Effetti della mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva pronunciata in esecuzione della sentenza di primo grado

Redazione Scientifica
27 Dicembre 2016

Il Collegio richiama, condividendolo, l'orientamento pretorio in virtù del quale...

Il Collegio richiama, condividendolo, l'orientamento pretorio in virtù del quale «Nel processo amministrativo il ricorso avverso la esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, che costituisce l'atto che rende definitiva la lesione dell'interesse azionato dal soggetto escluso; infatti l'eventuale annullamento della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l'aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile» (così Cons. St., Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 754; in termini, fra le tante, si vedano anche Cons. St., Sez. V, 1 aprile 2015, n. 1714; 23 aprile 2014, n. 2063; 19 luglio 2013 n. 3940; Sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 663; C.Si., 5 gennaio 2011, n. 16).

La mancata impugnazione dell'aggiudicazione definitiva (ovvero di una nuova aggiudicazione), pronunciata in esecuzione della sentenza di primo grado, non rende inammissibile l'appello in quanto l'eventuale accoglimento di quest'ultimo – stante il principio dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata, posto in tema d'impugnazioni dall'art. 336, secondo comma, c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno disposto dall'art. 39 c.p.a. – implica l'automatica caducazione della detta aggiudicazione (Cons. St., Sez. V, 11 ottobre 2016, n. 4182).

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