Sul rapporto tra Ad. Plen. n. 9 del 2014 e la sentenza Puligienica.
01 Settembre 2016
Aderisce alla decisione dell'Adunanza plenaria n. 9 del 2014 la quale ha temperato il principio (già espresso con la precedente decisione n. 4 del 2011) della necessaria priorità nell'ordine di esame del ricorso incidentale di carattere escludente ed ha sancito l'obbligo per il Giudice amministrativo di esaminare sia il ricorso principale che quello incidentale, quanto meno nelle ipotesi in cui tali ricorsi siano caratterizzati da ‘simmetria escludente' nell'ambito della medesima fase della procedura, affermando altresì che trattasi di criterio che non risulta in alcun modo revocato in dubbio all'indomani della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 5 aprile 2016 in causa C-689/13 (Puligienica). |