Segnalazione all’(ex) AVCP delle false dichiarazioni rese in sede di gara e termine per la richiesta della comprova dei requisiti all’aggiudicatario
02 Febbraio 2017
La sentenza conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la segnalazione all'Autorità di vigilanza (oggi ANAC) non deve essere limitata alla mancanza dei requisiti indicati nell'art. 48, D.Lgs. n. 163/2006, ma può comprendere tutte le false dichiarazioni rese in sede di gara “anche per consentire [alla stessa Autorità] di esercitare i poteri che le attribuisce l'art. 6, c. 11, d.lgs. 163/2006 (TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 17.1.12, n. 173)”. Il Collegio precisa infatti che il termine di dieci giorni per la richiesta all'aggiudicatario della prova del possesso dei requisiti, di cui all'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163/06, ha carattere “ordinatorio-sollecitatorio”, dato che solo il termine di cui al comma 1 appare posto a garanzia della celere definizione della fase conclusiva della procedura di selezione del contraente (nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, 7.7.14, n. 3431 e TAR Lazio, Sez. III bis, 16.12.13, n. 10863): la stazione appaltante può quindi sempre procedere alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di carattere generale e sostanziale ed esercitare tale potere anche in costanza del rapporto contrattuale. Il TAR quindi conclude che la stazione appaltante poteva “sempre esercitare, in costanza del rapporto contrattuale, il potere di verifica dei requisiti sostanziali dichiarati dall'aggiudicatario, così come ben poteva l'AVCP esercitare i suoi poteri sanzionatori in seguito alla segnalazione del verificato “falso” riconducibile all'impresa”.
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