Sull’avvalimento ed il subappalto necessario

Diego Campugiani
01 Marzo 2017

La “dichiarazione di disponibilità” non configura “avvalimento”, ma “subappalto necessario” funzionale a sopperire alla mancanza del concorrente dell'abilitazione occorrente per l'esecuzione di una parte della commessa.

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado con la quale era stato affermato che la disposizione di gara, concernente la possibilità di ovviare alla mancanza di adeguata iscrizione all'Albo Gestori Ambientali mediante “dichiarazione di disponibilità” di un trasportatore in possesso di idonea autorizzazione, configurava un'ipotesi di avvalimento. Per l'effetto, il TAR aveva annullato l'aggiudicazione all'impresa che aveva partecipato alla gara utilizzando tale dichiarazione, dal momento che, ai sensi dell'art. 49, comma 1-bis, d.lgs 163 del 2006, non è ammesso l'avvalimento per il requisito dell'iscrizione al citato albo. La previsione di gara, secondo il Consiglio di Stato, invece, doveva essere intesa nel senso che, laddove il candidato fosse stato carente del requisito, egli avrebbe potuto ugualmente partecipare alla procedura selettiva producendo una “dichiarazione di disponibilità” con la quale il soggetto abilitato, nella sostanza, non “presta” il requisito all'impresa partecipante ma assume l'obbligo di svolgere in proprio la prestazione. Si trarrebbe quindi di un'ipotesi di subappalto necessario, funzionale a sopperire alla mancanza, da parte del concorrente, dell'abilitazione occorrente per l'esecuzione della sola parte della commessa afferente al trasporto dei rifiuti (in generale sull'ammissibilità dell'istituto cfr. Cons. St., Sez. V, 21 luglio 2015, n. 3615 e Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 520).

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