La vigilanza sul sistema di qualificazione

Fabio Francario
02 Marzo 2016

Il potere di vigilanza dell'Autorità sul sistema di qualificazione non è compiutamente disciplinato a livello di fonti primarie dal Codice (d.lgs. n. 163 del 2006) ma è demandato al regolamento di attuazione (d.P.R. n. 207 del 2010). La vigilanza ha ad oggetto sia la verifica del possesso dei requisiti degli organismi di attestazione, che l'attività svolta da questi ultimi.
Abstract

Il potere di vigilanza dell'Autorità sul sistema di qualificazione non è compiutamente disciplinato a livello di fonti primarie dal Codice (d.lgs. n. 163 del 2006) ma è demandato al regolamento di attuazione (d.P.R. n. 207 del 2010). La vigilanza ha ad oggetto sia la verifica del possesso dei requisiti degli organismi di attestazione, che l'attività svolta da questi ultimi. L'Autorità è dotata a tal fine di poteri sanzionatori non soltanto pecuniari (graduati a seconda della gravità delle infrazioni), ma anche interdittivi (annullamento delle attestazioni rilasciate alle imprese e sospensione e decadenza dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione).

Il potere di vigilanza e le sue fonti normative

L'attività di attestazione necessaria per consentire alle imprese la partecipazione alle gare di appalto è esercitata dalle SOA, organismi di natura privatistica ai quali è attribuita la funzione pubblicistica di certificazione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti a tal fine.

La vigilanza sull'esercizio di tale funzione pubblicistica da parte delle SOA è invece attribuita all'Autorità pubblica appositamente istituita a tal fine, in origine l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), attualmente l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

L'attività di vigilanza ha ad oggetto tanto la sussistenza delle condizioni perché l'organismo di attestazione possa esercitare la funzione pubblicistica, quanto l'attività concretamente esercitata dall'organismo di attestazione nei confronti delle imprese.

Il potere di vigilanza non è compiutamente disciplinato dalla normativa primaria recata dal Codice Appalti, il quale a tal fine ha rinviato alle «modalità stabilite dal regolamento» (art. 6, comma 7,lett. m), c.c.p.), demandando alla fonte subprimaria la definizione delle modalità per assicurare l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione. Al riguardo il Codice si limita a disporre che il Regolamento debba prevedere sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonchè in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; nonché sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità dell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri [art 40, lett. f-bis), e g) q-bis), c.c.p.].

L'incertezza ingenerata dal silenzio originariamente serbato dal legislatore in punto di poteri concretamente esercitabili dall'Autorità nell'esercizio della funzione di vigilanza, ha portato successivamente ad attribuire espressamente all'Autorità il potere di annullamento o di sospensione delle attestazioni rilasciate dalla SOA in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, anche se con la precisazione che tale potere può essere esercitato solo «in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione» (art 6, comma 7,c.c.p.).

Sempre a livello di normazione primaria, il Codice ha inoltre previsto che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA sono tenute alla segnalazione all'Autorità, la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-bis), c.c.p. per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia; e che le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonchè il relativo esito, nonché l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; e che in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione(art 40, commi 9-ter e 9-quater, c.c.p.).

La legge 28 gennaio 2016, n. 11, nel delegare al Governo l'attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, ha attribuito alla competenza dell'ANAC la disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni dettando altresì specifiche disposizioni con riferimento all'ipotesi del fallimento e del concordato preventivo dell'impresa [art 1, lett. vv)] in punto di vigilanza sul sistema di qualificazione.

La giurisprudenza ha precisato che rientra nel potere di vigilanza dell'Autorità censurare la SOA per il contegno tenuto nel corso dell'istruttoria e diffidarla a tenere nel futuro comportamenti in contrasto con al corretto esercizio dell'attività di attestazione – Cons. St., Sez. VI, 3 ottobre 2014, n. 4937.

La vigilanza sul possesso dei requisiti delle SOA

Oggetto della funzione di vigilanza dell'Autorità è innanzi tutto il possesso da parte della SOA dei requisiti generali e d'indipendenza richiesti per lo svolgimento dell'attività di attestazione.

Dopo aver autorizzato le SOA all'esercizio dell'attività di attestazione ed iscritto le stesse nell'apposito elenco reso pubblico tramite l'Osservatorio, l'Autorità verifica che non vengano meno nel tempo i requisiti generali e d'indipendenza accertati al momento del rilascio dell'autorizzazione e che effettivamente le SOA operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità, ed abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse.

