Sull’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria ex art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006

Redazione Scientifica
01 Giugno 2016

Il TAR Palermo, discostandosi dall'orientamento seguito dall'ANAC, ritiene che la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006, possa essere applicata anche...

Il TAR Palermo, discostandosi dall'orientamento seguito dall'ANAC, ritiene che la sanzione di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006, possa essere applicata anche nell'ipotesi in cui il concorrente, incorso in un'irregolarità essenziale decida di non avvalersi del soccorso istruttorio, poiché la sanzione pecuniaria colpisce l'irregolarità essenziale della documentazione in sé e per sé.

Il citato art. 38 non pone alcun limite temporale per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della stazione appaltante, di talché deve ritenersi applicabile il generale principio di cui all'art. 28 l. n. 689 del 1981, che fissa il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

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