Sul requisito della c.d. regolarità contributiva e sulla possibilità della c.d. regolarizzazione postuma

Redazione Scientifica
02 Maggio 2016

La regolarità contributiva deve sussistere fin dalla presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata della...

La regolarità contributiva deve sussistere fin dalla presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva;

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, d.l. n. 69 del 2013, non sono consentite regolarizzazioni postume di posizioni previdenziali;

Il c.d. preavviso di DURC negativo opera solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006.

L'art. 4, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha la funzione di evitare che il personale impiegato dai soggetti esecutori di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, possa subire pregiudizi derivanti dall'omesso pagamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del proprio datore di lavoro.

L'art. 4, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 non ha la funzione di sanare, ai fini della gara, la posizione del datore di lavoro inadempiente agli obblighi contributivi, e la posizione dell'impresa pertanto permane comunque negativa in parte qua, anche in caso di pagamento dei detti oneri da parte dall'Amministrazione.

L'irregolarità contributiva sussistente al momento della domanda di partecipazione non solo non può essere sanata da una regolarizzazione postuma, ma non può nemmeno essere giustificata dal fatto che l'impresa sia in possesso di precedenti DURC che attestino (con riferimento ad una data precedente rispetto a quella di presentazione della domanda) la sussistenza della correntezza contributiva.

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