A tal fine il Regolamento prevede in capo alle SOA una serie di obblighi informativi, non solo nel caso di una puntuale richiesta formulata dall'Autorità, ma anche a prescindere da una specifica richiesta di quest'ultima; prevedendo in entrambi i casi una sanzione amministrativa pecuniaria per l'eventuale inadempimento dell'obbligo da parte della SOA. Vanno ricordati in tal senso tanto l'obbligo di dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare il venir meno del requisito dell'indipendenza o dei requisiti generali (stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo; irregolarità fiscale, contributiva o assistenziale; applicazione di misure di prevenzione o condanna penale passata in giudicato o sentenza di patteggiamento per reati incidenti sulla affidabilità morale o professionale dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici o del personale; errore professionale grave formalmente accertato o resa di false dichiarazioni imputabile agli amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici o al personale) (artt. 64, comma 4, 65, comma 2, e 67, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010) o l'obbligo di comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione dell'attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi (art. 73, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010); quanto l'obbligo di rispondere nel termine massimo di dieci giorni alle richieste di informazioni dell'Autorità sulla composizione azionaria o sulla persistenza dei requisiti d'indipendenza o generali della SOA (art. 65, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010).

Al fine di verificare il permanere dei requisiti d'indipendenza e morali, le SOA sono in ogni caso tenute ad effettuare periodici controlli semestrali sulla propria composizione e struttura organizzativa (v. ora Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, Parte I, Capitolo III)

L'Autorità può altresì irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria non solo negli anzidetti casi di mancata risposta o mancata comunicazione, ma anche nel caso di trasmissione da parte della SOA di informazioni, dati ovvero atti “non veritieri”, o, nel caso dell'obbligo di comunicazione alle imprese della intervenuta sospensione o decadenza dall'autorizzazione o di fallimento o cessazione dell'attività, di comunicazioni “inesatte o non veritiere”[art. 73, comma 2, lett. a) e b), d.P.R. n. 207 del 2010 ].

Secondo l'Autorità, ai fini sanzionatori, il ritardo nella risposta o comunicazione va equiparato alla mancata risposta o comunicazione (cfr : Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, parte VI par 6.1.1). La giurisprudenza precisa comunque che il mero ritardo può integrare la fattispecie omissiva solo se ingiustificato (Cons. St., Sez VI, 8 maggio 2002, n. 2498).

La vigilanza sull'attività di attestazione svolta dalle SOA

Anche con riferimento allo svolgimento dell'attività di attestazione il Regolamento prevede parimenti in capo alle SOA una serie di obblighi informativi, sempre tanto in presenza di una specifica richiesta dell'Autorità, quanto a prescindere da una specifica richiesta di quest'ultima, e sempre sanzionando in entrambi i casi l'inadempimento dell'obbligo da parte della SOA. Si ricordano in tal senso l'obbligo di comunicare all'Autorità nel termine di dieci giorni l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti delle imprese nonché il relativo esito (art. 70, comma 7, d.P.R. n. 207 del 2010); l'obbligo di informare l'Autorità della mancata risposta dell'impresa alle richieste fatte dalla SOA per verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni rese dall'impresa ai fini dell'attestazione (art. 74, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010); l'obbligo di trasmettere all'Osservatorio, entro quindici giorni dal rilascio dell'attestazione, i certificati e la documentazione presentati dalle imprese per essere qualificate relativi a lavori eseguiti in proprio o per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del codice o del regolamento (art. 83, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010). In caso di inadempimento dell'obbligo informativo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, d'importo maggiore nel caso, parimenti sanzionato, di trasmissione d'informazioni, dati o atti non veritieri, ivi compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione (art. 73, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010).

Oltre che per l'inadempimento degli obblighi informativi suddetti, l'Autorità può poi sanzionare la SOA per lo svolgimento dell'attività di attestazione non conforme alle regole ed ai principi dettati dal Regolamento. Le ipotesi tipizzate dagli artt. 70 e 71 del Regolamento sono quelle della violazione dell'obbligo di diligenza correttezza e trasparenza; della mancanza di adeguata informazione; del mancato rispetto delle procedure di controllo interno approvate dall'Autorità; della mancata verifica della veridicità e sostanza delle dichiarazioni, certificazioni e documentazioni presentate dalle imprese ai fini dell'attestazione; del rilascio dell'attestazione non conforme alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata dalla SOA ; della mancanza dei requisiti della certificazione di qualità aziendale o dei requisiti d'ordine generale o speciale ; della mancata acquisizione dei dati economico e finanziari dell'impresa (bilanci, variazioni organizzative e trasformazioni della natura giuridica delle imprese) dalla banca dati della camera di commercio; della mancata applicazione delle tariffe. Ad esse vanno aggiunte anche la mancata effettuazione della verifica triennale nei 45 giorni successivi alla stipula dell'apposito contratto con l'impresa (art. 77, comma 3, d.P.R. n.207 del 2010) e la utilizzazione di certificati dei lavori non presenti nel casellario informatico nonché la mancata segnalazione dell'esistenza di certificati siffatti (art. 83, comma 7, d.P.R. n.207 del 2010).

Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti, ed hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Autorità tanto l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese, quanto il relativo esito.

Come già ricordato, il Codice attribuisce adesso espressamente all'Autorità di vigilanza il potere di annullare le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti, in caso di constata inerzia della SOA; nonché, constatata l'inadempienza della SOA, il potere di dichiararne la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

Per poter esercitare legittimamente il potere di annullamento nell'ambito della funzione di vigilanza ad essa istituzionalmente attribuita, l'Autorità, dopo aver preliminarmente sentito la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni, per provvedere. Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'Autorità, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata (art. 71, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010).

Con specifico riferimento all'ipotesi di presentazione, ai fini della qualificazione, di falsa dichiarazione o falsa documentazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 40, commi 9-ter e 9-quater, c.c.p.).

Nel caso di attestazione conseguita sulla base di documenti falsi, ai fini della iscrizione nel casellario informatico è doveroso l'apprezzamento, da parte dell'Autorità, dei profili eventualmente emersi in sede procedimentale di non imputabilità o estraneità soggettiva dell'impresa in relazione al falso che ha determinato la decadenza (TAR Lazio, Sez. III, 15 dicembre 2010, n. 36747), laddove ciò che rileva ai finidell'annullamento è il fatto oggettivo della falsità indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso (Cons. St., Sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8054).

Sulla valutazione della colpa grave v. anche Cons. St., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 468; TAR Lazio, 2 dicembre 2015, n. 13655; TAR Lazio, 16 febbraio 2012, n. 1642.

Comunicato del Presidente ANAC del 3 febbraio 2016 sull'obbligo di segnalazione all'Autorità previsto dall'art. 48, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 a seguito dell'adozione di un provvedimento ex art. art. 40, comma 9-quater, d.lgs. n.163 del 2006, con accertamento dell'imputabilità all'o.e. con dolo della presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione ai fini della qualificazione.

«Si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'ambito di una più ampia riflessione in merito agli effetti prodotti dall'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ex art. 40, comma 9-quater, d.lgs. n.163 del 2006, con accertamento dell' imputabilità con dolo all'o.e. della falsa dichiarazione o falsa documentazione resa ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ha ritenuto che nel caso di utilizzazione successiva dell'attestazione – affetta da falsità– si verifica un distinto ed autonomo fatto illecito, per il quale, per quanto concerne gli eventuali profili sanzionatori, ricorre l'applicazione dell'art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006.

Poiché l'attestazione di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti a carattere speciale richiesti ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di lavori di importo superiore a Euro 150.000, si è ritenuto che la decadenza dell'attestazione conseguita sulla base di falsa dichiarazione o falsa documentazione, possa produrre effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 48, commi 1 e 2, d.lgs. n.163 del 2006 , in quanto contestabile all'o.e. la consapevole produzione di un'attestazione di qualificazione affetta da falsità.

In tale circostanza, nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un'attestazione, affetta da falsità, si profila, infatti, la fattispecie sanzionatoria prevista dal comma 1, dell'art. 48, d.lgs. n.163 del 2006, con l'attivazione a carico della Stazione appaltante sia degli obblighi sanzionatori ivi previsti sia dell'obbligo di segnalazione verso l'Autorità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara.

Occorrerà, tuttavia, che la condotta dell'o.e. sia già stata profilata nell'ambito del procedimento ex art. 40, comma 9-quater, d.lgs. n.163 del 2006, come dolosa; solo in tal caso, infatti, si ritiene possa venire in evidenza l'ipotesi sanzionatoria ex art. 48,d.lgs. n.163 del 2006. Si ritiene, infatti, che la nuova ipotesi sanzionabile è confinata ai soli casi di utilizzo della falsa attestazione consapevolmente conseguita con referenze false e, dunque, ai soli casi di imputabilità con dolo, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, d.lgs. n. 163 del 2006.

