La responsabilità civile dello Stato per omissione di attività di indagine del PM

02 Ottobre 2017

Sussiste un nesso causale, sia giuridico che materiale, tra l'omessa perquisizione nei confronti dell'ex marito della donna e il successivo omicidio di quest'ultima?
Massima

Lo Stato è civilmente responsabile per grave violazione di legge ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) l. n. 117/1988, in relazione alla condotta dei magistrati della procura della Repubblica che, dopo la denuncia da parte di un soggetto di una pluralità di episodi integranti il reato di minaccia aggravata per l'utilizzo di un coltello ai suoi danni, omettano qualsiasi attività di indagine, ed in particolare una perquisizione domiciliare, e l'adozione di misure volte a neutralizzare la pericolosità del denunziato, così favorendo il successivo omicidio del denunciante da parte del denunciato.

Sussiste il nesso di causalità, sia giuridico che fattuale, tra l'omissione delle predette attività e il successivo omicidio del denunziante da parte del denunciato.

Il caso

La pronuncia in esame ha accolto la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dello Stato dal tutore dei figli di una donna uccisa a coltellate dal marito, dopo che questi era stato più volte denunziato dalla vittima per minacce aggravate dal possesso di un coltello, maltrattamenti e lesioni, nel corso di una separazione personale assai tormentata.

Il tribunale di Messina, in applicazione della disciplina della legge Vassalli antecedente alla l. 27 febbraio 2015, n. 18, ha ravvisato la responsabilità dello Stato per grave negligenza del Pubblico Ministero poiché questi, sebbene avesse ricevuto le predette denunce, non aveva provveduto a svolgere nessuna attività di indagine, ed in particolare una perquisizione personale o domiciliare nei confronti del denunciato alla ricerca di armi, violando così il disposto dell'art. 112 Cost.

La questione

La questione centrale esaminata dalla decisione in commento è quella della sussistenza di un nesso causale, sia giuridico che materiale, tra l'omessa perquisizione nei confronti dell'ex marito della donna e il successivo omicidio di quest'ultima. Secondo i giudizi messinesi quell'atto di indagine, al quale il P.M. era tenuto per legge, avrebbe condotto, secondo un giudizio di tipo probabilistico, al rinvenimento e al successivo sequestro del coltello a serramanico con il quale la donna era stata poi uccisa e che è stato ritenuto corrispondere a quello che era stato descritto dettagliatamente nella denunzia per minacce gravi.

Le soluzioni giuridiche

Vertendosi in una ipotesi di responsabilità omissiva il tribunale di Messina ha dovuto innanzitutto stabilire se vi fosse stato un obbligo generico, derivante cioè da un generico dovere di intervento, o specifico, ossia imposto da una norma giuridica specifica, del P.M. di tenere la condotta omessa.

Tale metodo di verifica invero era imposto dal consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale: «In tema di responsabilità civile… l' individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta l'individuazione di tale obbligo è preliminare all'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale»(Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2013, n. 12401).

Una volta individuata nel disposto dell'art. 112 Cost. la fonte dell'obbligo di tenere la condotta omessa (attività di indagine) i giudici siciliani sono passati a valutare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra essa e il danno ingiusto, consistito nella uccisione della donna, sulla scorta dei criteri del c.d. giudizio controfattuale ripetutamente affermati dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576 e Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2085; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21086; nonché, in tema di responsabilità dell'avvocato per omessa tempestiva impugnazione di una decisione sfavorevole al proprio assistito, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376 e Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2638) ed espressamente richiamati nella decisione.

La conclusione affermativa alla quale sono giunti i giudici di Messina è conforme ad un precedente, sempre della giurisprudenza siciliana, (Trib. Caltanissetta, 23 novembre 2008), richiamato nella sentenza in commento, che ha riconosciuto la responsabilità dello Stato per l'omicidio di una giovane donna da parte dell'ex amante sempre per negligenza inescusabile del P.M. che non aveva mai disposto l'interrogatorio dell'omicida per verificare lo stato di salute psichica. Tale attività infatti avrebbe potuto giustificare la successiva nomina di un consulente psichiatrico o la sollecitazione agli organi competenti dell'adozione di un trattamento sanitario obbligatorio verso l'uomo quello (la pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta e, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso quest'ultima decisione da parte di Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13189, è passata in giudicato).

