Verifica del requisito

Redazione Scientifica
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02 Agosto 2016

Nelle gare pubbliche la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, riferita ai soggetti che hanno commesso grave negligenza...

Nelle gare pubbliche la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006, riferita ai soggetti che hanno commesso grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni o che hanno commesso un errore grave, ha origine con riferimento alla fase di esecuzione delle prestazioni negoziali, dal momento che l'amministrazione, da vicende pregresse che hanno testimoniato un deficit di diligenza o di professionalità in capo al concorrente, desume il venir meno ab imis di quell'elemento fiduciario, che deve connotare il successivo rapporto negoziale.

La valutazione sul possesso del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 è rimessa all'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo nei limiti consentiti dal sindacato rimesso al g.a. in sede di giudizio di legittimità.

Non configura l'ipotesi ex art. 38 lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 la fattispecie in cui le problematiche intercorse tra l'operatore economico e la stazione appaltante in un pregresso rapporto riguardino vicende attinenti allo svolgimento della procedura di gara e non l'esecuzione di prestazioni contrattuali.