La lex specialis non può limitare la rilevanza del ribasso offerto ai fini del punteggio

Maria Stella Bonomi
02 Luglio 2016

E' illegittima la disposizione del bando di gara che stabilisce che oltre la soglia del 12% ogni ulteriore ribasso è irrilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio. Tale previsione, infatti, limita la libertà di iniziativa economica degli operatori e produce effetti distorsivi della concorrenza, ponendosi, dunque, in contrasto con i principi informatori della materia, di derivazione euro-unitaria e nazionale

Il Consiglio di Stato afferma che una prescrizione della lex specialis finalizzata a limitare la rilevanza del ribasso offerto dai concorrenti deve ritenersi viziata.

Tale clausola produce, anzitutto, un effetto distorsivo della concorrenza oltre a limitare considerevolmente la libertà di iniziativa economica dei concorrenti. Gli operatori economici non possono, infatti, formulare liberamente la propria proposta economica sulla base delle effettive capacità organizzative e imprenditoriali. Il confronto concorrenziale sul prezzo dell'offerta è, dunque, annullato, con conseguente violazione dei principi ispiratori della materia appalti, sanciti a livello comunitario e nazionale.

Il Collegio prosegue escludendo l'applicazione del disposto di cui all'art. 266, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, trattandosi di una norma che si riferisce esclusivamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e che sembrerebbe, tra l'altro, porsi in contrasto con i principi euro-unitari sopra richiamati.

Non condivide, inoltre, quanto statuito dal TAR circa l'esigenza di garantire che il prezzo sia idoneo a sostenere il costo del lavoro e a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL. Le predette finalità sono, infatti, perseguite attraverso gli strumenti di verifica delle c.d. offerte anomale, ex art. 87, D.Lgs. n. 163/2006.

La sentenza si segnala anche per profili relativi al tema “Commissione giudicatrice” (cfr. Casi e sentenze: Sullo sviamento di potere, in relazione all'operato della Commissione).

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