Perdita di chance ontologica

Redazione Scientifica
02 Agosto 2016

Non è generica la domanda di risarcimento danni avanzata da un operatore economico correlata all'illegittima proroga del servizio in favore di altro competitor laddove...

Non è generica la domanda di risarcimento danni avanzata da un operatore economico correlata all'illegittima proroga del servizio in favore di altro competitor laddove venga richiesto il ristoro della perdita di chance di valore pari al 10% del corrispettivo del servizio prorogato, qualora risulti definito in modo chiaro il pregiudizio risarcibile e i criteri per la relativa quantificazione.

In caso di domanda di risarcimento danni avanzata da un operatore economico correlata all'illegittima proroga del servizio in favore di altro competitor non è necessario dimostrare che in caso di consultazione degli operatori del settore l'offerta del ricorrente sarebbe stata la migliore, posto che, sebbene questa regola sia affermata ripetutamente presso la giurisprudenza, in questi casi limite la dimostrazione della rilevante probabilità di aggiudicazione non è concretamente esigibile, dovendo essere riconosciuta sempre in questi casi la c.d. chance ontologica, consistente in un'aspettativa già presente nel patrimonio dell'impresa danneggiata, insita nel rispetto degli obblighi di evidenza pubblica e/o concorsualità imposti dalla legislazione in materia di contratti pubblici, di cui la stessa non ha potuto giovarsi a causa dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione.

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