Sulla responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria
01 Agosto 2016
La sentenza richiama la funzione dell'avvalimento di garanzia precisando che tale strumento fornisce alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale solo qualora garantisca la concreta e attuale disponibilità di risorse e dotazioni aziendali a favore all'ausiliata. Pertanto, dal contratto di avvalimento deve risultare chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di garanzia (Cons. St., Sez. III, n. 3057 del 17 giugno 2014). Nel caso di specie, dall'esame del contratto di avvalimento stipulato tra l'aggiudicataria e l'impresa ausiliaria, il Collegio ha rilevato che l'impegno contrattuale assunto non era idoneo a garantire in maniera concreta e seria la corretta esecuzione del contratto nei confronti dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante mancando una previsione che, in concreto, prevedesse la responsabilità solidale dell'ausiliaria in relazione alla prestazione oggetto dell'affidamento. Invero, prosegue la sentenza, che la giurisprudenza amministrativa non appare univocamente orientata sull'estensione della responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria: secondo un primo orientamento la responsabilità solidale dell'ausiliaria si estende all'intera prestazione oggetto dell'affidamento cfr. Cons. St., Sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832; per un secondo indirizzo, laddove l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, la sua responsabilità solidale con l'impresa ausiliata sarebbe limitata alla sola prestazione subappaltata TAR Lazio, Roma, III-ter, 27 dicembre 2007, n. 14081; Infine, un terzo orientamento sembrerebbe propendere per la limitazione della responsabilità al solo contenuto specifico del contratto di avvalimento Cons. St., Sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911). Il Collegio, condivide e accoglie il primo orientamento che, in forza del dato letterale (l'art. 49, comma 4 del Codice 2006, prevede che “il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”) e che dunque non sembrerebbe consentire interpretazioni limitative della responsabilità dell'ausiliria. |