La “vexata quaestio” della validità o meno, sotto il profilo della determinatezza, del contratto di avvalimento
01 Marzo 2016
Cosa si intende per precisa indicazione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente?
Benché il contratto di avvalimento non possa essere ricondotto ad alcuna specifica tipologia, tanto che ne è stata più volte ribadita la sua atipicità lasciata all'autonomia negoziale delle parti, la prova dell'effettiva disponibilità delle risorse dell'ausiliario da parte dell'ausiliato comporta che la messa a disposizione del requisito mancante non può risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare tutti quegli elementi che giustificano l'attribuzione del requisito partecipativo. In altri termini, in materia di avvalimento è insufficiente la sola e tautologica riproduzione, nel testo dei relativi contratti, della formula legislativa della messa a disposizione delle «risorse necessarie di cui è carente il concorrente», o equivalenti, occorrendo, invece, una precisa indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati. Ciò nonostante, il principio ha dei margini di operatività limitati, difatti, come sottolineato da recenti arresti giurisprudenziali, occorre dare debito risalto anche all'oggetto specifico dell'appalto, evitando che le regole dettate in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, siano interpretate meccanicamente e secondo aprioristici schematismi concettuali che non tengano conto del singolo appalto (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 639). Sicché, lo scrutinio di validità di un contratto di avvalimento non può prescindere dalla considerazione dello specifico appalto intorno al quale si controverta. |