Sulla configuaribilità di un errore materiale in sede di offerta

Redazione Scientifica
02 Maggio 2016

L'errore materiale in sede di formulazione dell'offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione...

L'errore materiale in sede di formulazione dell'offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta stessa che deve emergere ictu oculi.

L'errore materiale in sede di formulazione dell'offerta non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione.

Non può considerarsi errore materiale la mancata indicazione della figura di analista progettista ove, dall'esame dell'offerta tecnica e dalle successive giustificazioni, un simile elemento non si evinca.

Non può configurarsi errore materiale in sede di formulazione dell'offerta ove sia necessario dimostrare con un ulteriore documento la sussistenza di un elemento che non si evince altrimenti dall'offerta stessa

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