Piena conoscenza dell’atto lesivo, ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 120 c.p.a.

Redazione Scientifica
01 Settembre 2017

La “piena conoscenza”, cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a., non può essere...

La “piena conoscenza”, cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a., non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni; per individuare il dies a quo di decorrenza basta infatti la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed il principio del giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (Cons. St., Sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5511).

L'art. 120 c.p.a., secondo la prevalente giurisprudenza, deve essere interpretato nel senso che il termine di trenta giorni per l'impugnativa dei provvedimenti di cui all'art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006, tra cui rientra l'esclusione, non decorre sempre e comunque dal momento della comunicazione di cui al predetto art. 79, comma 5, ma dal giorno in cui l'interessato ne ha avuto piena ed effettiva conoscenza, e la successiva comunicazione ufficiale del provvedimento (ai sensi dello stesso art. 79, comma 5) diviene irrilevante ai fini della decorrenza di detto termine, atteso che la succitata disposizione va coordinata con le regole generali in materia di termine per proporre ricorso ed in particolare con la conoscenza alla quale si riferisce il succitato art. 120, comma 5, c.p.a. (tra le tante, Cons. St., Sez. V, 1 agosto 2016, n. 3451).

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