In tal caso, dunque, l'Autorità procederà all'analisi delle partecipazioni dell'o.e. alle gare nell'ultimo quinquennio, a decorrere dal momento di adozione del provvedimento di imputabilità ex art., 40, comma 9-quater, d.lgs. n. 163 del 2006, e procederà all'inoltro alle S.A., che abbiano ricevuto la predette istanze di partecipazione, di una comunicazione finalizzata all' attivazione, a cura delle medesime S.A., della segnalazione necessaria ai fini dell'avvio del procedimento ex art. 48, d.lgs.n.163 del 2006, che rimarrà di competenza dell'Ufficio Sanzioni di questa Autorità».

L'Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità; ma i poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità possono essere esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa, di una stazione appaltante ovvero di una SOA.

Con particolare riferimento al ruolo di iniziativa delle SOA è bene ricordare che la SOA, relativamente alle imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente titolo, è tenuta a richiedere alle predette SOA, previo nulla osta dell'Autorità, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti delle imprese attestate e che, una volta effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, è tenuta ad informarne l'Autorità ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni normative. L'Autorità, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonchè la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, sanziona, ai sensi dell'art. 73, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'impresa (art. 75 d.P.R. n. 207 del 2010).

Le sanzioni pecuniarie

L'eventuale inosservanza delle norme finalizzate a garantire il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali e d'indipendenza delle SOA o lo svolgimento dell'attività di attestazione da parte delle SOA è soggetta innanzi tutto all'irrogazione di sanzione amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità.

La mancata, ritardata o incompleta risposta e/o comunicazione all'Autorità di vigilanza delle informazioni strumentali alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e d'indipendenza (v. supra paragrafo La vigilanza sul possesso dei requisiti delle SOA) o all'attività di attestazione (v. supra paragrafo La vigilanza sull'attività di attestazione svolta dalle SOA) comporta l'applicazione di una sanzione nella misura massima di 25.822 euro, da graduare in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Nel caso in cui le informazioni, i dati o gli atti trasmessi risultino non veritieri o, più in generale, nei casi in cui l'operato della SOA possa esser ritenuto caratterizzato da scarsa diligenza, correttezza e trasparenza, non rispettoso dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività e di correttezza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità la sanzione può arrivare sino ad un massimo di 51.545 euro.

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

La sanzione della sospensione viene comminata nel caso in cui la condotta della SOA integri una pluralità di fattispecie assoggettate a sanzione pecuniaria ovvero in caso di nuova violazione successivamente all'irrogazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione della sospensione non è alternativa, ma si cumula a quella pecuniaria e, in ragione della gravità degli inadempimenti, può arrivare sino ad un massimo di centoventi giorni o di duecentoquaranta giorni.

Presupposto necessario per l'applicazione della sanzione della sospensione è che venga comunque accertato il dolo o la colpa grave della SOA.

La giurisprudenza ha precisato che la sospensione, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, non è applicabile nel caso in cui sussista una pluralità di violazioni della normativa disciplinante le attività delle SOA ma soltanto una di esse si connoti soggettivamente come gravemente colposa; precisando che l'inciso «in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave» è stato introdotto dall'art 20, comma 3, lett. a), d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 con l'intento di limitare espressamente la sanzione interdittiva alle sole ipotesi in cui le violazioni addebitabili alla SOA fossero, oltre che reiterate, anche connotate in termini di gravità sul piano oggettivo TAR Lazio, 25 novembre 2014, n. 11808.

In caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, risulta pari o superiore a trecentosessanta giorni; ovvero nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni, si applica la sanzione della decadenza.

Il venir meno dei requisiti minimi societari (forma della società per azioni, capitale minimo, oggetto esclusivo), dei requisiti soggettivi generali e morali (stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo; irregolarità fiscale, contributiva o assistenziale o grave violazione delle norme in materia di lavoro; applicazione di misure di prevenzione o sentenza penale di condanna passata in giudicato o di patteggiamento per reati incidenti sulla affidabilità morale o professionale o per delitti finanziari di amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale della SOA; errore professionale grave formalmente accertato o false dichiarazioni o falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o utilizzazione con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa non veritiera da parte degli amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale della SOA) o dei requisiti d'indipendenza (composizione, struttura organizzativa e partecipazione azionaria) è immediatamente sanzionato con la decadenza dall'autorizzazione.

