Presentazione di referenze bancarie “generiche” in sede di gara

02 Marzo 2016

Può essere escluso dalla gara il concorrente che ha presentato referenze bancarie “generiche” a comprova della capacità economica e finanziaria?

Può essere escluso dalla gara il concorrente che ha presentato referenze bancarie “generiche” a comprova della capacità economica e finanziaria?

L'espressione «idonee referenze bancarie» senza ulteriori precisazioni, deve essere interpretata nel senso, anche lessicalmente corretto, che le Banche debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, e non anche fornire elementi sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere da loro conosciuti e che, comunque, anche se fossero disponibili, non potrebbero rendere noto a terzi, stante l'obbligo di riservatezza gravante sugli istituti bancari.

Tale impostazione è stata recentemente condivisa dalla giurisprudenza amministrativa che, con la sentenza n. 5704 pronunciata dalla Sezione III del Consiglio di Stato lo scorso 17 dicembre, ha stabilito non può essere esclusa dalla gara l'impresa che abbia prodotto referenze con contenuto generico nel caso in cui la Stazione Appaltante con la lex specialis non abbia chiesto nulla di più di quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici.

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