La natura della campionatura
01 Febbraio 2017
La sentenza di primo grado aveva accertato la nullità della clausola contenuta nel disciplinare di gara che prescriveva – a pena di esclusione – la richiesta da parte della stazione appaltante dell'invio di un campione del bene, necessario alla valutazione dell'offerta. Il Giudice di prime cure si sofferma sulla nullità di tale clausola, ritenendo che l'adempimento alla richiesta di campionatura dell'offerta non possa farsi rientrare tra le ipotesi che giustificano l'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006. Tale principio viene accolto e confermato dal Consiglio di Stato. Il Supremo Consesso, richiamandosi ad orientamenti precedenti (Cons. St., Sez. III, 8 settembre 2015, n. 4191) si sofferma sulla funzione dell'art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006 alla campionatura che è quella «non di integrare, essa stessa, l'offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi, detti appunto “campioni”, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse delle stazioni appaltanti». In ragione di ciò, il Consiglio di Stato esclude che il campione possa assurgere ad elemento costitutivo dell'offerta tecnica, trattandosi di elemento solo dimostrativo, funzionale a valutare l'idoneità del prodotto offerto. Conseguentemente, la campionatura non costituisce elemento essenziale dell'offerta e non può assurgere a requisito di ammissione. Una clausola che disponga in senso difforme, come nel caso di specie, non può che incorrere nel divieto di cui all'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, configurando un'ipotesi di nullità rilevabile ex officio ai sensi dell'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 104 del 2010. |