Inapplicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancata allegazione del cronoprogramma all’offerta tecnica in materia di appalti pubblici

Paolo Del Vecchio
Simona Abbate
28 Febbraio 2017

L'omessa allegazione, all'offerta tecnica, del cronoprogramma non è emendabile mediante il ricorso al c.d. soccorso istruttorio ex art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La sentenza definisce i limiti di applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il caso di estromissione dalla gara, disposta per omessa allegazione del cronoprogramma nell'offerta tecnica.

Con sentenza, Sez. I, 14 luglio 2016, n. 1423, il TAR Lombardia, chiariva che, l'istituto in questione, consentendo ai concorrenti di integrare o meglio specificare dichiarazioni già rese in fase di gara, aveva lo scopo di evitare la possibile esclusione dalla stessa, non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione ma, a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa. Dello stesso parere, la delibera del 26 ottobre 2016, n. 1093, con cui l'A.N.A.C. chiarisce l'inammissibilità del soccorso istruttorio per supplire ad un'offerta originariamente carente, in quanto ciò avrebbe potuto alterare la par condicio e il libero gioco della concorrenza, violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa eludendo la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura ed implicare la violazione del principio di segretezza delle offerte.

La sentenza in epigrafe si pronuncia sul ricorso avverso il provvedimento di esclusione per irregolarità dell'offerta per pretesa sussistenza delle cause di esclusione indicate dal disciplinare di gara e consistenti nella violazione dell'obbligo di inserimento nella busta contenente l'offerta tecnica, del cronoprogramma atto ad illustrare i criteri di carattere qualitativo e la dichiarazione di conoscenza delle condizioni ivi indicate. Non condividendo la prospettazione di parte ricorrente, il Collegio, ha dichiarato l'inapplicabilità del c.d. soccorso istruttorio ex art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al caso di omessa allegazione nell'offerta tecnica del cronoprogramma, in quanto previsto, non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento essenziale dell'offerta, imprescindibile ai fini della rappresentazione dell'impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e della certificazione della serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione. Pertanto, il Collegio, ha chiarito che non è emendabile mediante il ricorso al c.d. soccorso istruttorio l'omessa allegazione del cronoprogramma in quanto considerata carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara.

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