La lex specialis non può limitare la rilevanza del ribasso offerto ai fini del punteggio
02 Luglio 2016
Il Consiglio di Stato afferma che una prescrizione della lex specialis finalizzata a limitare la rilevanza del ribasso offerto dai concorrenti deve ritenersi viziata. Tale clausola produce, anzitutto, un effetto distorsivo della concorrenza oltre a limitare considerevolmente la libertà di iniziativa economica dei concorrenti. Gli operatori economici non possono, infatti, formulare liberamente la propria proposta economica sulla base delle effettive capacità organizzative e imprenditoriali. Il confronto concorrenziale sul prezzo dell'offerta è, dunque, annullato, con conseguente violazione dei principi ispiratori della materia appalti, sanciti a livello comunitario e nazionale. Il Collegio prosegue escludendo l'applicazione del disposto di cui all'art. 266, comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, trattandosi di una norma che si riferisce esclusivamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e che sembrerebbe, tra l'altro, porsi in contrasto con i principi euro-unitari sopra richiamati. Non condivide, inoltre, quanto statuito dal TAR circa l'esigenza di garantire che il prezzo sia idoneo a sostenere il costo del lavoro e a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL. Le predette finalità sono, infatti, perseguite attraverso gli strumenti di verifica delle c.d. offerte anomale, ex art. 87, D.Lgs. n. 163/2006. La sentenza si segnala anche per profili relativi al tema “Commissione giudicatrice” (cfr. Casi e sentenze: Sullo sviamento di potere, in relazione all'operato della Commissione). |