Oltre che in caso di venir meno dei requisiti e delle condizioni suddette, la decadenza dell'autorizzazione viene disposta anche in caso di mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione, d'interruzione dell'attività per più di centottanta giorni o d'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità con il provvedimento di sospensione.

Sanzioni interdittive e vicende societarie dell'organismo di attestazione

La sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di attestazione non incide sulla facoltà della SOA di procedere a modifiche societarie ed organizzative, fermo ovviamente restando l'obbligo di rispettare le procedure autorizzative all'uopo previste.

La SOA può pertanto richiedere nulla osta relativi al personale in organico. Parimenti, i soci possono procedere, mediante la presentazione della relativa istanza, al trasferimento delle azioni. Allo stesso tempo, la SOA può presentare istanza per la nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di componenti del consiglio di amministrazione, oppure procedere alla sostituzione dei sindaci in carica. La SOA può anche adottare tutte quelle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto che ritenga necessarie, anche allorquando tali modifiche presentino profili di interesse pubblicistico e come tali siano da assoggettare al controllo dell'Autorità.

La sanzione interdittiva, tanto in forma di sospensione quanto di decadenza, non consente invece il trasferimento dell'azienda. L'art. 73, comma 9, d.P.R. n. 207 del 2010 statuisce infatti espressamente che «in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorità non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA», nell'evidente intento di impedire il compimento di atti elusivi volti ad evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione delle sanzioni interdittive.

Sanzioni interdittive e rapporti tra SOA e imprese

Al fine di evitare che la paralisi dell'attività di attestazione della SOA, derivante tanto da sospensione o decadenza dell'autorizzazione, quanto da cessazione di attività o fallimento, possa risultare di pregiudizio per le imprese, il Regolamento prevede che le SOA debbano comunicare, nel termine di quindici giorni, il ricorrere delle suddette circostanze tanto alle imprese quanto all'Autorità (art. 73, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010).

Nel caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, il termine di quindici giorni decorre dal giorno in cui la SOA medesima riceve la comunicazione dall'Autorità del provvedimento adottato; nel caso di fallimento, dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti della SOA del provvedimento del Tribunale con il quale viene dichiarato il fallimento.

Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, così come di fallimento e di cessazione dell'attività, il Regolamento prevede che, nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, le imprese dovranno comunicare alla SOA cessante l'attività di attestazione il nominativo della SOA cui trasferire la relativa documentazione. Il trasferimento è obbligatorio e, in caso di mancata indicazione da parte dell'impresa, provvede l'Autorità, nei successivi quarantacinque giorni, a designare la nuova SOA mediante pubblico sorteggio e a darne comunicazione alla SOA designata. Nei sessanta giorni successivi alla indicazione/designazione della nuova SOA, la SOA dichiarata decaduta dall'autorizzazione, fallita o cessata, è tenuta a provvedere al trasferimento della documentazione.

Nel caso invece della sospensione della autorizzazione, le imprese sono soltanto facoltizzate ad indicare un'altra SOA cui trasferire la documentazione.

Con riferimento alla designazione della nuova SOA, TAR Lazio n. 10536 del 2014 ha affermato che «trascorsi i trenta giorni perché l'impresa indichi la nuova SOA, non residua un ulteriore margine di tempo in capo alla medesima impresa per la suddetta indicazione, subentrando nella cennata funzione l'AVCP, né per ritrasferire la documentazione ad altra SOA, una volta effettuata una prima designazione, per le preminenti ragioni di certezza dei delicati rapporti giuridici interessati e di continuità nelle funzioni di vigilanza, che la norma de qua è diretta a preservare; che pertanto, una volta decorso il menzionato termine di trenta giorni, sia che l'impresa abbia effettuato la designazione, sia che non abbia proceduto in tal senso, alla stessa è precluso provvedere, intervenendo nel secondo caso l'AVCP». In riforma della suddetta sentenza, Cons St., Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1242 ha invece ritenuto che «alle imprese chiamate ad indicare la SOA è consentito cambiare la designazione né si evincono preclusioni in tal senso dalla disposizione richiamata.

Conseguenzialmente, la prima designata è tenuta a trasferire alla nuova designata, nei rapporti (da contatto prima che da contratto) anche di correttezza comunque sorti inter partes, la trattenuta documentazione: è condivisibile la tesi sostenuta dall'Autorità nel suo comunicato n. 79 del 2013, secondo il quale vi è libertà di cambiare la designazione della S. e la prima designata è tenuta a trasferire i documenti, almeno fino a che non sia stato stipulato il contratto di attestazione».

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