Sulla regolarizzabilità o meno della posizione previdenziale e sui presupposti necessari per compensare una posizione di irregolarità previdenziale con crediti vantati nei confronti della P.A.

Redazione Scientifica
01 Settembre 2016

Ai fini della partecipazione alle gare di appalto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del d.l. n. 69/2013, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale...

Richiama Cons. St., Ad. Plen. 29 febbraio 2016, n. 5, affermando che, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali fin dal momento di presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante. Risulta quindi irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva

L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (che già era previsto dall'art. 7, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007 ed oggi risulta recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013 n. 69) può operare unicamente nei rapporti tra l'impresa concorrente e l'Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. i) del previgente ‘Codice dei contratti' ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

In ordine ad una possibile compensazione dell'irregolarità previdenziale del concorrente con i crediti dallo stesso vantati nei confronti della P.A., la sentenza ha rilevato che ciò sarebbe possibile soltanto se il Legislatore avesse ammesso una sorta di immanente ed automatico diritto alla compensazione fra i crediti vantati nei confronti di amministrazioni pubbliche e i debiti contributivi nei confronti dell'Ente previdenziale.

Tuttavia, il Legislatore (per intuibili ragioni di contemperamento fra gli interessi pubblici e quelli privati che in tali casi vengono in rilievo) ha fissato precisi presupposti e condizioni per l'operatività della richiamata compensazione (presupposti e condizioni che, nel caso di specie, non risultano sussistenti).

In particolare, l'art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 52 del 2012 stabilisce che il rilascio del DURC pure in presenza di debiti contributivi è possibile solo in presenza del previo rilascio di una certificazione da parte dell'amministrazione pubblica debitrice la quale dia atto della sussistenza e dell'importo dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di tali amministrazioni (requisito che, nel caso di specie, non risultava soddisfatto, posto che la certificazione del debito da parte dell'Istituto sia intervenuta solo successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.