Sui principi che governano il giudizio di anomalia

Redazione Scientifica
02 Maggio 2016

Ove venga esclusa, a seguito di un giudizio di anomalia, un'impresa che presenti costi maggiori di quelli dichiarati...

L'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 si limita a facultizzare la stazione appaltante a procedere alla verifica di anomalia sempre che l'offerta, pur in assenza delle condizioni indicate dal precedente comma 2, appaia, in base ad elementi specifici (la cui ricorrenza deve essere discrezionalmente valutata dalla stazione appaltante), anormalmente bassa.

I dubbi in ordine alla anomalia dell'offerta che sorgano alla luce degli elementi indicati dall'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, devono essere fugati nel contraddittorio tra l'amministrazione e l'offerente, in attuazione dei principi generali di efficacia, imparzialità, parità di trattamento e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Il prezzo non costituisce un parametro univoco, ma deve essere parametrato all'intera offerta.

Il giudizio di anomalia non può essere fatto semplicemente raffrontando le offerte tra di loro.

Ove venga esclusa, a seguito di un giudizio di anomalia, un'impresa che presenti costi maggiori di quelli dichiarati dall'impresa che la segue in graduatoria, si concretizza un elemento specifico che fa sorgere il dubbio che sia anomala anche l'offerta di quest'ultima.

Non sconfina il proprio ambito di cognizione il Giudice che basi il proprio giudizio relativo alla sussistenza dei presupposti per la verifica di anomalia dell'offerta basandosi su dati estrinseci sintomatici di un uso disfunzionale del potere dell'amministrazione.

In sede di giudizio di anomalia, il sindacato del giudice amministrativo si caratterizza come esterno e si attua nei limiti della verifica di eventuali vizi di eccesso di potere che possano aver inficiato il tratto procedimentale di verifica dell'anomalia delle offerte prima di procedere all'aggiudicazione.

La rimuneratività delle prestazioni non è solo posta a garanzia dell'appaltatore, ma è volta anche ad assicurare all'Amministrazione che l'utile per l'appaltatore lo induca ad eseguire nei termini pattiziamente convenuti le prestazioni dedotte in contratto.

La struttura dell'offerta deve essere valutata complessivamente non solo in relazione alle distinte prestazioni che la caratterizzano, ma anche in ordine al differente momento nel quale le stesse devono essere eseguite.

Il giudizio di anomalia dell'offerta deve necessariamente essere operato al tempo in cui l'offerta viene presentata.

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