Sulla legittimità di clausole della legge di gara che producono effetti distorsivi della concorrenza, pregiudicando la libertà di iniziativa economica

Redazione Scientifica
29 Giugno 2016

Ove una prescrizione della legge di gara stabilisca che i punteggi relativi al prezzo offerto saranno determinati ...

Ove una prescrizione della legge di gara stabilisca che «I punteggi relativi al prezzo offerto saranno determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore del ribasso pari al 12%, ed il coefficiente pari a zero, attribuito al valore del ribasso pari a 0 %, moltiplicando i coefficienti così ottenuti per il peso attribuito all'elemento prezzo. Alle offerte con ribassi superiori al 12 % sarà comunque attribuito il coefficiente pari a uno», si configura un'inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull'elemento prezzo e risultando conseguentemente lesiva dei principi materia di concorrenza sanciti a livello euro-unitario e nazionale.

La limitazione introdotta da detta clausola non può trovare giustificazione nell'esigenza di garantire che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro e a salvaguardare la corretta applicazione della contrattazione collettiva, atteso che tali finalità devono essere perseguite attraverso lo strumento tipico all'uopo predisposto dal legislatore, all'art. 87, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che consente di escludere dalla gara, all'esito del procedimento di verifica ivi contemplato, le offerte risultate anormalmente basse.

Deve ritenersi viziata una prescrizione di gara finalizzata a limitare la rilevanza del ribasso offerto dai concorrenti.

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