L’esame del vizio di composizione della Commissione è prioritario e, in caso di fondatezza, assorbe le altre censure

01 Aprile 2016

Laddove siano dedotti vizi di incompetenza o di irregolare nomina, il Giudice non può fare altro che accertare il relativo vizio e assorbire le altre censure, senza essere vincolato dalla graduazione dei motivi indicata nell'impugnativa, non potendo dettare le regole della (futura) azione amministrativa.

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, nelle more del giudizio, nell'esercizio del potere di autotutela (e non in mera conformazione a quanto disposto in sede cautelare), l'Amministrazione ha proceduto alla nomina di nuova commissione incaricata della valutazione dell'anomalia dell'offerta (le cui risultanze erano state contestate dal ricorrente).

Il TAR ha precisato che la statuizione di improcedibilità non è preclusa dalla circostanza che la ricorrente avesse dedotto in via del tutto subordinata l'illegittimità della nomina della commissione tecnica e che la censura principale, incentrata sulla congruità dell'offerta della ricorrente stessa, non fosse stata considerata né in sede di pronuncia cautelare né in sede di rinnovato esercizio del potere amministrativo.

Sul punto il TAR – traendo argomenti da quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 5 del 27 aprile 2015) – ha ribadito che in tutte le situazioni di incompetenza o di irregolare nomina dell'organo valutativo si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il Giudice non può fare altro che accertare il relativo vizio e assorbire le altre censure, senza essere vincolato dalla graduazione dei motivi indicata nell'impugnativa, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo (quello che sarà regolarmente nominato e provvisto di competenza) che non ha ancora esercitato il suo munus.

Di talché, se intende ottenere una pronuncia sulle modalità di corretto esercizio del potere amministrativo, alla parte ricorrente si aprono due strade: non sollevare la censura di incompetenza, oppure sollevarla, ma nella consapevolezza dell'impossibilità di graduarla.

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