Sui giustificativi resi in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta

01 Agosto 2016

L'offerta presentata in sede di gara non può essere “aggiustata” tramite le giustificazioni rese nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, in quanto ciò costituirebbe una violazione del principio di immutabilità dell'offerta e di quello di par condicio tra i concorrenti.

Il Collegio ha chiarito che il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non consente aggiustamenti dell'offerta in itinere, ma mira a verificare la serietà di un'offerta consapevolmente già formulata e immutabile. Nel caso di specie oggetto della controversia era l'aggiudicazione, impugnata dall'impresa seconda classificata, della gara indetta da un'Università per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pulizia delle proprie sedi. Secondo la ricorrente, l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura concorsuale per avere variato, in sede di presentazione delle giustificazioni per la verifica dell'anomalia dell'offerta, sia l'offerta tecnica che l'offerta economica.

La sentenza – pur ribadendo che il giudice non può sostituire il giudizio tecnico espresso dalla stazione appaltante con una diversa valutazione, può unicamente verificarne la coerenza attraverso degli specifici parametri – ha affermato che, nel caso di specie, l'aggiudicataria, nelle giustificazioni richieste dalla stazione appaltante, non si era limitata a modificare alcune voci di costo, né a un mero aggiustamento di singole e limitate voci di costo sulla base di sopravvenienze di fatto o normative, ma ha modificato le stesse prestazioni di fornitura del servizio proponendo un'offerta strutturalmente diversa sotto il profilo sia tecnico che economico da quella presentata in sede di partecipazione alla gara. Pertanto, i giudici amministrativi, hanno accolto il ricorso in quanto, attraverso i giustificativi dell'offerta anomala, l'offerta originaria era stata snaturata dall'aggiudicataria tramite una rimodulazione (compiuta senza alcuna motivazione) delle voci di costo, dando luogo ad un'operazione di “finanza creativa” al solo scopo di “far quadrare i conti”, in violazione del principio di immutabilità dell'offerta stessa e di quello di par condicio tra i concorrenti.

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