Obbligo delle SOA di dichiarare all’AVCP la perdita di un requisito essenziale

Redazione Scientifica
02 Febbraio 2017

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture...

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (operante ratione temporis), nell'ambito della propria attività – e quindi, anche ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 163 n. 2006, della vigilanza in merito al sistema di qualificazione – ha il potere di chiedere alla SOA documenti, informazioni e chiarimenti. Una volta appurato, nell'ambito di tale attività, che non è stata tempestivamente comunicata la perdita, sia pure temporanea, di un requisito essenziale e generale di indipendenza di una SOA (quale può ben considerarsi la misura minima del capitale sociale ai sensi dell'art. 64, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010), legittimamente l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 73, comma 2, lett. b), d.P.R. cit. in relazione all'obbligo di cui al precedente art. 70, comma 1, lett. a), dovendo sempre una SOA avere la diligenza di informare l'organo di vigilanza sulla perdita di un requisito essenziale, che – in quanto tale – deve essere mantenuto senza soluzione di continuità per garantire il profilo di “indipendenza” imposto dalla norma.

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