Sui chiarimenti resi in gara dalla stazione appaltante
02 Febbraio 2017
Con riferimento ai chiarimenti resi dalla Stazione appaltante, la distinzione in base al contenuto degli stessi (ricognitivi o innovativi) rileva ai fini del giudizio di legittimità, non ai fini della valutazione della lesività, atteso che, se l'Amministrazione decide di applicare la lex specialis alla luce del significato che vi ha attribuito, il chiarimento è autonomamente lesivo, perché genera un vincolo per la stessa e, in forza della sua natura autoritativa, per i destinatari. Che il vincolo sia illegittimo (come lo sarebbe un qualsiasi atto amministrativo contrastante con la legge, regolamenti o atti generali), nulla toglie alla sua operatività.
Non bisogna confondere l'efficacia con la legittimità: solo sostenendo che i chiarimenti sono mere dichiarazioni di intenti o, comunque, atti inidonei a produrre effetti giuridici finali (il che, peraltro, potrebbero essere più facilmente sostenuto per quelli meramente interpretativi), se ne può predicare la non lesività. Se un chiarimento ha natura lesiva (ad esempio perché individua un requisito di cui un operatore economico sia sprovvisto), esso va impugnato immediatamente. |