Insufficienza e inidoneità delle autocertificazioni a provare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica nella fase di verifica

Redazione Scientifica
27 Dicembre 2016

Mentre nella fase di presentazione delle domande di partecipazione ad una gara di appalto e delle offerte deve...

Mentre nella fase di presentazione delle domande di partecipazione ad una gara di appalto e delle offerte deve ritenersi senz'altro consentito il ricorso alle autocertificazioni (ex art. 42, comma 4, e 74, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006); nella fase di verifica del possesso dei requisiti ex art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 è, invece, necessario che i concorrenti forniscano la documentazione probatoria vera e propria, proveniente da enti pubblici o privati, non essendo più sufficiente l'autocertificazione, né essendo prescritto che le Stazioni Appaltanti acquisiscano d'ufficio la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico-economica.

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