza per il rimborso dell'IVA anche se non riportato in dichiarazione

La Redazione
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22 Ottobre 2015

Il mancato riporto del credito nella dichiarazione può comunque permettere il rimborso dell'IVA. Tale principio è stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20907/2015.

Il mancato riporto del credito nella dichiarazione può comunque permettere il rimborso dell'IVA. Lo affermano i Giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 15 ottobre 2015, n. 20907.

L'istanza di rimborso era stata rigettata in virtù della sua tardività. Il ricorso avverso il diniego di rimborso era stato accolto dalla CTP, e confermato anche dalla CTR: secondo il Giudice di appello, infatti, l'indicazione del credito nella dichiarazione per il 1997 giustificava il diritto al rimborso anche in assenza di una ulteriore domanda.

Le Entrate affermavano che il mancato riporto del credito nella dichiarazione successiva non poteva essere considerato come implicita richiesta di rimborso: la successiva istanza in tale senso, presentata nel novembre 2000, era dunque da considerarsi tardiva; il mancato riporto non poteva essere valutato come richiesta di rimborso, secondo l'Agenzia, perché “plurime possono essere le ragioni del mancato riporto”.

Ciò tuttavia non ha incontrato il favore dei Giudici della Cassazione, i quali hanno affermato che “la parte contribuente, dopo aver indicato il credito IVA nella dichiarazione relativa all'anno 1996, non lo aveva riportato nella successiva dichiarazione, ritenendo di utilizzarlo in compensazione per altro suo debito fiscale relativo ad una pregressa annualità. Tuttavia, siffatta opzione del contribuente è stata disattesa dall'Amministrazione che, ritenendo insussistenti i presupposti per la compensazione, ha emesso […] una cartella di pagamento”. La condotta del contribuente “non ha determinato alcuna decadenza dal diritto al rimborso del credito IVA derivante dalla richiesta di restituzione del credito utilizzato in compensazione da parte dell'Ufficio che aveva preteso detto credito mediante la cartella impugnata, se solo si consideri che tale istanza di rimborso è stata formulata a distanza di poco più di un mese dalla notifica della cartella di pagamento notificata al contribuente e, pertanto, entro il termine biennale di cui all'art. 21 D. Lg.s 546/1992”. In questo senso, la Corte ha rigettato il ricorso avanzato dall'Agenzia.