Interdittiva antimafia: discrezionalità del prefetto nell’individuazione dei contratti sottratti alla caducazione automatica

Guido Befani
01 Agosto 2016

La deroga agli effetti generali dell'informativa antimafia interdittiva di tutti i rapporti contrattuali o concessori dell'impresa che ne risulti destinataria, presuppone una specifica e puntuale indicazione dei rapporti che si intendono conservare, in assenza della quale la stazione appaltante è vincolata a recedere obbligatoriamente dal contratto.

La sentenza interviene sulla concreta portata applicativa della misura di gestione straordinaria e temporanea dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 10 e comma 1, lett. b) del d.l. n. 90 del 2014, connessa alla emissione da parte del prefetto dell'informativa interdittiva antimafia nei confronti dell'aggiudicataria.

Infatti, poiché la regola generale imporrebbe la caducazione automatica dell'aggiudicazione e degli effetti del contratto, l'eccezione della prosecuzione di uno o più rapporti deve essere rinvenibile direttamente nel provvedimento prefettizio, la cui attività valutativa è diretta all'accertamento della urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici.

Pertanto, poiché tale attività valutativa è espressione di un potere discrezionale di comparazione dei menzionati interessi, fintanto che essa non è adottata la stazione appaltante è vincolata a recedere obbligatoriamente dal contratto quando sia stata emessa l'informativa.

(Nel caso di specie, a fronte dell'interdittiva prefettizia, la Stazione appaltante ha annullato in autotutela l'aggiudicazione definitiva della gara, recedendo altresì dal contratto medio tempore stipulato, perché il prefetto aveva disposto unicamente la gestione straordinaria dell'impresa e la nomina di due commissari, senza specificare quali contratti fossero sottratti dalla caducazione automatica).