Inoperatività dell’obbligo di indicazione dei costi di sicurezza aziendale nei casi di stipula di accordi quadro

01 Luglio 2016

L'obbligo di indicazione dei costi di sicurezza aziendale va circoscritto alle ipotesi in cui sia possibile individuare uno specifico appalto da realizzare e non si applica, dunque, ai casi di stipula di Accordi quadro, il cui contenuto è destinato ad essere integrato al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo. Conseguentemente, l'obbligo di espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali c.d. interni può essere imposto solo una volta conosciuta l'esatta natura dell'intervento da realizzare, unitamente all'individuazione degli oneri da interferenza

Il TAR afferma che i costi per la sicurezza aziendale possono essere specificamente individuati sono in relazione ad un singolo intervento da eseguire, con esclusione delle ipotesi di stipula di Accordi quadro. Di conseguenza così come non è possibile per la stazione appaltante determinare ex ante, ovvero prima della individuazione del singolo intervento manutentivo da eseguire, i costi di sicurezza “da interferenza”, analogamente, una tale possibilità deve dirsi esclusa anche per i costi di “sicurezza aziendale”, non potendosi effettuare alcuna stima precisa di detti costi senza conoscere l'esatta natura dell'appalto da eseguire. Il Collegio precisa tuttavia che un'indicazione in termini percentuali (sia pure indiretta) dei costi aziendali interni, può essere contenuta nell'accordo mediante il rinvio alle voci del Prezziario regionale.

Il suddetto assunto, secondo il Collegio, trova conferma nella circostanza che l'Accordo quadro va qualificato come un vero e proprio “contratto normativo”, ossia un contratto volto ad individuare la disciplina a cui le parti dovranno attenersi nella conclusioni di futuri contratti.

Invero, l'indicazione dei costi di sicurezza afferisce alla successiva fase di individuazione dei singoli contratti attuativi, cosicché è irragionevole e illogico richiedere la stima di costi aziendali in una fase, quale è la stipula dell'Accordo quadro, in cui né l'Amministrazione né il privato conoscono l'esatta natura dell'appalto da eseguire.

Infine il Collegio esclude la possibilità di applicare i principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria nn. 3 e 9 del 2015, in quanto tali pronunce vertono, a differenza del caso esaminato, su specifici appalti di lavori. La sentenza precisa dunque che l'indirizzo accolto non costituisce un'eccezione ai principi enunciati dalle Plenarie, ma conferma la ratio sottesa all'onere di indicazione dei costi di sicurezza aziendale, che vanno indicati non solo perché variano da impresa ad impresa, ma soprattutto per consentire la valutazione di congruità degli stessi con il tipo di appalto da eseguire.