Inammissibilità del “falso innocuo” per l’omessa dichiarazione delle condanne penali
01 Agosto 2016
Il Consiglio di Stato, ha specificato le conseguenze dell'omessa dichiarazione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, dei precedenti penali a proprio carico (nel caso di specie, guida in stato di ebrezza) anche a fronte del tenore dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, comunque inapplicabile ratione temporis, che stabilisce che la mancanza, incompletezza o irregolarità di dichiarazioni essenziali debba essere “sanata” mediante soccorso istruttorio. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha invero rilevato che l'omessa dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli «gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale» contemplati nell'art. 38, comma 1, lett. c), ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. In particolare, la sentenza ha precisato che, poiché la dichiarazione sostitutiva di notorietà rappresenta lo strumento indispensabile, adeguato e ragionevole per soddisfare l'interesse pubblico delle amministrazioni appaltanti a verificare con immediatezza e tempestività se ricorrono ipotesi di condanne per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, evitandosi così ritardi e rallentamenti nello svolgimento della gara, l'eventuale omessa menzione delle condanne penali riportate dai legali rappresentanti dei concorrenti preclude l'applicabilità della teoria del c.d. “falso innocuo” a fronte dell'incompatibilità di quest'ultima con l'obbligo posto dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 di dichiarare integralmente tutti i precedenti penali. |