A ben vedere tali pronunce non hanno però considerato che, sulla base delle ravvisate premesse in fatto, la problematica che veniva in rilievo era quella del concorso di cause poiché l'evento pregiudizievole sarebbe stato provocato da due distinti, seppur concorrenti, fattori causali, ovvero, in prima battuta, dall'azione delittuosa del terzo e a monte dalla ipotizzata condotta omissiva dei rappresentanti della pubblica accusa.

Essa, in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto trovare soluzione «nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse» (Cass. civ., sez. lav., 30 novembre 2009, n. 25236).

Osservazioni

La sentenza in esame presenta diverse criticità.

Innanzitutto, sotto il profilo fattuale, in essa non è stata esattamente individuata la condotta omissiva attribuita allo Stato.

I giudici messinesi infatti hanno affermato che non vi era stata iscrizione nel registro degli indagati del soggetto denunciato dalla donna. Se così fosse stato però quella omissione avrebbe dovuto indurre ad escludere la responsabilità di qualsiasi dei sostituti in servizio alla procura di Caltagirone, perché non vi era stata ancora l'assegnazione del caso a nessuno di loro, e a valutare invece la posizione del Procuratore della Repubblica, al quale è invece attribuito il compito di provvedere a quell'adempimento (sempre che fosse stato dimostrato che le denunce, che erano state presentate presso delle stazioni Carabinieri, erano effettivamente pervenute all'ufficio di Procura).

In tale prospettiva è evidente poi come diversa sarebbe stata anche la valutazione del nesso causale tra attività omessa e fatto illecito.

A conferma della incertezza in ordine a tale rilevante circostanza va evidenziato che l'attore aveva ipotizzato la responsabilità alternativa del procuratore della Repubblica o dei suoi sostituti.

Nemmeno la conclusione cui perviene il Tribunale di Messina in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa attività di indagine e l'evento dannoso persuade.

È dubbio, infatti, che una perquisizione personale o domiciliare avrebbe portato al rinvenimento e al successivo sequestro di un coltello poiché l'indagato avrebbe potuto celare l'arma altrove.

In ogni caso poi, come è stato notato da altro commentatore (Marra), se anche si fosse giunti a quel risultato, non è detto che esso avrebbe impedito l'omicidio, che avrebbe potuto essere realizzato con qualsiasi altro strumento atto ad offendere o anche con un altro coltello avente le stesse caratteristiche di quello che fosse stato sequestrato. L'omicida, infatti, ben avrebbe potuto procurarsene un altro nell'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra la data dell'ultima denuncia (3 settembre 2007) e la data dell'omicidio (3 ottobre 2007).

Si noti poi che il delitto non avrebbe potuto essere impedito nemmeno dall'adozione della custodia cautelare in carcere nei confronti del denunciato perché all'epoca dei fatti, come riconosciuto anche dal Tribunale di Messina, non era stato ancora introdotto il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), ipotesi che ora consente l'applicazione della più grave tra le misure cautelari personali.

A prescindere da tale considerazione poi non va sottaciuto che il P.M. avrebbe potuto solo avanzare una richiesta in tal senso mentre la decisione sarebbe spettata al giudice delle indagini preliminari.

Alle luce di tali considerazioni può anche escludersi che potessero trovare applicazione al caso di specie i principii giurisprudenziali in tema di concorso di cause atteso che tale fattispecie postula che un evento dannoso sia riferibile a più azioni od omissioni, dotate di pari efficacia causale (Cass. civ., sez. III, 27 maggio 1995 n. 5923) mentre nel caso di specie la ravvisata omissione, per le ragioni anzidette, non avrebbe potuto impedire la condotta delittuosa.

Guida all'approfondimento

MARRA, La responsabilità civile del Pubblico Ministero per inerzia nell'attività di indagine, 2016;

MARRA, Uxoricidio, condanna dello Stato per inerzia dei P.M.: la sentenza del Tribunale di Messina, in www.ilquotidianogiuridico.it;

RIVA, Risarcimento ex L. n.117/1988, difetto del nesso causale e manifesta infondatezza della domanda, in Nuova giur. civ. comm., 1996, 843.

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