Requisiti del controllo analogo congiunto di una società pubblica a capitale frazionato
27 Dicembre 2016
Non possono ritenersi sussistenti i requisiti del c.d. “controllo analogo congiunto” qualora lo statuto della società pubblica a capitale frazionato consenta espressamente al socio di maggioranza, da un lato, di imporre le proprie scelte ai soci di minoranza, già a partire dalla nomina dell'organo amministrativo, dall'altro, di orientare le decisioni strategiche e più importanti dell'ente, attraverso il controllo dell'assemblea ordinaria, non solo in forza della titolarità della maggioranza assoluta del capitale, ma anche mediante la necessaria conservazione della posizione di controllo ex art. 2359 c.c. |