Non va dichiarata la precedente esclusione per grave negligenza o malafede comminata da una diversa Stazione appaltante

Anton Giulio Pietrosanti
01 Dicembre 2016

In sede di dichiarazione del possesso dei requisiti generali il concorrente non deve dichiarare una precedente esclusione per grave negligenza o malafede se la stessa è stata comminata da una Stazione appaltante diversa da quella che bandisce la gara.

La ricorrente contesta l'ammissione alla gara di un concorrente che, non avendo dichiarato un'esclusione disposta da un'altra Stazione appaltante per una situazione di negligenza e malafede – confermata, peraltro, giudizialmente (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 3 aprile 2014, n. 665) – nell'esecuzione di un precedente e analogo appalto, avrebbe reso una dichiarazione (a suo dire) “falsa” sul possesso del requisito di cui all'art. 38 comma 1, lett. f).

Il Collegio ha respinto la censura rilevando che l'obbligo di dichiarare l'esistenza di una ipotesi di grave negligenza e malafede sussiste solo nel caso in cui detta ipotesi si sia verificata nei confronti della stessa Stazione appaltante che bandisce la gara. La norma in questione attribuisce, infatti, una rilevanza ai fini “espulsivi” (con conseguenti riflessi sugli oneri dichiarativi) a due distinte fattispecie: (i) la grave negligenza e malafede commesse nei confronti della stessa stazione appaltante che bandisce la gara; (ii) l'errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, anche se commesso nei confronti di una stazione appaltante diversa da quella che bandisce la gara (AVCP, parere 25 luglio 2012, n. 134). Sicché, secondo il Collegio, il concorrente ha correttamente dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di cui al citato art. 38, comma 1, lett. f), non essendo tenuto a rendere alcuna informazione su questioni intercorse con altre Stazioni appaltanti.

L'assunto va condiviso laddove lega l'onere dichiarativo alla “rilevanza codicistica” della fattispecie come specifica causa di esclusione, la cui esistenza rappresenta quindi il presupposto, ma anche il limite giuridico delle dichiarazioni da rendere in sede di gara.

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