Sulla rilevanza sostanziale, sotto il profilo temporale, della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

31 Maggio 2017

Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici regolate dal diritto UE costituisce momento rilevante, tanto nel vecchio, quanto nel nuovo quadro normativo, la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La rilevanza sostanziale della pubblicazione del bando si riferisce anche alla disciplina transitoria. Per contro, in materia processuale, di competenza degli Stati membri, il legislatore nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività della tutela, ben può fissare una diversa disciplina, assegnando rilevanza ora alla pubblicazione in GUUE, ora in altra fonte delle Autorità nazionali.

La sentenza chiarisce quale sia la disciplina applicabile nelle ipotesi di bando pubblicato in GUUE nella vigenza del vecchio Codice dei contratti pubblici ed in GURI nella vigenza del nuovo.

Ad avviso del Giudice di primo grado, proprio l'avvenuta pubblicazione del bando in GUUE sotto la vigenza del vecchio Codice dei contratti comportava la necessità di far riferimento al principio espresso dall'art. 66, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui «gli effetti giuridici che l'ordinamento riconnette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana». Tale interpretazione troverebbe inoltre conferma nell'art. 216, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016, in virtù del quale «Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data (omissis) (…) gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

Il Consiglio di Stato, in riforma di tale sentenza, ha evidenziato invece la necessità di distinguere tra effetti sostanziali ed effetti processuali della pubblicazione del bando.

Relativamente ai primi, sia nel vecchio che nel nuovo quadro normativo, la pubblicazione in GUUE risulta l'unica pubblicazione rilevante.

In proposito, il Collegio evidenzia in primo luogo che, ai sensi dell'art. 73, comma 2 del nuovo Codice, il testo del bando pubblicato sulle due Gazzette deve presentare contenuto identico.

In secondo luogo, sottolinea che, con comunicato dell'11 maggio 2016, l'ANAC ha chiarito che le disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006 continuano ad applicarsi a «tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016 con una delle forme di pubblicità obbligatorie e secondo le modalità indicate dall'art. 66 d.lgs. n. 163 del 2006, in combinato disposto con gli artt. 122 e ss. Si tratta in particolare della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell'Albo pretorio o del profilo del committente».

La sentenza chiarisce infine che, invece quanto agli effetti processuali, (decorrenza del termine di impugnazione) è invece consentito al Legislatore nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale, fissare una diversa disciplina, assegnando rilevanza ora alla pubblicazione in GUUE, ora in altra fonte delle Autorità nazionali.

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